Cassazione Civile, Sentenza n. 25633/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di cartelle di pagamento TARSU per gli anni 2008 e 2009 relative a tre sale cinematografiche: contestata la ritualità della notifica, l'illegittima determinazione della tariffa fissata in € 2,95 al mq e la presunta violazione dell'art. 59, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993. Il ricorrente sosteneva l'irrazionalità di applicare ai cinema una tariffa superiore a musei/biblioteche e chiedeva la disapplicazione della delibera comunale; invocava inoltre il giudicato esterno formatosi in altro giudizio favorevole (riduzione a € 2,70 per gli anni 2010-2012).
La decisione
La Corte ha dichiarato riuniti i due ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto che la legittimità della tariffa contestata risultasse gia definitivamente affermata da sentenza del Consiglio di Stato n. 504/2015 (giudicato amministrativo), ostando cioò alla disapplicazione della delibera comunale da parte del giudice tributario. Ha inoltre ricordato che il giudicato esterno tra annualità diverse vincola solo sugli elementi costitutivi stabili e non su elementi variabili. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e degli oneri processuali (compreso l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente).
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993
art. 59, comma 5; artt. 65 e 68
Disciplina la TARSU e le tariffe; la vicenda riguarda la legittimità della tariffa comunale per i cinema e la possibilità di contestarla in sede tributaria salvo giudicato amministrativo contrario
d.lgs. n. 546 del 1992
Attribuisce alle commissioni tributarie il potere/dovere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, salvo l'eventuale efficacia vincolante del giudicato amministrativo
Codice di procedura civile
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5; art. 335
Norme sul motivo di cassazione (vizi di diritto e omesso esame di fatto decisivo) e sulla riunione delle cause correlate per ragioni di economia processuale
Legge n. 2248 del 1865
Principio storico invocato in giurisprudenza che giustifica il potere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi illegittimi
D.P.R. n. 115 del 2002
Prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di impugnazioni integralmente rigettate, richiamato in relazione alla condanna alle spese
Legge n. 228 del 2012
Ha introdotto modifiche che incidono sull'obbligo del contributo unificato richiamato nel provvedimento
T.U.I.R.
Richiamato dalla Corte per spiegare il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta e la limitazione dell'efficacia del giudicato tra annualità diverse
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo che abbia accertato la legittimità di una delibera comunale in contraddittorio con le stesse parti impedisce al giudice tributario di disapplicare quella delibera.
- Il giudicato tra diverse annualità è vincolante nel processo tributario solo con riferimento ad elementi costitutivi della fattispecie che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente; elementi variabili annualmente non sono coperti dal giudicato esterno.
- Il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare atti amministrativi illegittimi, salvo che la loro legittimità sia stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo con autorità di giudicato.
- Quando più procedure riguardano lo stesso tributo e gli stessi immobili, è opportuna (e talvolta obbligatoria) la riunione delle cause per ragioni di economia processuale ed evitando decisioni contrastanti.
- Se il ricorso tributario viene integralmente rigettato, il ricorrente può essere condannato alle spese di lite e all'onere aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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