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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2058

Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero

Normativa europea32018R2058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2019 i contingenti e le condizioni di pesca per due stock del Mar Nero: spratto e rombo chiodato. Ripartisce le possibilità di pesca tra Bulgaria e Romania, prevede un contingente autonomo dell’Unione per lo spratto e un TAC per il rombo chiodato, e introduce misure specifiche di conservazione per quest’ultimo, incluso un fermo di pesca stagionale e un limite annuo di giorni di pesca. Il testo disciplina inoltre la trasmissione dei dati di sbarco e coordina l’applicazione con la normativa unionale in materia di controllo della pesca e gestione dei TAC.

Stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca e alcune misure di gestione per gli stock di spratto e rombo chiodato nel Mar Nero per i pescherecci dell’Unione battenti bandiera bulgara e rumena.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione battenti bandiera della Bulgaria o della Romania e operanti nel Mar Nero, inteso come sottozona geografica 29. Riguarda gli stock di spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Psetta maxima) nelle acque dell’Unione nel Mar Nero, con esclusione di altri stock e di altri Stati membri. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2019; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio: possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2019

Il regolamento stabilisce, per il 2019, il quadro annuale delle possibilità di pesca nel Mar Nero per due stock di interesse per la pesca dell’Unione: spratto e rombo chiodato. Il testo si inserisce nella politica comune della pesca e dà attuazione, in particolare, ai principi di fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca secondo la stabilità relativa e sulla base dei pareri scientifici disponibili.

Contesto e finalità

Il provvedimento è adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, su proposta della Commissione. Nei considerando viene richiamata la necessità di basare le misure di conservazione su valutazioni scientifiche, tecniche ed economiche, nonché di garantire equilibrio tra sostenibilità biologica e aspetti socioeconomici. Per il rombo chiodato si richiama inoltre la raccomandazione CGPM/41/2017/4, relativa a un piano di gestione pluriennale nella sottozona geografica 29 del Mar Nero, che ha fissato un TAC per il biennio 2018-2019.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione battenti bandiera della Bulgaria o della Romania e operanti nel Mar Nero, definito come sottozona geografica 29 ai sensi del regolamento (UE) n. 1343/2011. Restano quindi fuori dall’ambito soggettivo gli altri Stati membri e, quanto al perimetro materiale, gli stock diversi da spratto e rombo chiodato.

Definizioni essenziali

L’articolo 3 rinvia a definizioni funzionali per l’applicazione del testo. In particolare:

  • il "Mar Nero" coincide con la sottozona geografica 29;
  • il "peschereccio" è qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
  • il "peschereccio dell’Unione" è una nave battente bandiera di uno Stato membro e immatricolata nell’Unione;
  • il "TAC" è il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell’arco di un anno;
  • sono definiti anche "contingente autonomo dell’Unione", "contingente analitico" e "valutazione analitica".

Ripartizione delle possibilità di pesca

L’articolo 4 distingue tra i due stock disciplinati:

  • per lo spratto, è previsto un contingente autonomo dell’Unione, ripartito tra Bulgaria e Romania;
  • per il rombo chiodato, è previsto un TAC applicabile nelle acque dell’Unione e ai pescherecci dell’Unione, anch’esso ripartito tra i due Stati membri.

L’allegato quantifica i valori:

  • spratto: 11 475 tonnellate di peso vivo complessive, di cui 8 032,50 alla Bulgaria e 3 442,50 alla Romania;
  • rombo chiodato: TAC pari a 644 tonnellate, con 57 tonnellate alla Bulgaria e 57 tonnellate alla Romania; le 114 tonnellate indicate per l’Unione sono soggette a una specifica condizione di fermo stagionale.

Misure speciali e conservazione

Per il rombo chiodato il regolamento introduce una disciplina più restrittiva. In primo luogo, i pescherecci dell’Unione autorizzati alla pesca di tale stock non possono superare 180 giorni di pesca all’anno, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto. In secondo luogo, l’allegato stabilisce un divieto assoluto di qualsiasi attività di pesca dal 15 aprile al 15 giugno 2019, comprensivo di trasbordo, imbarco, sbarco e prima vendita. La finalità dichiarata è la protezione dello stock durante la stagione riproduttiva.

Rapporti con altre norme UE

Il regolamento coordina la propria applicazione con il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca e con il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca. In particolare, l’articolo 5 precisa che la ripartizione dei contingenti non incide sugli scambi di quote effettuati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, né sulle detrazioni, riassegnazioni e correzioni previste dagli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Nell’allegato si specifica inoltre che, per entrambi gli stock, non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 sulle condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti.

Obblighi di registrazione e comunicazione

Per l’invio dei dati alla Commissione relativi agli sbarchi e ai quantitativi catturati, gli Stati membri devono utilizzare i codici stock contenuti nell’allegato, in coerenza con gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La norma rafforza così il raccordo tra fissazione dei contingenti e sistema unionale di controllo e notifica delle catture.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il considerando finale sottolinea l’urgenza di garantire continuità alle attività di pesca e di evitare interruzioni economiche per i pescatori interessati. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e stock interessati

Il regolamento determina, per il 2019, le possibilità di pesca attribuite ai pescherecci dell’Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per due stock nel Mar Nero: spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Psetta maxima), ai sensi dell’articolo 1.

Ambito soggettivo e territoriale

Si applica ai pescherecci dell’Unione battenti bandiera bulgara o rumena e operanti nel Mar Nero, definito come la sottozona geografica 29 nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011, ai sensi degli articoli 2 e 3.

Definizioni rilevanti

Definisce, tra l’altro, "peschereccio", "peschereccio dell’Unione", "stock", "totale ammissibile di catture" (TAC), "contingente autonomo dell’Unione", "contingente analitico" e "valutazione analitica" (articolo 3).

Ripartizione delle possibilità di pesca

Per lo spratto è previsto un contingente autonomo dell’Unione ripartito tra Bulgaria e Romania; per il rombo chiodato è previsto un TAC applicabile nelle acque dell’Unione e ai pescherecci dell’Unione, anch’esso ripartito tra i due Stati membri. Le condizioni funzionalmente collegate figurano nell’allegato (articolo 4).

Tutela di scambi e correzioni contabili

La ripartizione dei contingenti non pregiudica gli scambi effettuati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, né le detrazioni e riassegnazioni previste dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009, né le detrazioni di cui agli articoli 105 e 107 di tale regolamento (articolo 5).

Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato

I pescherecci dell’Unione autorizzati alla pesca del rombo chiodato nel Mar Nero non possono superare 180 giorni di pesca all’anno, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto (articolo 6). Nell’allegato è inoltre previsto il divieto di qualsiasi attività di pesca, incluso trasbordo, imbarco, sbarco e prima vendita, dal 15 aprile al 15 giugno 2019.

Obblighi di comunicazione

Per la trasmissione alla Commissione dei dati sugli sbarchi e sui quantitativi catturati, gli Stati membri devono usare i codici stock indicati nell’allegato, in conformità agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (articolo 7).

Entità dei contingenti nell’allegato

Per lo spratto, il contingente totale dell’Unione è pari a 11 475 tonnellate di peso vivo, ripartite in 8 032,50 tonnellate alla Bulgaria e 3 442,50 tonnellate alla Romania; per il rombo chiodato, il TAC è pari a 644 tonnellate, con 57 tonnellate alla Bulgaria e 57 tonnellate alla Romania, mentre all’Unione sono attribuite 114 tonnellate, soggette al fermo dal 15 aprile al 15 giugno 2019.

Rapporto con il regolamento (CE) n. 847/96

Nell’allegato si precisa, per entrambi gli stock, che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96, relativo alle condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 8).

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinegestione dei contingenticontrolli e monitoraggio della pescapolitica comune della pesca

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