Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-10/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 marzo 2020. — Mowi ASA contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di notificazione preventiva delle concentrazioni – Articolo 7, paragrafo 1 – Obbligo di sospensione – Articolo 7, paragrafo 2 – Esenzione – Nozione di “concentrazione unica” – Articolo 14, paragrafo 2 – Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione – Principio del ne bis in idem – Principio di imputazione – Concorso di infrazioni. — Causa C-10/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione di Mowi/Marine Harvest contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato due ammende della Commissione per aver realizzato una concentrazione prima della notificazione e prima dell’autorizzazione. Ha escluso che l’esenzione dell’articolo 7, paragrafo 2, potesse applicarsi a una successiva offerta pubblica obbligatoria quando il controllo era già stato acquisito con una prima operazione privata. Ha inoltre ritenuto legittima la doppia sanzione per le violazioni degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, e irricevibile il nuovo motivo di illegittimità sollevato solo in udienza.

Controllo delle concentrazioni: interpretazione dell’esenzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 e cumulabilità delle ammende per omessa notificazione e realizzazione anticipata della concentrazione

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 consenta di considerare come un’unica concentrazione l’acquisizione del controllo mediante una transazione privata seguita da un’offerta pubblica obbligatoria, con conseguente esenzione dall’obbligo di sospensione; se il principio del ne bis in idem, il principio di imputazione o il principio del concorso di infrazioni vietino alla Commissione di infliggere, con la medesima decisione, due ammende distinte per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento; e, in via nuova e tardiva, se sia illegittimo l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 costituisce una deroga di stretta interpretazione riferita all’esecuzione di un’offerta pubblica di acquisto o di una serie di transazioni su valori mobiliari necessarie a realizzare il cambiamento di controllo; essa non copre una successiva offerta pubblica obbligatoria quando il controllo è già stato acquisito con una precedente transazione privata presso un unico venditore. Inoltre, la Commissione può infliggere, con la stessa decisione, due ammende distinte ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), per la violazione autonoma dell’obbligo di notificazione e di quello di sospensione, poiché il principio del ne bis in idem non opera in presenza di una sola decisione non definitiva e il regolamento non stabilisce una regola di specialità o assorbimento; il motivo nuovo sull’illegittimità dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), è irricevibile se non dedotto dinanzi al Tribunale.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Regolamento (CE) n. 802/2004
  • Direttiva 2004/25/CE
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Controllo delle concentrazioni: esenzione, doppia sanzione e ne bis in idem

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Mowi ASA, già Marine Harvest ASA, avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato una decisione della Commissione in materia di concentrazioni. La Commissione aveva inflitto due ammende da EUR 10 milioni ciascuna per la realizzazione anticipata della concentrazione Morpol, ritenendo violate sia la regola di notificazione preventiva sia l’obbligo di sospensione.

Fatti e procedimento principale

La vicenda trae origine dall’acquisizione, nel dicembre 2012, di circa il 48,5% del capitale di Morpol da parte di Marine Harvest tramite un accordo con due società cipriote controllate dall’ex amministratore delegato della target. Dopo tale acquisto, la società aveva annunciato e poi lanciato un’offerta pubblica obbligatoria per le azioni residue, prevista dal diritto norvegese per chi superi una certa soglia partecipativa. La concentrazione fu notificata alla Commissione solo il 9 agosto 2013 e autorizzata il 30 settembre 2013 con impegni.

La Commissione, nella decisione C(2014) 5089 final del 23 luglio 2014, ritenne che il controllo esclusivo di fatto sulla Morpol fosse stato acquisito già con l’operazione del dicembre 2012 e che tale operazione fosse stata realizzata prima della notifica e dell’autorizzazione, violando l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Il Tribunale respinse il ricorso di annullamento proposto da Marine Harvest.

Normativa rilevante

La Corte richiama il sistema del regolamento n. 139/2004, in particolare:

  • l’articolo 3, sulla nozione di concentrazione e di controllo;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, sull’obbligo di notificazione preventiva;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sull’obbligo di sospensione;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, sull’esenzione per offerte pubbliche di acquisto o serie di transazioni su valori mobiliari;
  • l’articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), che prevede ammende distinte per omessa notificazione e realizzazione anticipata. Sono inoltre richiamati il considerando 20, sulla nozione di concentrazione unica, e il considerando 34, sulla sorveglianza efficace e lo standstill.

Primo motivo: portata dell’articolo 7, paragrafo 2

La ricorrente sosteneva che l’acquisizione del dicembre 2012 e l’offerta pubblica obbligatoria costituissero una "concentrazione unica", in quanto legate da un vincolo condizionale, e che quindi l’esenzione dell’articolo 7, paragrafo 2, dovesse operare. La Corte respinge questa lettura.

La Corte osserva che la nozione di "concentrazione unica" compare solo nel considerando 20 e non nelle disposizioni vincolanti del regolamento. Un considerando può chiarire, ma non può ampliare la portata di una norma in contrasto con il suo tenore letterale. Poiché l’articolo 7, paragrafo 2, è una deroga al divieto di standstill, esso deve essere interpretato restrittivamente e in coerenza con la nozione di concentrazione dell’articolo 3.

Ne deriva che l’esenzione riguarda solo operazioni necessarie a produrre il cambiamento di controllo, come un’offerta pubblica o una serie di transazioni su valori mobiliari dirette ad acquisire il controllo rilevandolo da più venditori. Nel caso di specie, invece, il controllo era già stato acquisito con una prima operazione privata presso un unico venditore; l’offerta pubblica successiva non era necessaria a produrre il cambiamento di controllo e non poteva essere ricondotta all’articolo 7, paragrafo 2.

Obiettivo dell’esenzione e irrilevanza degli argomenti teleologici

La Corte aggiunge che gli argomenti tratti dalla finalità di facilitare le offerte pubbliche e dalle considerazioni contenute nel Libro verde o nella direttiva 2004/25/CE non possono prevalere sul dato normativo. L’interpretazione proposta dalla ricorrente estenderebbe impropriamente un’eccezione e renderebbe incerta la delimitazione delle ipotesi esentate. Anche il fatto che la società abbia notificato rapidamente e non abbia esercitato i diritti di voto non muta l’esito, poiché la questione decisiva è se l’operazione rientri o meno nell’ambito dell’esenzione.

Secondo motivo: ne bis in idem, imputazione e concorso di infrazioni

La ricorrente contestava la possibilità di due ammende distinte per fatti che, a suo dire, sarebbero sostanzialmente un unico comportamento. La Corte respinge anche questo motivo.

Quanto al ne bis in idem, la Corte ricorda che il principio tutela contro una nuova persecuzione o condanna per un comportamento già definitivamente sanzionato o escluso da una decisione passata in giudicato. Qui, invece, le due ammende sono state inflitte dalla stessa autorità nella stessa decisione; pertanto non vi è una duplicazione di procedimenti o di decisioni definitive. Il richiamo all’articolo 50 della Carta conferma che il divieto opera rispetto alla reiterazione di un giudizio concluso con decisione definitiva.

Quanto al principio di imputazione, la Corte rileva che la ricorrente non ha articolato argomenti idonei a dimostrare un errore di diritto del Tribunale. In ogni caso, la censura sostanziale sulla sproporzione delle sanzioni non era stata devoluta in modo specifico contro i passaggi della sentenza che avevano già esaminato il principio di proporzionalità.

Sul concorso di infrazioni, la Corte afferma che il regolamento n. 139/2004 non contiene una regola di specialità o di assorbimento che imponga di qualificare una sola delle due violazioni. Gli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, perseguono obiettivi autonomi: il primo impone un obbligo di fare, ossia la notifica preventiva; il secondo un obbligo di non fare, ossia il divieto di realizzazione anticipata. Il fatto che la violazione del primo comporti automaticamente anche la violazione del secondo non impedisce al legislatore dell’Unione di prevedere due sanzioni distinte, anche perché l’articolo 14, paragrafo 2, distingue espressamente le due ipotesi.

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’infrazione della notificazione sarebbe la più specifica e assorbirebbe quella dello standstill. La distinzione tra infrazione istantanea e infrazione continuata è rilevante e impedisce di applicare meccanicamente un criterio di specialità in assenza di una base normativa nel regolamento.

Motivo nuovo in udienza

In udienza la ricorrente ha eccepito per la prima volta l’illegittimità dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004, invocando l’articolo 277 TFUE. La Corte dichiara il motivo irricevibile, perché non era stato dedotto dinanzi al Tribunale: in sede di impugnazione non possono essere introdotte questioni nuove che allarghino l’oggetto della controversia.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Mowi ASA alle spese.

Principi affermati

  • L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 è una deroga di stretta interpretazione e non copre un’offerta pubblica obbligatoria successiva quando il controllo è stato già acquisito con una precedente transazione privata.
  • Il considerando 20 non può ampliare la portata delle disposizioni vincolanti del regolamento.
  • La Commissione può irrogare due ammende distinte per la violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 nella stessa decisione.
  • Il principio del ne bis in idem non opera contro una doppia sanzione contenuta in un’unica decisione non definitiva; il regolamento non prevede una regola di assorbimento o specialità.
  • In sede di impugnazione non possono essere introdotte per la prima volta eccezioni di illegittimità non dedotte dinanzi al Tribunale.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzacontrollo delle concentrazioniammende amministrativene bis in idemofferte pubbliche di acquisto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.