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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32270/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che le aveva ritenute responsabili, come amministratrici della Torino Logis Srl. dichiarata fallita, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (per forniture non pagate e mancata esazione di crediti verso la società collegata Torino Style Srl., per complessivi Euro 336.373,00). Il motivo unico denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: le difese sostenevano che, secondo il consulente tecnico di parte, i bilanci al 31/12/2010 di entrambe le società risultavano in utile e quindi non sussistevano segnali oggettivi di imminente default tali da giustificare la continuità delle forniture o la rinuncia alla riscossione dei crediti; da ciò, secondo le ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe motivato in modo apodittico e travisato i fatti affermando invece l'esistenza di falsificazione di bilancio e dichiarazioni confessorie di Lorenzatti sulla consapevolezza dello stato di dissesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la decisione, basandosi sulle dichiarazioni del curatore fallimentare e di Lorenzatti secondo cui la Torino Logis Srl. era in crisi di liquidità già dal 2009, con crisi divenuta irreversibile nel 2011; le ricorrenti, pur avendo richiamato il consulente tecnico di parte, non hanno dimostrato che l'elaborato fosse autonomamente idoneo a smentire la ricostruzione dei giudici di merito. La Cassazione ha inoltre richiamato i limiti del sindacato sulla valutazione del fatto e sulla presunta apoditticità, precisando che il giudice d'appello non è tenuto a confutare punto per punto tutte le argomentazioni difensive. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; le ricorrenti sono state condannate alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 L.F.

    Riferito ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte ha ritenuto che la condotta consistente nel continuare a fornire merci e nel non esigere crediti verso una società collegata, pur in situazione di crisi di liquidità, abbia costituito distrazione a danno dei creditori della fallita.

  • art. 217 L.F.

    Norma collegata alle ipotesi di bancarotta (richiamata nei capi di imputazione): la pronuncia conferma l'impianto accusatorio con riferimento a reati fallimentari a contenuto patrimoniale e gestionale.

  • art. 223 L.F.

    Richiamato in relazione al residuo delitto per il quale furono rideterminate le pene accessorie; la sentenza ne applica i criteri sanzionatori in combinazione con gli artt. 216 e seguenti.

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato come norma civile sulla responsabilità degli amministratori; la valutazione della Corte ha fatto riferimento al pregiudizio recato ai creditori e alla gestione imprudente o distrattiva.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Norma processuale sul sindacato in Cassazione: la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo la quale, dopo la modifica della legge n.46/2006, il travisamento della prova è sindacabile solo in relazione a specifici atti processuali indicati nei motivi, non consentendo un libero riesame globale dei fatti.

  • legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)

    La modifica ha ampliato i termini del sindacato di motivazione in Cassazione introducendo limiti al riesame dei fatti: la Corte ha applicato tale principio per escludere la rilevanza del presunto travisamento generale delle risultanze.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria rivalutazione globale dei fatti: per ottenere accoglimento è necessario indicare specifici atti processuali il cui travisamento sia decisivo e dimostrare che la valutazione di merito è irrazionale o incomprensibile.
  • Il giudice d'appello non è tenuto a confutare punto per punto tutte le argomentazioni difensive; è sufficiente che nelle motivazioni emergano le ragioni principali e decisive che hanno determinato la decisione.
  • Un consulente tecnico di parte non invalida automaticamente la ricostruzione del giudice di merito: spetta alla parte che lo impugna dimostrare che l'elaborato abbia forza probatoria autonoma tale da disarticolare il ragionamento motivazionale del giudice.
  • Per sostenere che non sussisteva consapevolezza dello stato di dissesto (e quindi l'assenza di illecito), è necessario fornire elementi concreti e decisivi capaci di contrastare le risultanze probatorie raccolte nel processo (es. dichiarazioni del curatore, ammissioni dell'amministratore, altri atti probatori).
  • In casi di forniture tra imprese 'collegate', la prosecuzione delle forniture e la mancata esazione dei crediti, quando l'impresa cedente è in crisi di liquidità, possono integrare distrazione a danno dei creditori della fallita se determinano l'impossibilità per i creditori di rivalersi sul patrimonio della società debitrice.

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