Cassazione Penale, Sentenza n. 35403/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava le condanne per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorso deduce quattro censure principali: (1) violazione del diritto di difesa per presunta lesione del contraddittorio e mancata trattazione orale richiesta dalla difesa e mancanza delle conclusioni della Procura generale; (2) mancata comunicazione della modifica del rito da orale a scritto, con conseguente affidamento difensivo sul calendario online; (3) vizio di motivazione e mancanza di prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta distrattiva: si contesta che il semplice distacco di beni integri automaticamente il reato, specie considerando il lasso temporale di quattro anni tra i negozi impugnati e il fallimento, e si contesta la sussistenza del dolo specifico, posto che l'operazione sarebbe stata in origine funzionale a ottenere un mutuo e vantaggiosa per il creditore privilegiato; (4) errore nel trattamento sanzionatorio per mancata applicazione delle attenuanti generiche e per avere ingiustamente ritenuto che gli imputati avessero ostacolato l'attività della curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi processuali per genericità e mancata prova documentale e ha richiamato la nuova disciplina del procedimento cartolare (d.lgs. n. 150/2022) per escludere un obbligo automatico di comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale alle parti. Ha invece accolto il terzo motivo sul merito: la motivazione della Corte d'appello è risultata contraddittoria e insufficiente nella valutazione della portata distrattiva e del dolo, non avendo adeguatamente applicato il paradigma del reato di pericolo concreto e la nozione di "zona di rischio penale"; pertanto la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna che dovrà riesaminare la configurabilità del reato (anche alla luce dei criteri giurisprudenziali richiamati) e valutare, se del caso, eventuali reati alternativi. Il motivo relativo alle circostanze attenuanti è stato rimesso alla decisione del giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, Legge fallimentare (I. fall.)
La Corte interpreta il delitto come reato di pericolo concreto: per integrarlo è necessario valutare ex ante la reale idoneità dell'atto di depauperamento a creare un pericolo per i creditori, considerando tempo, qualità e valore economico del distacco patrimoniale e la cosiddetta "zona di rischio penale"
decreto legislativo n. 150 del 2022
d.lgs. n. 150/2022, efficace dal 1/7/2024
Ha novellato il procedimento cartolare; le conclusioni del Procuratore generale devono essere depositate 15 giorni prima dell'udienza e non sono più automaticamente comunicate alle altre parti, rendendo meno decisiva l'asserita mancanza di comunicazione come vizio processuale
art. 598-bis e art. 611 cod. proc. pen.
art. 598-bis c.p.p.; art. 611 c.p.p.
Riferimenti normativi procedurali richiamati per spiegare la nuova disciplina del procedimento cartolare e i termini per deposito e replica delle parti nell'udienza di appello e di cassazione
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale prefalimentare va valutata come reato di pericolo concreto: non basta il mero distacco patrimoniale, occorre che l'atto sia oggettivamente idoneo ex ante a creare un pericolo per i creditori
- Il valore economico e la "qualità" dell'atto di depauperamento, nonché il contesto temporale (prossimità allo stato di insolvenza), sono elementi decisivi per stabilire la rilevanza penale; atti compiuti in periodo in bonis e lontani dal fallimento richiedono motivazioni particolarmente solide per ritenere il dolo
- L'assenza di un danno concreto ai creditori non esclude automaticamente il reato: il giudice deve invece accertare l'esposizione a rischio reale; tuttavia l'assenza di danno post factum può essere prova a favore dell'operatore economico quando vi siano spiegazioni e azioni di recupero plausibili
- Indicatori indiziari (assenza di contropartita, omissione dei canoni, collegamenti societari familiari) possono contribuire a formare il convincimento sul dolo, ma richiedono una valutazione complessiva e non meramente assertiva
- Le censure processuali relative al tipo di trattazione (orale vs scritto) richiedono prova documentale dell'affidamento delle parti sulla diversa modalità: l'errata trasmissione di istanze a indirizzi PEC sbagliati può rendere la censura inammissibile se non documentalmente provata
- In caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio ha pieni poteri di cognizione per riesaminare il compendio probatorio, anche giungendo a conclusioni diverse, purché eviti di riprodurre il percorso argomentativo già censurato
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