Sentenza n. 369/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento della nota del Comune di Finale Ligure del 5 marzo 2025, prot. n. 9786, avente ad oggetto “demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso dell’edificio e sistemazione area pubblica prospiciente allo stesso”, con la quale è stato comunicato il diniego definitivo del permesso di costruire relativo all’istanza di modifica progettuale del 30/4/2024 prot. 15800.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire relativo alla modifica progettuale consistente nell’introduzione della destinazione residenziale anche al piano terra, in luogo di quella commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto il nulla osta della Soprintendenza, il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio e aveva sottoscritto una convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 8 della legge regionale ligure n. 49/2009, relativa a un intervento di demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso. Prima del rilascio del permesso di costruire, aveva chiesto di modificare il progetto prevedendo la destinazione residenziale anche al piano terra, inizialmente destinato a uso commerciale. Il Comune aveva comunicato i motivi ostativi e poi negato il titolo, richiamando l’impossibilità di modificare la convenzione e il contrasto della nuova destinazione con il PUC. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1, 2, 7 e 8 della l.r. n. 49/2009, eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, sviamento, illogicità, contrasto tra atti del procedimento e difetto di motivazione, sostenendo che la convenzione fosse modificabile prima del rilascio del permesso, che il progetto fosse assentibile anche in forza della deroga prevista dalla normativa sul piano casa e che il Comune non potesse opporre valutazioni discrezionali di pubblico interesse; 2) violazione dell’art. 49 della l.r. n. 36/1997, dell’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, illogicità e incompetenza, per non avere la Giunta comunale riesaminato le osservazioni della società prima dell’adozione del diniego definitivo. Il Comune ha eccepito anche l’acquiescenza alla precedente nota che richiedeva la modifica della convenzione, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione, decidendo nel merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il PUC, per l’ambito ACR4, esclude la destinazione residenziale dei locali al piano terreno prospicienti aree o spazi pubblici, circostanza pacifica nel caso concreto. Il permesso di costruire, quando il progetto è conforme alla disciplina urbanistica, è un atto vincolato e di gestione amministrativa dirigenziale; le valutazioni discrezionali di interesse pubblico urbanistico sono invece già compiute dallo strumento urbanistico, adottato dagli organi di governo competenti. Il Comune avrebbe quindi potuto motivare direttamente il diniego sulla base del PUC, senza fondarlo sull’asserita immodificabilità della convenzione e senza investire la Giunta di una valutazione di pubblico interesse non spettantele. Tuttavia, l’impropria e indiretta motivazione utilizzata non ha inciso sull’esito, perché il diniego richiamava comunque una disciplina urbanistica effettivamente preclusiva dell’intervento. Il TAR ha escluso che la l.r. n. 49/2009 sul piano casa consenta di derogare a qualsiasi parametro o disciplina del PUC: trattandosi di normativa eccezionale, soggetta a stretta interpretazione, la deroga riguarda soltanto la maggiore percentuale di incremento volumetrico ammessa, fino al 35%, rispetto a quella eventualmente prevista dal piano, mentre la deroga ad altri parametri urbanistici richiede una variante. La destinazione d’uso vietata dal PUC non poteva dunque essere introdotta mediante la disciplina del piano casa. Il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 11352/2023 è stato ritenuto non decisivo, poiché l’affermazione sulla deroga integrale ai piani urbanistici costituiva obiter dictum e non riguardava la ratio decidendi. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo nel risultato, pur in presenza di una motivazione non lineare; le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 1, 2, 7 e 8 l.r. Liguria n. 49/2009
La disciplina regionale sul piano casa consente gli interventi straordinari e i relativi incrementi volumetrici, ma non deroga indistintamente a ogni disciplina o parametro urbanistico del PUC.
art. 7, comma 4, l.r. Liguria n. 49/2009
Posto infatti che nei casi di “sostituzione edilizia” - in sito o fuori sito - la legge regionale ammette ordinariamente incrementi di volumetria fino ad un massimo del 20% “senza applicazione dell'indice di edificabilità previsto dai piani urbanistici”, il beneficio straordinario concesso una tantum dalla legge regionale sul piano casa consiste esclusivamente nell’ammettere incrementi volumetrici fino al 35%, in deroga alle minori percentuali ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti.
La deroga prevista dalla legge regionale riguarda l’incremento volumetrico premiale; la deroga a parametri diversi richiede una variante urbanistica.
art. 14 disp. prel. cod. civ.
Le norme eccezionali, quale quella sul piano casa, sono soggette a stretta interpretazione.
art. 107, comma 3, lett. f, d.lgs. n. 267/2000
Il rilascio dei permessi di costruire rientra negli atti di gestione amministrativa di competenza dirigenziale.
art. 42, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 267/2000
La pianificazione urbanistica e le relative scelte di indirizzo spettano al consiglio comunale.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento deve essere motivato; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta non lineare, ma il diniego è stato comunque conservato perché fondato su una disciplina urbanistica effettivamente preclusiva.
artt. 114, comma 2, e 118, commi 1 e 2, Cost.
L’autonomia amministrativa comunale in materia urbanistica costituisce un parametro sistematico contrario a un’interpretazione della legge regionale che consenta deroghe generalizzate ai piani comunali.
Massime di principio
- La disciplina regionale straordinaria sul piano casa, in quanto normativa eccezionale, è soggetta a stretta interpretazione e consente la deroga agli strumenti urbanistici comunali soltanto nei limiti espressamente previsti dalla legge.
- La deroga prevista dalla normativa sul piano casa riguarda l’incremento volumetrico premiale ammesso dalla legge regionale rispetto a quello eventualmente previsto dallo strumento urbanistico; non si estende automaticamente a divieti di destinazione d’uso o ad altri parametri urbanistici, per i quali occorre una variante quando richiesta dalla disciplina applicabile.
- Il permesso di costruire è un atto vincolato quando il progetto è conforme alla disciplina urbanistica; le valutazioni discrezionali di interesse pubblico relative alle destinazioni d’uso e ai parametri edificatori spettano alla pianificazione urbanistica e non possono essere nuovamente esercitate dall’amministrazione nel procedimento di rilascio del titolo.
- Anche quando l’amministrazione fonda impropriamente il diniego sull’immodificabilità di una convenzione urbanistica o su una valutazione discrezionale di pubblico interesse, il diniego può risultare legittimo se il suo contenuto è comunque direttamente giustificato da una disposizione del piano urbanistico che rende l’intervento non assentibile.
- Un’affermazione contenuta in una pronuncia precedente sulla portata generale della deroga ai piani urbanistici non è vincolante se costituisce obiter dictum e non integra la ratio decidendi della decisione richiamata.
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