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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-183/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 marzo 2020. — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) contro Bank BGŻ BNP Paribas S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI – Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone giuridiche – Trasposizione incompleta di una decisione quadro – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Portata. — Causa C-183/18

Giurisprudenza europea62018CJ0183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce due profili della decisione quadro 2005/214/GAI in materia di esecuzione transfrontaliera di sanzioni pecuniarie. Anzitutto, la nozione di «persona giuridica» rilevante ai fini del riconoscimento ed esecuzione si determina secondo il diritto dello Stato di emissione della decisione. Inoltre, la decisione quadro non ha effetto diretto e quindi non impone la disapplicazione della normativa nazionale contrastante, ma richiede un’interpretazione conforme quanto più ampia possibile.

Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di una sanzione pecuniaria inflitta a una persona giuridica estera e limiti dell’interpretazione conforme del diritto nazionale in caso di trasposizione incompleta della decisione quadro 2005/214/GAI.

La questione giuridica

Se la decisione quadro 2005/214/GAI imponga di eseguire nello Stato di esecuzione una sanzione pecuniaria inflitta a una persona giuridica anche quando il diritto nazionale di recepimento non preveda espressamente tale possibilità; e, in caso affermativo, se la nozione di «persona giuridica» vada determinata in base al diritto dello Stato della decisione, dello Stato di esecuzione o come nozione autonoma del diritto dell’Unione, includendo eventualmente la succursale priva di personalità giuridica nello Stato di esecuzione.

Principio di diritto

La nozione di «persona giuridica» di cui alla decisione quadro 2005/214/GAI va interpretata secondo il diritto dello Stato che ha emesso la decisione sanzionatoria; inoltre, la decisione quadro non obbliga il giudice nazionale a disapplicare una norma interna incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, perché tale disposizione non ha effetto diretto. Tuttavia, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla decisione quadro, così da consentire l’esecuzione transfrontaliera della sanzione pecuniaria inflitta a una persona giuridica anche se il diritto nazionale non la disciplina espressamente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2005/214/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 1, lettera a), decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 4 decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 5 decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 6 decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 9, paragrafi 1 e 3, decisione quadro 2005/214/GAI
  • Articolo 20, paragrafi 1 e 2, lettera b), decisione quadro 2005/214/GAI
  • Direttiva (UE) 2015/413
  • Articolo 4, paragrafo 3, direttiva (UE) 2015/413
  • Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie
  • Articolo 31, paragrafo 1, lettera a), TUE
  • Articolo 34, paragrafo 2, lettera b), TUE

Riconoscimento ed esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a una persona giuridica

La causa riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku nell’ambito del procedimento promosso dal CJIB dei Paesi Bassi per ottenere in Polonia il riconoscimento e l’esecuzione di un’ammenda inflitta a una succursale della Bank BGŻ BNP Paribas S.A. per eccesso di velocità commesso nei Paesi Bassi. La Corte è chiamata a chiarire l’interpretazione della decisione quadro 2005/214/GAI sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie.

Contesto normativo europeo

La decisione quadro 2005/214/GAI prevede che le decisioni definitive che infliggono sanzioni pecuniarie a persone fisiche o giuridiche possano essere trasmesse e riconosciute nello Stato di esecuzione senza ulteriori formalità, salvo motivi di diniego tassativi. Rilevano in particolare:

  • l’articolo 1, lettera a), che definisce la nozione di decisione come provvedimento definitivo che infligge una sanzione pecuniaria a una persona fisica o giuridica;
  • l’articolo 5, che include le infrazioni al codice della strada tra i reati che danno luogo al riconoscimento ed esecuzione senza verifica della doppia punibilità;
  • l’articolo 9, paragrafo 3, che stabilisce che la sanzione inflitta a una persona giuridica deve essere eseguita anche se lo Stato di esecuzione non ammette la responsabilità penale delle persone giuridiche;
  • l’articolo 20, che impone l’attuazione della decisione quadro entro il 22 marzo 2007.

La Corte richiama anche la direttiva (UE) 2015/413 sullo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, utile come contesto sistematico per le infrazioni da eccesso di velocità.

Fatti e procedimento principale

La CJIB ha chiesto al giudice polacco di eseguire una decisione del 25 novembre 2016 che irrogava un’ammenda di 36 euro alla Bank BGŻ BNP Paribas Danzica, succursale della banca con sede a Varsavia. L’infrazione era stata commessa a Utrecht il 13 novembre 2016 da un conducente di un veicolo immatricolato a nome della succursale. La decisione era divenuta definitiva e il certificato allegato indicava che la destinataria era stata informata del diritto di contestare la decisione, senza proporre ricorso.

Il giudice del rinvio osserva tuttavia che il diritto polacco di attuazione della decisione quadro, contenuto nel capo 66b del codice di procedura penale, parrebbe riferirsi all’«autore» dell’illecito in termini compatibili solo con la persona fisica, senza prevedere espressamente l’esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte a persone giuridiche. Ne deriverebbe un vuoto normativo rispetto all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha posto alla Corte due questioni principali:

  • se la decisione quadro imponga di eseguire nello Stato di esecuzione una sanzione pecuniaria inflitta a una persona giuridica anche quando il diritto nazionale di recepimento non lo preveda espressamente;
  • se la nozione di «persona giuridica» debba essere interpretata secondo il diritto dello Stato della decisione, quello dello Stato di esecuzione oppure come nozione autonoma del diritto dell’Unione, e se possa includere una succursale priva di personalità giuridica nello Stato di esecuzione.

Ragionamento della Corte sulla nozione di «persona giuridica»

La Corte rileva anzitutto che la decisione quadro non definisce espressamente la nozione di «persona giuridica», ma la utilizza più volte. In assenza di definizione, la nozione va interpretata alla luce dell’impianto generale e della finalità dell’atto.

Secondo la Corte, l’impianto della decisione quadro mostra che:

  • l’articolo 5 rinvia alla legislazione dello Stato della decisione per determinare i reati e, in sostanza, la responsabilità e il soggetto cui la sanzione è imputata;
  • l’articolo 9 disciplina invece l’esecuzione secondo la legge dello Stato di esecuzione, ma non rimette a quest’ultimo la qualificazione della nozione di «persona giuridica» ai fini della decisione originaria.

Da ciò la Corte conclude che la nozione di «persona giuridica» deve essere interpretata secondo il diritto dello Stato di emissione della decisione sanzionatoria.

La Corte aggiunge che questo esito è coerente con la finalità della decisione quadro: creare un meccanismo efficace di riconoscimento ed esecuzione transfrontaliera delle sanzioni pecuniarie, nel rispetto del principio del reciproco riconoscimento e senza armonizzare le discipline nazionali sostanziali. In tale prospettiva, le difficoltà legate alla qualificazione della succursale nel diritto polacco non possono bloccare, in via di principio, il funzionamento del meccanismo europeo.

Conseguenze per la succursale della banca

La Corte osserva, sulla base della decisione di rinvio, che la succursale polacca non ha personalità giuridica distinta dalla società madre. Fatte salve le verifiche del giudice nazionale, ciò potrebbe consentire di imputare gli atti alla società madre e considerare la notifica come effettuata alla persona giuridica destinataria sostanziale della sanzione. La Corte richiama anche la direttiva 2015/413, che mira a facilitare lo scambio di informazioni per rendere effettiva l’applicazione delle sanzioni nelle infrazioni stradali transfrontaliere.

Ragionamento della Corte sull’obbligo di disapplicazione e sull’interpretazione conforme

Quanto alla prima questione, la Corte ricorda che le decisioni quadro non hanno effetto diretto. Di conseguenza, sebbene siano vincolanti e impongano un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, esse non possono di per sé fondare un obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile.

La Corte ribadisce che:

  • il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, alla luce della lettera e della finalità della decisione quadro;
  • il limite è rappresentato dall’impossibilità di un’interpretazione contra legem;
  • l’assenza di effetto diretto impedisce di sostituire alla norma nazionale la disposizione della decisione quadro nel giudizio tra privati o in una controversia interna all’ambito di applicazione della decisione quadro.

Nel caso concreto, spetta al giudice del rinvio verificare se il capo 66b del codice di procedura penale possa essere interpretato in modo da ricomprendere anche le persone giuridiche. La Corte evidenzia che il semplice fatto che la giurisprudenza nazionale o parte della dottrina propendano per una lettura restrittiva non basta, da solo, a escludere la possibilità di un’interpretazione conforme. Inoltre, secondo le indicazioni emerse nel procedimento, la nozione di «autore» potrebbe essere letta come soggetto destinatario della sanzione definitiva, a prescindere dalla natura fisica o giuridica.

La Corte precisa che tale interpretazione non aggraverebbe la responsabilità della persona giuridica, poiché la portata della responsabilità è determinata dal diritto dello Stato della decisione.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la nozione di «persona giuridica» di cui alla decisione quadro 2005/214/GAI va interpretata secondo il diritto dello Stato di emissione della decisione che infligge la sanzione pecuniaria;
  • la decisione quadro non impone al giudice nazionale di disapplicare una disposizione interna incompatibile con l’articolo 9, paragrafo 3, poiché tale disposizione è priva di effetto diretto;
  • il giudice nazionale resta però tenuto, per quanto possibile, a un’interpretazione conforme del diritto interno, in modo da raggiungere un risultato coerente con la finalità della decisione quadro.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nel sistema della decisione quadro 2005/214/GAI, la qualificazione del soggetto destinatario della sanzione segue il diritto dello Stato che ha emesso la decisione, mentre lo Stato di esecuzione deve limitarsi a organizzare l’esecuzione secondo il proprio diritto. L’obbligo di cooperazione e di interpretazione conforme è forte, ma non arriva fino alla disapplicazione automatica di norme nazionali contrastanti, in assenza di effetto diretto della decisione quadro.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalereciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarieinterpretazione conforme del diritto nazionaleeffetto diretto delle decisioni quadroinfrazioni stradali transfrontaliere

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