Sentenza n. 8527/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento della Determinazione n. G03988 del 1° aprile 2025 della Direzione Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare - Area Autorizzazioni paesaggistiche e valutazione ambientale strategica della Regione Lazio, notificata il 30 aprile 2025, che non ha autorizzato “la realizzazione di un edificio commerciale turistico ricettivo”, nonché di tutti gli atti ad essa inerenti, presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un edificio commerciale e turistico-ricettivo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la nuova determinazione regionale negativa adottata in riedizione del potere dopo l’annullamento del precedente diniego. Hanno dedotto, in sintesi, difetto di istruttoria, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, erronea qualificazione paesaggistica dell’area, erronea applicazione dell’art. 36, comma 6, delle NTA del PTPR e omessa applicazione delle deroghe previste dai commi 8 e 12 della medesima disposizione. Hanno sostenuto che l’area fosse urbanizzata, classificata come paesaggio degli insediamenti in evoluzione o comunque ricompresa in una zona edificata, che il Piano di assetto idrogeologico non individuasse fasce fluviali o aree a rischio, che sussistesse un precedente parere archeologico favorevole e che la Regione avesse già autorizzato nel 2012 un progetto analogo. Con il secondo motivo hanno lamentato un’incisione sproporzionata sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica, anche in considerazione della prevista installazione di impianti fotovoltaici e della piantumazione di alberature, nonché la violazione della normativa regionale sulla rigenerazione urbana e dell’art. 9 Cost.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della documentazione depositata tardivamente dall’Avvocatura dello Stato il 6 e l’8 aprile 2026, rilevando la violazione del termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. e, per la seconda produzione, anche il deposito successivo al passaggio in decisione. Ha inoltre ritenuto rispettati i limiti dimensionali delle memorie delle parti. Nel merito ha rigettato il ricorso. Il diniego regionale era fondato su due motivazioni autonome: la non conformità dell’intervento alla disciplina paesaggistica e la sua incompatibilità con i valori paesaggistici tutelati. Secondo il TAR, la prima motivazione era sufficiente e assorbente. L’intervento ricadeva nella fascia di rispetto del Fiume Aniene e si trovava a meno di 150 metri dall’argine, in violazione dell’art. 36, comma 6, delle NTA del PTPR, che impone il mantenimento di una fascia integra e inedificata. Non risultavano applicabili le deroghe del comma 12, riferite alla formazione o variante degli strumenti urbanistici, e non erano stati dimostrati né la classificazione urbanistica richiesta alla data di adozione del PTP né la comprovata esistenza di aree edificate contigue necessaria per il comma 8. Il PAI aveva finalità diverse dal PTPR e non poteva incidere sulla disciplina paesaggistica. Il parere archeologico favorevole non superava il distinto vincolo fluviale. La precedente autorizzazione paesaggistica del 2012 riguardava un progetto diverso, era comunque divenuta inefficace per scadenza dei termini e non poteva vincolare la nuova valutazione; l’eventuale contrasto della precedente autorizzazione con il vincolo non avrebbe potuto costituire parametro di legittimità del nuovo diniego. Le ulteriori censure sulla classificazione dell’area e sulla compatibilità paesaggistica sono state ritenute infondate anche nel merito, poiché la maggior parte dell’area ricadeva nel Paesaggio Naturale Agrario. È stato ritenuto inconferente il richiamo alla legge regionale sulla rigenerazione urbana, applicabile a edifici esistenti o sanati e non a una nuova edificazione su lotto libero. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori in favore della Regione Lazio; spese compensate nei confronti del Ministero della cultura e nulla disposto nei confronti del Comune di Agosta.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso
Il deposito di documenti oltre il termine processuale è tardivo e comporta lo stralcio; la produzione successiva al passaggio in decisione è comunque inammissibile.
art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
Concorre a individuare il vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dall’intervento.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
Assoggetta a tutela paesaggistica le aree comprese nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua.
art. 146 d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica è necessaria anche nelle ipotesi in cui operino le disposizioni derogatorie delle NTA del PTPR.
art. 36, comma 6, NTA del PTPR Lazio
I corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di centocinquanta metri per parte
La disposizione impone un vincolo di inedificabilità nella fascia di 150 metri dall’argine; la non conformità dell’intervento a tale prescrizione è sufficiente a giustificare il diniego paesaggistico.
art. 36, comma 8, NTA del PTPR Lazio
mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall’argine; comprovata esistenza di aree edificate contigue
La deroga al vincolo ordinario richiede, tra l’altro, la classificazione urbanistica prevista dalla norma alla data rilevante e la comprovata esistenza di aree edificate contigue; tali presupposti devono essere documentati.
art. 36, comma 12, NTA del PTPR Lazio
gli strumenti urbanistici di nuova formazione o le varianti a quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere infrastrutture o servizi
La disposizione ha natura programmatica e opera nell’ambito della formazione o variante degli strumenti urbanistici, non direttamente per autorizzare singoli progetti edilizi conformi allo strumento urbanistico vigente.
art. 10-bis l. 241/1990
La Regione ha esaminato le osservazioni presentate dall’interessata in risposta al preavviso di diniego.
art. 1, comma 2, l.r. Lazio n. 7/2017
Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria
La disciplina sulla rigenerazione urbana e il recupero edilizio riguarda edifici esistenti o sanati e non è applicabile a una nuova costruzione su un lotto libero.
art. 29 NTA del PTPR Lazio
La classificazione paesaggistica dell’area è determinata dal PTPR; nel caso concreto la maggior parte del lotto ricadeva nel Paesaggio Naturale Agrario e non nel Paesaggio degli insediamenti in evoluzione.
d.P.C.S. n. 167/2016, art. 3, comma 1, lett. b), e comma 3
nel rito ordinario 70.000 caratteri (corrispondenti a circa 35 pagine)
I limiti dimensionali si applicano agli atti difensivi e anche alle memorie di replica.
Massime di principio
- Quando un diniego paesaggistico è fondato su più motivazioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento; la motivazione fondata sulla non conformità dell’intervento a una prescrizione normativa di tutela paesaggistica può assumere carattere assorbente rispetto alla distinta valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici.
- La previsione del mantenimento di una fascia integra e inedificata di 150 metri dalle sponde o dagli argini di un corso d’acqua contenuta nelle NTA di un piano paesaggistico costituisce prescrizione direttamente ostativa alla realizzazione di interventi edilizi non conformi.
- Una disposizione delle NTA paesaggistiche che consenta eccezionalmente interventi nell’ambito di strumenti urbanistici di nuova formazione o di loro varianti non può essere invocata direttamente per ottenere l’autorizzazione di un singolo progetto edilizio sulla base del solo PRG vigente.
- Le deroghe a un vincolo paesaggistico sono soggette alla rigorosa dimostrazione di tutti i presupposti normativi, inclusi quelli relativi alla classificazione urbanistica riferita alla data prevista dalla disciplina e alla comprovata esistenza di aree edificate contigue; la mancata documentazione di tali elementi impedisce l’applicazione della deroga.
- Il Piano di assetto idrogeologico e il piano paesaggistico perseguono finalità autonome e tutelano interessi pubblici diversi; l’assenza di classificazione dell’area come zona a rischio idraulico nel PAI non esclude l’operatività del vincolo paesaggistico previsto per la fascia dei corsi d’acqua.
- Un precedente titolo paesaggistico non vincola la nuova valutazione quando riguardi un progetto diverso e abbia comunque perso efficacia; l’eventuale precedente autorizzazione illegittima non può fondare una pretesa di reiterazione dell’illegittimità.
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