Sentenza del 05/06/2017 n. 4002 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - DETRAZIONE - Sussistenza di requisiti sostanziali in presenza di violazioni formali - Diritto alla detrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la detrazione dell’IVA relativa ad acquisti intracomunitari perché il contribuente non aveva applicato correttamente la procedura di inversione contabile (reverse charge), omettendo in particolare la doppia registrazione delle fatture integrate o delle autofatture nei registri IVA previsti dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972. La questione riguardava se tali violazioni formali potessero comportare la perdita del diritto alla detrazione, nonostante fosse dimostrato o non fosse controverso che gli acquisti erano stati effettuati da un soggetto passivo IVA e destinati a proprie operazioni imponibili.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto il diritto alla detrazione. In applicazione del principio di neutralità dell’IVA, le violazioni degli obblighi formali non possono determinare il diniego della detrazione quando risultano soddisfatti tutti i requisiti sostanziali e l’Amministrazione dispone, o può disporre, di elementi sufficienti per verificare l’effettività degli acquisti, la qualità di soggetto passivo dell’acquirente e la destinazione dei beni ad operazioni imponibili. L’omessa applicazione del reverse charge e la mancata doppia registrazione sono state quindi considerate violazioni formali, non idonee da sole a far perdere il diritto alla detrazione.
Norme richiamate
Articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972
Prevedono gli obblighi di registrazione delle fatture e delle fatture integrate o autofatture nei registri IVA. La loro violazione ha natura formale quando non impedisce di verificare la reale esistenza dell’operazione e il possesso dei requisiti sostanziali per la detrazione.
Principio di neutralità dell’IVA
La detrazione dell’imposta a monte deve essere accordata, nonostante l’inadempimento di taluni obblighi formali, se sono soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali.
Il diritto alla detrazione non può essere negato esclusivamente per irregolarità formali se l’operazione è effettiva, l’acquirente è un soggetto passivo IVA e i beni o servizi sono destinati a operazioni imponibili.
Procedura di inversione contabile per gli acquisti intracomunitari
L’omessa integrazione e registrazione delle fatture secondo il meccanismo del reverse charge costituisce una violazione formale quando non comporta evasione, perdita di gettito o impossibilità di controllare i requisiti sostanziali dell’operazione.
Massime di principio
- La violazione di obblighi formali IVA non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione: occorre verificare se sono presenti e dimostrabili i requisiti sostanziali.
- Per conservare il diritto alla detrazione devono risultare effettivi l’acquisto, la qualità di soggetto passivo IVA dell’acquirente e l’utilizzo dei beni o servizi per operazioni imponibili.
- Gli errori nella procedura di reverse charge possono essere regolarizzabili o non decisivi ai fini della detrazione quando non hanno prodotto evasione, perdita di gettito o pregiudizio ai controlli dell’Amministrazione.
- La neutralità dell’IVA impone di distinguere tra irregolarità meramente formali e violazioni sostanziali: solo queste ultime, in presenza dei relativi presupposti, possono giustificare il diniego della detrazione.
- Il contribuente deve comunque conservare documentazione idonea a dimostrare la realtà delle operazioni, la loro corretta riferibilità all’attività economica e la destinazione a operazioni imponibili.
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