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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35143/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società partecipante a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito per l'esecuzione di un appalto pubblico, agiva contro la capogruppo e un'altra impresa del raggruppamento chiedendo l'accertamento del proprio diritto a una quota delle somme incassate dal raggruppamento a seguito di una transazione conclusa dalla capogruppo con la committente. La società attrice sosteneva che, poiché la transazione riguardava una riserva generale iscritta nell'appalto, il corrispettivo transattivo doveva essere ripartito secondo la percentuale di lavori effettivamente eseguiti (11,1%) e secondo gli accordi interni del raggruppamento. La capogruppo eccepiva però l'esistenza di una clausola compromissoria nell'atto costitutivo del raggruppamento, deducendo l'incompetenza del tribunale ordinario in favore del collegio arbitrale. Il tribunale accoglieva l'eccezione e dichiarava la propria incompetenza. Con il regolamento di competenza la ricorrente deduceva, in sintesi, che la clausola arbitrale non coprisse la lite, perché la controversia non verteva sull'esecuzione dell'appalto o sull'accordo di raggruppamento, ma sull'interpretazione della transazione con la committente e sulla qualificazione della riserva come generale o speciale; inoltre invocava la violazione dei criteri di riparto della giurisdizione e degli artt. 24 e 25 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato che la controversia rientra nell'ambito della clausola compromissoria e ha quindi confermato la competenza del collegio arbitrale. Ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso perché investivano, in sostanza, l'interpretazione di una clausola contrattuale, attività riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per motivazione inesistente o violazione delle regole legali di interpretazione, profili non dedotti. Ha aggiunto che, comunque, la clausola era formulata in modo non specifico rispetto al tipo di controversia e, in presenza di dubbio ragionevole, doveva essere interpretata estensivamente ai sensi dell'art. 808 quater c.p.c. La Corte ha anche osservato che la lite non riguardava le obbligazioni della transazione con la committente, ma solo la ripartizione interna del credito transattivo tra le imprese del raggruppamento. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le resistenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. 163/2006

    artt. 34 e 37 d. lgs. 163/06

    richiamato solo come base normativa della costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese

  • art. 37 d.lgs. 163/2006

    artt. 34 e 37 d. lgs. 163/06

    richiamato solo come base normativa della costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese

  • art. 806 c.p.c.

    articoli 806 e seguenti c.p.c.

    richiamato quale fondamento generale della devoluzione ad arbitri delle controversie compromettibili

  • art. 808 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare l'estensione della clausola compromissoria

  • art. 808 quater c.p.c.

    articolo 808 quater c.p.c.

    in presenza di dubbio ragionevole sull'interpretazione della clausola compromissoria, la Corte afferma che il giudice deve preferire l'interpretazione estensiva

  • art. 819 ter c.p.c.

    regolamento di competenza ex art. 819 ter c.p.c.

    indicato come mezzo utilizzato per contestare la pronuncia declinatoria di competenza

  • art. 385 c.p.c.

    art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese secondo la soccombenza

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 24 Cost.

    articoli 24 e 25 della Costituzione

    invocato dalla ricorrente a sostegno del motivo sulla tutela del giudice naturale

  • art. 25 Cost.

    articoli 24 e 25 della Costituzione

    invocato dalla ricorrente a sostegno del motivo sulla tutela del giudice naturale

Massime di principio

  • L'interpretazione di una clausola compromissoria è questione di fatto riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per motivazione inidonea a ricostruire l'iter logico o per violazione delle regole legali di interpretazione del contratto.
  • Se una clausola compromissoria è formulata in termini ampi o ambigui, e sussiste un ragionevole dubbio sul suo ambito, va preferita l'interpretazione estensiva della devoluzione ad arbitri.
  • Per stabilire se una lite rientri in una clausola arbitrale occorre avere riguardo alla sostanza della controversia: se il petitum riguarda solo la ripartizione interna di un credito maturato nell'ambito del rapporto regolato dal contratto, la controversia può rientrare nella clausola anche se il credito deriva da un successivo accordo con un terzo.
  • La mera circostanza che il contratto contenente la clausola compromissoria costituisca antecedente logico della lite non esclude la compromettibilità quando la controversia concerne diritti e obblighi interni comunque collegati a quel rapporto.
  • In sede di regolamento di competenza, la parte che contesta la declinatoria per arbitrato deve individuare specifiche violazioni delle regole di interpretazione contrattuale o un vizio motivazionale del provvedimento impugnato; non è sufficiente una diversa lettura del contenuto della clausola.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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