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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23028/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che, rinnovata l'istruttoria, aveva riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Enna e li aveva condannati per lesioni personali commesse il 4 marzo 2014, sulla base in prevalenza della deposizione della persona offesa. I motivi dedotti in cassazione: vizio di motivazione per aver fondato la condanna sulla sola testimonianza della parte offesa senza affrontare le precedenti dichiarazioni e le testimonianze discordanti; mancata applicazione della sospensione condizionale della pena; eccezione di prescrizione del reato. Inoltre è stata censurata la mancata motivazione rafforzata richiesta quando si riforma un'assoluzione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo rilevando che la Corte d'appello, pur avendo rinnovato l'istruttoria e rilevato la responsabilita degli imputati, non ha fornito la cosiddetta motivazione rafforzata richiesta quando si ribalta una sentenza di assoluzione: la motivazione si limita a rinviare ai verbali senza esporre i passaggi logici imprescindibili e senza contrastare le precedenti valutazioni. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che la Corte d'appello non ha dato risposta al profilo inerente la sospensione condizionale della pena. Alla luce di tali carenze, la Corte di cassazione ha poi accertato l'intervenuta prescrizione del reato (termine massimo sette anni e sei mesi, aumentato dei giorni di sospensione per impedimenti del difensore, con maturazione della prescrizione il 7 marzo 2022) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Non è stata disposta pronuncia su eventuali profili civili perché la parte civile non ha impugnato la mancata condanna risarcitoria in appello e, dunque, manca il presupposto per devolvere questioni civili in un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112, n. 1 cod. pen.

    La circostanza aggravante richiamata nell'imputazione; la Corte ha valutato che la sua contestazione aveva inciso sulla necessità della querela e sulla procedibilità, ma la questione è stata affrontata nel quadro più ampio della riforma dell'assoluzione e della motivazione richiesta.

  • art. 585 cod. pen.

    Norma che incrimina le lesioni personali; la condanna in appello era fondata su questa fattispecie, poi però la Cassazione ha annullato per vizi di motivazione e per intervenuta prescrizione.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa; la Corte d'appello l'ha utilizzata per riascoltare la persona offesa, ma la Cassazione ha rammentato che la rinnovazione non esonera dall'obbligo di motivazione rafforzata quando si riforma un'assoluzione.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Regola la trattazione in Cassazione per motivi emergenziali e i termini per depositare conclusioni scritte; la Corte ha richiamato l'obbligo di richiesta di trattazione orale tempestiva e la perentorietà dei termini per il deposito delle conclusioni.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato come modello delle forme semplificate del giudizio in camera di consiglio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il difensore non ha diritto a rinvio per adesione ad astensione quando non è stata chiesta la trattazione orale nei termini.

  • art. 615 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per la discussione orale tradizionale; citata in rapporto alla deroga dettata dall'art. 23 comma 8 della legge 176/2020.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Regole sulla durata massima della prescrizione e sui termini: la Corte ha calcolato il termine massimo di prescrizione per il reato contestato (sette anni e sei mesi) e ha computato i periodi di sospensione per impedimenti del difensore, pervenendo alla maturazione della prescrizione il 7 marzo 2022.

  • art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

    Prevede la sospensione dei termini di prescrizione per impedimento del difensore per un periodo determinato; la Corte ha considerato gli intervalli di sospensione disposti per ragioni di impedimento e li ha computati ai fini della prescrizione.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la devoluzione delle questioni civili in caso di annullamento della sentenza penale; la Cassazione ha ritenuto non applicabile l'art. 578 perché la parte civile non aveva proposto impugnazione sull'omessa condanna risarcitoria.

Massime di principio

  • Quando una Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione dopo rinnovazione dell'istruttoria, è obbligatoria una motivazione rafforzata: il giudice deve esplicitare i passaggi logici non eludibili che giustificano il superamento del ragionevole dubbio rispetto alla decisione di primo grado.
  • La semplice rimessione ai verbali o la valutazione sommaria della deposizione della persona offesa, senza confrontarla con le dichiarazioni precedenti e con le altre prove, può integrare un vizio di motivazione idoneo all'annullamento della sentenza in Cassazione.
  • La mancata trattazione degli aspetti relativi alla sospensione condizionale della pena costituisce omissione che la Corte di cassazione può rilevare e che può influire sulla decisione finale.
  • La prescrizione va calcolata attentamente tenendo conto di tutti gli atti interruttivi e dei periodi di sospensione per impedimenti giustificati del difensore; un accertamento di prescrizione può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
  • In Cassazione, se non è stata chiesta tempestivamente la trattazione orale nei termini previsti dalla normativa emergenziale, le istanze di rinvio per adesione ad astensioni collettive vengono in genere respinte: il rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni è perentorio.
  • Se la parte civile non impugna la mancata pronuncia risarcitoria in appello, non sussiste il presupposto per devolvere questioni civili in caso di annullamento, e la parte civile può risultare priva di interesse a partecipare al giudizio di cassazione su quel profilo.

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