Sentenza del 15/10/2020 n. 22348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA riferite al 2004 dedotta sulla base della nullità/irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento (mancata o defectuosa CAD, duplicato CAD, mancata indicazione dell'indirizzo completo, consegna in cassetta per temporanea assenza, mancanza degli originali degli avvisi di ricevimento). Il ricorrente sosteneva che tali vizi avrebbero reso nulla la notifica e quindi ammissibile il ricorso contro la cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la notifica dell'avviso di accertamento era stata regolarmente eseguita a mezzo posta dall'Ufficio secondo le norme postali applicabili; il duplicato della CAD ha efficacia probatoria equivalente all'originale e prova la consegna/immisione in cassetta per temporanea assenza. Le irregolarità formali rilevate (mancata specificazione di persone abilitate, omissione parziale dell'indirizzo, differenze grafiche) sono state ritenute meri vizi formali non idonei a determinare la nullità della notifica, senza prova del pregiudizio. Poiché l'avviso di accertamento non era stato impugnato nei termini, l'impugnazione della cartella risultava inammissibile ed il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60
"la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 c.p.c. e ss."
La notificazione degli avvisi di accertamento segue le norme del codice di procedura civile salvo le modifiche previste dallo stesso articolo; nel caso di notifiche effettuate dall'Ufficio a mezzo posta operano le regole postali di riferimento.
Articoli 137 e ss. c.p.c.
Richiamati come regole generali di notificazione cui l'art. 60 del DPR 600 rinvia; applicabili salvo disposizioni speciali per notifiche eseguite dall'Ufficio.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, articolo 14
Prevede la possibilità che la notificazione sia effettuata a mezzo posta direttamente dall'Ufficio; in tale ipotesi si applicano le regole postali anziché specifiche forme di relata.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
Norme regolamentari postali sull'inoltro delle raccomandate ordinarie e sulla possibilità di rilascio di duplicati della CAD; tali duplicati hanno valore probatorio analogo all'originale.
Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008
Riferimento normativo alle modalità operative postali rilevanti per la notificazione via servizio postale effettuata dall'Ufficio.
Articolo 1335 c.c.
Principio della presunzione di conoscenza dell'atto per il destinatario quando l'atto giunge al suo indirizzo; superabile solo dimostrando l'impossibilità senza colpa di prenderne conoscenza.
Articolo 2700 c.c.
Attribuisce efficacia probatoria agli atti pubblici; il duplicato della CAD/avviso di ricevimento rilasciato dalle poste fa piena prova finché non venga proposta querela di falso.
Cassazione giurisprudenza (massime citate)
Giurisprudenza di legittimità conferma che il duplicato della CAD/AR ha efficacia probatoria, che la notifica via Ufficio-poste è regolare se seguite le norme postali e che vizi formali senza prova di pregiudizio non comportano nullità.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3
Riferito dal ricorrente sulle regole di proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto la censura connessa alla validità della notifica inammissibile perché infondata rispetto agli accertamenti sulla notificazione.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (modifica DPR 115/2002 art.13 comma 1-quater)
Richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso successivo al 30/01/2013.
Articoli vari c.p.c. invocati (113,115,116,149,156,160,162,360 c.p.c.)
Articoli richiamati dal ricorrente relativi a motivazione, onere della prova e produzione documentale; la Corte ha escluso violazioni in quanto i rilievi erano in gran parte novità in cassazione o insussistenti rispetto alla documentazione (duplicato CAD).
Articolo 2697 c.c.
Richiesto dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto assolti gli oneri probatori dall'Amministrazione sulla corretta notifica tramite documentazione probatoria (duplicato CAD) salvo querela di falso.
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di accertamento eseguita dall'Ufficio a mezzo posta è regolata dalle norme postali (DPR 655/1982 e regolamenti applicativi); non è necessaria una relata forma di notifica come nelle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario.
- Il duplicato della CAD o dell'avviso di ricevimento rilasciato dalle poste ha valore probatorio analogo all'originale (atto pubblico) e fa piena prova, opponibile dal destinatario solo mediante querela di falso.
- La notifica si presume conosciuta dal destinatario (presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c.); il destinatario può superarla dimostrando l'impossibilità senza sua colpa di venire a conoscenza dell'atto.
- Mancanze o inesattezze formali nella CAD/avviso di ricevimento (omissione parziale dell'indirizzo, mancata barratura delle caselle sulle persone abilitate, differenze grafiche) costituiscono, di norma, vizi formali non nullificanti a meno che non sia provato un concreto pregiudizio alla conoscenza dell'atto.
- Se l'avviso di accertamento non è stato impugnato nei termini di legge, la successiva impugnazione della cartella di pagamento è inammissibile per carenza di titolo da contestare.
- Le censure documentali (es. mancata produzione degli originali) devono essere sollevate nei precedenti gradi di giudizio; dedurle per la prima volta in cassazione è inammissibile.
- In caso di contestazione della notifica basata su documenti postali, il ricorrente deve tempestivamente sollevare l'eventuale querela di falso o fornire elementi idonei a superare la presunzione di regolarità della notifica.
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