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Sentenza

Sentenza n. 3798/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione cautelare a) delle Ricevute di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 18 e 25 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuate» le comunicazioni dell'opzione precedentemente acquisite ai prot.: 26031217481916945 per un importo di credito pari ad euro 44.323,50; 26030812320417892 per un importo di credito pari ad euro 38.653,55, per un totale pari ad euro 82.977,05;; b) nonché, per quanto possa occorrere, delle Ricevute di sospensione prodromiche alla ricevuta di annullamento, emesse in data 9 e 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale; nonché per il risarcimento dei danni eventualmente derivati all’impresa dall’illegittima perdita del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte e/o al Condominio ricorrente dalla perdita del benefico economico derivante dall’opzione esercitata ai sensi del dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Giustizia amministrativa202603133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ricevute di sospensione e di annullamento, mediante scarto, delle comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura relative a crediti d'imposta da Superbonus, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate, dopo la sospensione prevista dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, ha dichiarato non effettuate due comunicazioni dell'opzione per lo sconto in fattura, relative a crediti complessivi di euro 82.977,05, rilevando la presenza di profili di rischio. Hanno chiesto l'annullamento degli atti e il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del beneficio economico. In via preliminare hanno sostenuto che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, qualificando lo scarto come atto amministrativo preventivo e antifrode, distinto da un accertamento tributario e non riconducibile agli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Nel merito hanno dedotto difetto di motivazione, violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, violazione dei presupposti tipici dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 e violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, lamentando la mancata indicazione dello specifico profilo di rischio e dell'anomalia riscontrata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che lo scarto delle comunicazioni incida direttamente sulla fruizione di un'agevolazione fiscale, poiché impedisce l'efficacia dello sconto in fattura, la formazione e circolazione del credito d'imposta e, nel caso concreto, anche la fruizione ordinaria della detrazione, non essendo stati effettuati pagamenti mediante bonifico parlante. La controversia riguarda quindi un rapporto di natura tributaria. Lo scarto è stato ricondotto alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, interpretata estensivamente secondo la giurisprudenza di legittimità. La finalità antifrode e il carattere preventivo del controllo ex art. 122-bis non modificano la natura tributaria del rapporto. La contestuale impugnazione del provvedimento generale del Direttore dell'Agenzia delle Entrate non radica la giurisdizione amministrativa, poiché gli atti individuali applicativi, aventi contenuto tributario, costituiscono la controversia principale; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo. La controversia può essere riproposta davanti alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale esistente.

Norme richiamate

  • art. 119 d.l. n. 34/2020

    Disciplina la detrazione fiscale del Superbonus, quale beneficio fiscale fruibile secondo le modalità previste dalla legge.

  • art. 121 d.l. n. 34/2020

    Consente, in alternativa alla detrazione diretta, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; la comunicazione dell'opzione rende operativa la modalità alternativa di fruizione.

  • art. 122-bis d.l. n. 34/2020

    Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata.

    Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere e controllare preventivamente le comunicazioni con profili di rischio e, se i rischi sono confermati, di considerarle non effettuate.

  • punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021

    Disciplina il meccanismo di annullamento o scarto delle comunicazioni dell'opzione all'esito del controllo dei profili di rischio.

  • art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992

    diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

    Consente di ricondurre lo scarto delle comunicazioni dell'opzione alla categoria degli atti tributari impugnabili, quale diniego dell'agevolazione nella modalità di fruizione prescelta.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Radica la giurisdizione tributaria in base alla natura tributaria del rapporto, senza che sia decisiva la qualificazione della posizione soggettiva come diritto soggettivo o interesse legittimo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • La controversia relativa allo scarto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ex art. 121 del d.l. n. 34/2020 appartiene alla giurisdizione tributaria quando l'atto incide sulla fruizione di un'agevolazione fiscale, anche se adottato nell'ambito di un controllo preventivo antifrode e senza costituire un accertamento tributario definitivo.
  • Lo scarto della comunicazione dell'opzione è riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, poiché impedisce l'efficacia della modalità alternativa di fruizione del beneficio fiscale e la circolazione del credito d'imposta; l'elencazione degli atti impugnabili deve essere riferita alle categorie sostanziali degli atti e non esclusivamente al loro nomen iuris.
  • La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 non trasformano in amministrativa la controversia, se il potere è esercitato nell'ambito del rapporto tributario e produce effetti diretti sulla fruizione dell'agevolazione fiscale.
  • Quando sono impugnati insieme un atto generale o presupposto dell'amministrazione finanziaria e un atto individuale applicativo avente contenuto tributario, la giurisdizione appartiene al giudice tributario se l'oggetto principale della controversia è il rapporto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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