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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-586/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 marzo 2020. — Buonotourist Srl contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Aiuti di Stato – Impresa che gestisce reti di collegamento con autobus nella Regione Campania (Italia) – Compensazione per obblighi di servizio pubblico versata dalle autorità italiane in seguito a una decisione del Consiglio di Stato (Italia) – Decisione della Commissione europea che dichiara la misura d’aiuto illegittima e incompatibile con il mercato interno. — Causa C-586/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di Buonotourist contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di qualificare come aiuto di Stato incompatibile una compensazione integrativa versata dalla Regione Campania. La Corte ribadisce che le condizioni per l’esenzione prevista dal regolamento n. 1191/69 sono cumulative e che la Commissione resta competente a valutare la compatibilità dell’aiuto anche dopo un giudicato nazionale. Conferma inoltre l’applicazione del regolamento n. 1370/2007 e condanna la ricorrente alle spese.

Impugnazione respinta: una compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico nel trasporto locale, versata in esecuzione di una sentenza nazionale, è stata correttamente qualificata dalla Commissione come aiuto di Stato nuovo, illegittimo e incompatibile, nonostante il precedente giudicato nazionale.

La questione giuridica

La Corte è stata chiamata a verificare se il Tribunale avesse errato nel confermare: 1) la qualificazione della misura come aiuto nuovo soggetto a notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e non come aiuto esistente esentato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 1191/69; 2) l'applicazione dei criteri Altmark; 3) la sussistenza degli effetti sugli scambi e sulla concorrenza; 4) la competenza esclusiva della Commissione nonostante il giudicato nazionale; 5) l'applicazione del regolamento n. 1370/2007 per valutare la compatibilità della misura.

Principio di diritto

Una compensazione versata a un operatore di trasporto può essere sottratta alla qualifica di aiuto di Stato solo se ricorrono cumulativamente tutte le condizioni sostanziali previste dal regime UE applicabile; in mancanza anche di una sola di esse, la misura è un aiuto nuovo soggetto a notifica preventiva. La Commissione conserva la competenza esclusiva a valutare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno anche se un giudice nazionale, sia pure di ultima istanza e con decisione passata in giudicato, abbia già qualificato diversamente la misura, poiché il principio dell’autorità di cosa giudicata non può prevalere sulle competenze riservate all’Unione. Inoltre, la compatibilità va esaminata alla luce della normativa vigente al momento del versamento dell’aiuto, e non della sola data della pronuncia nazionale che ne ha riconosciuto il diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 1, 2 e 3, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 1191/69
  • Articoli 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69
  • Regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Articoli 3, 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 1, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 24 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Aiuto di Stato relativo a compensazione per obblighi di servizio pubblico nel trasporto pubblico locale

La Corte, in sede di impugnazione contro la sentenza del Tribunale nella causa T-185/15, si pronuncia sulla decisione della Commissione 2015/1075, che aveva qualificato come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile una compensazione integrativa versata alla Buonotourist Srl dalla Regione Campania in esecuzione di una decisione del Consiglio di Stato italiano. La controversia ruota attorno alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto su strada e alla relazione tra giudicato nazionale e competenze esclusive della Commissione in materia di aiuti di Stato.

Fatti e procedimento principale

Buonotourist gestiva servizi di trasporto pubblico locale mediante concessioni regionali e comunali. Per il periodo 1996-2002, la società aveva chiesto dinanzi ai giudici amministrativi italiani la compensazione degli oneri economici derivanti da obblighi di servizio pubblico. Dopo un primo rigetto, il Consiglio di Stato, con decisione del 27 luglio 2009, le aveva riconosciuto il diritto alla compensazione ai sensi del regolamento n. 1191/69; successivamente, in sede di ottemperanza, con decisione del 7 novembre 2012, aveva quantificato l’importo dovuto, poi versato dalla Regione il 21 dicembre 2012.

Procedimento davanti alla Commissione

Le autorità italiane hanno notificato la misura alla Commissione il 5 dicembre 2012. La Commissione ha avviato il procedimento formale e, con decisione 2015/1075, ha ritenuto che la misura costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e incompatibile con il mercato interno, ordinandone il recupero. Ha inoltre escluso che la misura potesse beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69 e ha valutato la compatibilità anche alla luce del regolamento n. 1370/2007.

Censure proposte in primo grado e decisione del Tribunale

Dinanzi al Tribunale, Buonotourist aveva dedotto otto motivi di annullamento, tra cui: l’erronea qualificazione della misura come aiuto nuovo; la violazione delle condizioni Altmark; l’erronea valutazione dell’incidenza sugli scambi e sulla concorrenza; l’incompetenza della Commissione in presenza del giudicato nazionale; e l’illegittima applicazione del regolamento n. 1370/2007. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo che non fosse dimostrata l’esistenza di obblighi tariffari imposti unilateralmente, che non risultasse soddisfatta la prima condizione Altmark e che, comunque, la Commissione restasse competente a valutare la compatibilità della misura con il mercato interno.

Primo motivo di impugnazione: aiuto esistente o aiuto nuovo

La ricorrente ha sostenuto che la misura non fosse un aiuto nuovo, bensì un aiuto esistente esentato dalla notifica preventiva ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69, poiché la decisione del Consiglio di Stato sarebbe stata meramente dichiarativa di un diritto preesistente. La Corte respinge il motivo come irricevibile: la ricorrente non censura in modo specifico il ragionamento del Tribunale, limitandosi ad affermazioni generiche non adeguatamente sviluppate.

Secondo motivo: condizioni Altmark

La Corte ricorda che una compensazione per obblighi di servizio pubblico non ricade nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo se sono soddisfatte tutte e quattro le condizioni Altmark. Conferma che il Tribunale ha correttamente ritenuto non dimostrata l’esistenza di un obbligo di servizio pubblico imposto unilateralmente e, quindi, non soddisfatta la prima condizione Altmark; per tale ragione non era necessario esaminare le altre. La Corte dichiara irricevibili le censure che mirano a contestare la ricostruzione in fatto del Tribunale, in assenza di deduzione di snaturamento delle prove o del diritto nazionale.

Terzo motivo: incidenza sugli scambi e concorrenza

La ricorrente contestava la valutazione secondo cui la misura fosse idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare la concorrenza. La Corte osserva che il motivo, per come formulato, mira in realtà a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto del Tribunale e, comunque, è inoperante perché la motivazione del Tribunale si fondava su più elementi non tutti censurati dalla ricorrente. In particolare, il Tribunale aveva rilevato che la misura poteva rafforzare l’attività interna e ridurre le possibilità di ingresso nel mercato di operatori di altri Stati membri.

Quarto motivo: competenza della Commissione, giudicato nazionale e legittimo affidamento

La Corte affronta congiuntamente le doglianze sull’asserita incompetenza della Commissione per effetto della sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato. Ribadisce che, in materia di aiuti di Stato, i giudici nazionali possono interpretare e applicare la nozione di aiuto, ma non possono pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno, riservata in via esclusiva alla Commissione sotto il controllo del giudice dell’Unione. Tale competenza esclusiva permane anche se un giudice nazionale ha già adottato una decisione definitiva in senso contrario. Il principio dell’autorità di cosa giudicata non può quindi impedire alla Commissione di esaminare e qualificare la misura come aiuto illegittimo. La Corte esclude anche che possa sorgere un legittimo affidamento sulla decisione del giudice nazionale, in assenza di assicurazioni precise provenienti da un’istituzione dell’Unione.

Quinto motivo: applicazione del regolamento n. 1370/2007

Quanto alla normativa applicabile alla valutazione della compatibilità, la Corte conferma che il parametro temporale corretto è la data di esecuzione della misura, qui il 21 dicembre 2012, successiva all’entrata in vigore del regolamento n. 1370/2007. Quanto all’applicazione ratione materiae, la motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente: esso aveva risposto all’obiezione secondo cui il regolamento non sarebbe applicabile in assenza di un contratto di servizio pubblico, richiamando anche la precedente sentenza Commissione/Andersen. Le ulteriori censure sono respinte perché non specifiche o prive di individuazione puntuale dell’errore di diritto.

Decisione e spese

Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è accolto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione di Buonotourist Srl e la condanna alle spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma alcuni principi centrali in materia di aiuti di Stato:

  • l’esenzione dall’obbligo di notifica prevista per talune compensazioni nel trasporto pubblico richiede il rispetto cumulativo di tutti i requisiti sostanziali del regime applicabile;
  • in assenza anche di uno solo di tali requisiti, la misura resta un aiuto nuovo soggetto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
  • la Commissione ha competenza esclusiva a valutare la compatibilità con il mercato interno, anche se un giudice nazionale abbia già statuito con sentenza definitiva;
  • la compatibilità va esaminata alla luce della normativa vigente al momento dell’effettivo versamento dell’aiuto;
  • il giudicato nazionale non può limitare le competenze attribuite al livello dell’Unione in materia di controllo degli aiuti di Stato.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto pubblico localeservizi di interesse economico generalegiudicato nazionale e competenza della Commissionerecupero degli aiuti illegittimi

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