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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-34/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 marzo 2020. — Telecom Italia SpA contro Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di telecomunicazione – Attuazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazione – Direttiva 97/13/CE – Tasse e canoni applicabili alle licenze individuali – Regime transitorio che istituisce un canone ulteriore rispetto a quelli autorizzati dalla direttiva 97/13/CE – Autorità di cosa giudicata riconosciuta a una sentenza di un organo giurisdizionale superiore ritenuta contraria al diritto dell’Unione. — Causa C-34/19

Giurisprudenza europea62019CJ0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva 97/13 non consente di mantenere per il 1998 un canone di concessione per telecomunicazioni calcolato sul fatturato e legato a un precedente diritto esclusivo. Ha inoltre precisato che, pur in presenza di una decisione nazionale definitiva contrastante con il diritto UE, il giudice interno non è tenuto a disapplicare le regole sulla cosa giudicata. Resta però ferma la possibilità per l’interessato di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione.

Direttiva 97/13/CE: incompatibilità del canone di concessione 1998 calcolato sul fatturato e limiti dell’autorità di cosa giudicata nazionale in presenza di una violazione del diritto UE

La questione giuridica

1) Se l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/13/CE consenta di mantenere per il 1998 un canone dovuto da un’impresa di telecomunicazioni, titolare di un’autorizzazione esistente, calcolato sul fatturato e non limitato ai soli costi amministrativi previsti dalla direttiva. 2) Se il diritto dell’Unione imponga al giudice nazionale di disapplicare le norme interne sull’autorità di cosa giudicata quando la decisione passata in giudicato sia fondata su un’interpretazione incompatibile con il diritto UE.

Principio di diritto

L’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/13/CE osta a una normativa nazionale che, per l’esercizio 1998, proroghi l’obbligo per un operatore di telecomunicazioni titolare di un’autorizzazione esistente di versare un canone calcolato sul fatturato, poiché la direttiva consente solo diritti destinati a coprire i costi amministrativi e, in via eccezionale, i casi relativi a risorse rare o al servizio universale. Inoltre, il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione definitiva, anche se ciò non esclude la possibilità di azionare la responsabilità dello Stato per la violazione del diritto UE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 97/13/CE
  • Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 97/13/CE
  • Articolo 6, direttiva 97/13/CE
  • Articolo 11, direttiva 97/13/CE
  • Articolo 22, direttiva 97/13/CE
  • Articolo 25, direttiva 97/13/CE
  • Articolo 26, direttiva 97/13/CE

Canone di concessione telecom 1998 e autorità di cosa giudicata

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nell’ambito di una controversia tra Telecom Italia SpA e due ministeri italiani. La Corte è chiamata a interpretare la direttiva 97/13/CE, relativa al regime comune di autorizzazioni e licenze nel settore delle telecomunicazioni, e a chiarire gli effetti di un giudicato interno ritenuto contrario al diritto dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Telecom Italia, già concessionaria esclusiva del servizio pubblico di telecomunicazione, è stata destinataria di una richiesta di pagamento di conguagli del canone di concessione per gli esercizi 1997 e 1998. Dopo una prima pronuncia della Corte di giustizia del 21 febbraio 2008 nella causa C-296/06, il TAR Lazio e poi il Consiglio di Stato hanno ritenuto dovuto anche il canone relativo al 1998.

Successivamente Telecom Italia ha agito contro lo Stato per il risarcimento del danno da asserito scorretto esercizio della funzione giurisdizionale. Nel nuovo giudizio chiede che sia dichiarato indebito anche l’importo relativo al 1998 e che sia disapplicato il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7506/2009.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 97/13/CE, e segnatamente gli articoli 3, paragrafo 3, 6, 11, 22, 25 e 26;
  • i considerando 2, 12 e 26 della direttiva, utili per comprendere la logica di proporzionalità, trasparenza e transizione al nuovo regime autorizzatorio;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione: il canone 1998 è compatibile con la direttiva 97/13?

La Corte ricostruisce il sistema della direttiva osservando che:

  • gli articoli 6 e 11 disciplinano in modo esaustivo i diritti e oneri esigibili nell’ambito delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali;
  • tali diritti possono coprire solo i costi amministrativi connessi al rilascio, gestione, controllo e attuazione del regime autorizzatorio;
  • per le licenze individuali, l’articolo 11, paragrafo 2, consente una deroga solo in presenza di risorse rare;
  • l’articolo 22 introduce un regime transitorio per le autorizzazioni esistenti, con adeguamento entro il 1° gennaio 1999.

La Corte richiama la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Albacom e Infostrada (C-292/01 e C-293/01) e Telecom Italia (C-296/06), per ribadire che la direttiva sarebbe svuotata di efficacia pratica se gli Stati membri potessero imporre oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti. La nozione di “condizioni delle autorizzazioni già esistenti” di cui all’articolo 22 non comprende oneri pecuniari come il canone in questione, specie se calcolato sul fatturato e collegato a un precedente diritto esclusivo.

Di conseguenza, la Corte afferma che la direttiva 97/13 osta a una normativa nazionale che proroghi per il 1998 l’obbligo di versare un canone di tale tipo, poiché non si tratta di un diritto amministrativo ammesso dalla direttiva ma di un onere incompatibile con il regime armonizzato.

Seconda questione: cosa succede se esiste un giudicato interno contrario al diritto UE?

Quanto alla cosa giudicata, la Corte distingue due piani. Da un lato, richiama il principio di autonomia procedurale degli Stati membri: in assenza di disciplina UE specifica, le regole interne sulla cosa giudicata restano di competenza nazionale, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività. Dall’altro lato, ricorda che il diritto dell’Unione impone l’interpretazione conforme del diritto nazionale, anche attraverso l’eventuale superamento di una giurisprudenza interna consolidata incompatibile con il diritto UE.

Tuttavia, la Corte afferma in modo netto che il diritto dell’Unione non obbliga il giudice nazionale a disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione definitiva, neppure quando ciò consentirebbe di rimediare a una violazione del diritto UE. La stabilità del diritto e dei rapporti giuridici giustifica la tutela della cosa giudicata.

Resta però fermo che l’interessato può far valere la responsabilità dello Stato per i danni causati da una violazione del diritto dell’Unione imputabile anche a una decisione giurisdizionale definitiva, secondo la giurisprudenza Köbler e successiva.

Decisione della Corte

La Corte risponde quindi che:

  • l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 97/13 osta al mantenimento per il 1998 di un canone di concessione calcolato sul fatturato;
  • il diritto dell’Unione non impone di disapplicare le norme interne che riconoscono autorità di cosa giudicata a una sentenza definitiva, pur restando possibile l’azione risarcitoria contro lo Stato.

Principi affermati

La decisione conferma che, nel settore telecomunicazioni disciplinato dalla direttiva 97/13, gli oneri finanziari imposti agli operatori devono essere strettamente limitati ai costi amministrativi previsti dalla direttiva, con soli margini derogatori espressi. Sul piano processuale, la Corte ribadisce che il principio di primato non arriva sino a imporre la neutralizzazione della cosa giudicata nazionale, salvo il ricorso agli ordinari rimedi risarcitori fondati sulla responsabilità dello Stato.

Come è indicizzato

Materietelecomunicazioniautorizzazioni e licenze amministrativecanoni e diritti amministrativiautorità di cosa giudicataeffettività del diritto dell’unione

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