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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12656/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal recupero a tassazione operato dall'Ufficio su somme portate in ammortamento da una società che aveva acquistato l'usufrutto di un terreno, mentre la nuda proprietà del medesimo compendio era stata acquistata contestualmente dal socio di maggioranza. L'Amministrazione ha ritenuto che lo scorporo tra usufrutto e nuda proprietà fosse meramente strumentale e diretto a realizzare un risparmio d'imposta, assumendo che la sostanza dell'operazione fosse l'acquisto, da parte della società, della proprietà del bene strumentale sul quale poi era stato edificato un capannone. La società ha impugnato la ripresa sostenendo: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla variazione della motivazione dell'accertamento; 2) violazione del principio di immodificabilità delle ragioni dell'accertamento e dell'art. 7 della L. 212/2000; 3) erronea qualificazione dell'operazione come elusiva, evidenziando ragioni extrafiscali dell'assetto negoziale, quali risparmio di costi, riduzione del capitale di rischio, sicurezza verso i creditori e futura riunione dei diritti in capo al titolare finale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi di ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia e la violazione del principio di immodificabilità delle ragioni della ripresa, osservando che fin dall'avviso di accertamento era stato contestato il carattere elusivo dell'operazione e che la riqualificazione in termini di abuso/elusione fiscale è comunque consentita al giudice tributario, anche d'ufficio. Ha inoltre respinto il terzo motivo, rilevando che la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato gli indici di anomalia dell'operazione, consistente nello scorporo di un diritto reale parziale dalla proprietà in assenza di una convincente giustificazione extrafiscale, e aveva legittimamente concluso per la prevalenza della tesi dell'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti di legge in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia può essere dedotta solo se il giudice non si sia espressamente pronunciato sulla domanda o sul motivo di appello; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata comunque affrontata nella sostanza.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare il vizio processuale di omessa pronuncia.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione di legge e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 7 L. 212/2000

    La Corte non ha ravvisato violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, poiché la contestazione di elusione risultava già presente nell'avviso.

  • art. 37-bis D.P.R. 600/1973

    La Corte ribadisce che le operazioni prive di valide ragioni extrafiscali e dirette essenzialmente al risparmio d'imposta possono essere riqualificate come elusive.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamato quale norma inseritrice della previsione sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la qualificazione di un'operazione come elusiva può essere operata anche dal giudice, anche d'ufficio, quando emerga che lo schema negoziale è privo di sostanza economica autonoma e diretto essenzialmente al risparmio d'imposta.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza, pur non replicando formalmente a ciascun argomento, abbia comunque deciso sulla questione sostanziale posta con l'appello o con il ricorso.
  • La variazione della prospettazione dell'Ufficio rispetto alle ragioni della ripresa non è censurabile se dall'avviso di accertamento risulta già chiaramente la medesima ragione giuridica dell'imposizione, cioè il carattere elusivo dell'operazione.
  • Per integrare l'abuso/elusione fiscale non è necessario provare la preordinazione ex ante di tutti i singoli atti, essendo sufficiente ricostruire il collegamento teleologico tra le operazioni e l'assenza di un'apprezzabile giustificazione extrafiscale.
  • Lo scorporo inusuale tra diritti reali formalmente distinti, realizzato contestualmente da soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi, può costituire un indice sintomatico di elusione, se non accompagnato da valide ragioni economiche diverse dal mero vantaggio fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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