Sentenza n. 1996/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante Carta elettronica del Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00. È stata chiesta la declaratoria di inottemperanza, la fissazione di un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza azionata, nonché il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale infruttuoso decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il Commissario dovrà svolgere l’incarico senza compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’applicazione analogica della disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha posto le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, a carico dell’Amministrazione, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, anche nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine e nominare, ove necessario, un Commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del Docente per l’aggiornamento e la formazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione integra, insieme al passaggio in giudicato del titolo, uno dei presupposti considerati dal TAR per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza relativa ai decreti ex legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il riconoscimento o il pagamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inadempimento, fissare un termine per l’esecuzione e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione della Cancelleria, e il decorso del termine previsto dalla normativa applicabile costituiscono presupposti sufficienti per ordinare all’Amministrazione la puntuale e completa esecuzione del giudicato.
- Il Commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato svolge un munus obbligatorio quale ausiliario del giudice; l’incarico non può essere rifiutato né essere impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- La regola secondo cui il Commissario ad acta non ha diritto a compenso, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro, quando il Commissario appartenga alla stessa Amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il Commissario ad acta deve depositare atti e documenti nel giudizio amministrativo esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo destinato agli ausiliari del giudice e alle parti non rituali, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →