Ordinanza n. 765/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota dell’Agenzia delle Entrate di Caserta di numero e data sconosciuti, comunicata alla ricorrente solo in data 20.1.2025 a mezzo PEC dal Comune di Caiazzo, con la quale l’Agenzia finanziaria notiziava il Comune di Caiazzo in merito all’archiviazione del procedimento di calcolo (cc.dd. fiscalizzazione) del valore venale, ai sensi dell’art. 38 del DPR 380/2001. Per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione della nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta del 7 gennaio 2026, con la quale l’Agenzia ha reiterato il proprio diniego di procedere alla stima del valore venale degli immobili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione e successivo diniego dell’Agenzia delle Entrate di procedere alla stima del valore venale degli immobili ai fini della fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota dell’Agenzia delle Entrate, comunicatale dal Comune di Caiazzo il 20 gennaio 2025, con cui era stata comunicata l’archiviazione del procedimento di calcolo del valore venale necessario alla fiscalizzazione dell’abuso edilizio, nonché, con motivi aggiunti, la successiva nota del 7 gennaio 2026 con cui l’Agenzia aveva reiterato il diniego di procedere alla stima. La domanda cautelare è stata fondata sull’illegittimità del rifiuto, sull’assenza di una norma che attribuisca all’Agenzia il potere di sindacare la legittimità della decisione comunale di procedere alla sanatoria, sull’ingiustificato arresto del procedimento e sulla lesione dell’interesse alla definizione della pratica di sanatoria. È stata inoltre dedotta la violazione dei canoni di buona amministrazione e degli obblighi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, anche in considerazione del fatto che il rifiuto era stato sollecitato da soggetti privati controinteressati nel procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto che il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate di procedere alla quantificazione della sanzione pecuniaria funzionale alla fiscalizzazione dell’abuso apparisse illegittimo, non risultando prevista una norma che attribuisca all’Agenzia il potere di sindacare la legittimità della decisione comunale di procedere alla sanatoria. Il diniego è stato inoltre ritenuto lesivo dell’interesse della ricorrente alla definizione del procedimento, in quanto determinante un ingiustificato arresto procedimentale e contrastante con i canoni di buona amministrazione e di leale collaborazione tra amministrazioni. L’Agenzia delle Entrate dovrà rideterminarsi entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore. Il Comune di Caiazzo dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia la documentazione necessaria per consentire le determinazioni richieste. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate e della controinteressata, nella misura di euro 1.500,00 ciascuna in favore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 380/2001
fiscalizzazione dell’abuso
La quantificazione della sanzione pecuniaria e del valore venale costituisce attività necessaria ai fini della definizione della fiscalizzazione dell’abuso; l’Agenzia delle Entrate non può rifiutare tale attività per sindacare la legittimità della decisione comunale di procedere alla sanatoria in assenza di una specifica base normativa.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata e accolta ai fini del riesame.
Massime di principio
- Nell’ambito del procedimento di fiscalizzazione dell’abuso edilizio ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 380/2001, l’Agenzia delle Entrate non può rifiutare di procedere alla stima del valore venale degli immobili per sindacare la legittimità della decisione del Comune di procedere alla sanatoria, se manca una specifica norma attributiva di tale potere.
- Il rifiuto dell’amministrazione chiamata a svolgere un’attività istruttoria o estimativa necessaria alla definizione di un procedimento di sanatoria determina un illegittimo arresto procedimentale quando impedisce senza adeguata base normativa la conclusione del procedimento.
- I rapporti tra amministrazioni coinvolte nello stesso procedimento devono essere improntati ai canoni di buona amministrazione e di leale collaborazione; l’amministrazione interpellata deve svolgere gli adempimenti di propria competenza senza introdurre valutazioni non previste dalla legge.
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