Cassazione Penale, Sentenza n. 19454/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta da Hallal avverso l'esecuzione di pene concorrenti sulla base di un mandato di arresto europeo eseguito in Spagna. Il ricorrente deduceva che il MAE non indicava l'autorità che aveva emesso le sentenze e riportava un riferimento erroneo al rimedio della remessione in termini per proporre impugnazione, circostanza che lo avrebbe indotto a ritenere di poter attendere la consegna in Italia per difendersi dalla sentenza contumaciale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la richiesta di rescissione fosse tardiva in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis c.p.p., termine che decorre dalla conoscenza del procedimento e non dalla mera conoscenza degli atti o della sentenza. La Corte ha inoltre escluso che gli errori formali presenti nel MAE potessero giustificare la rescissione del giudicato, rilevando che tali profili attengono eventualmente alla rimessione in termini e che il MAE è atto esterno al procedimento che non costituisce di per sé la 'vocatio in iudicium'. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 629-bis, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato; la Corte interpreta che il termine decorra dalla conoscenza del procedimento e non dalla semplice conoscenza degli atti o della sentenza.
art. 165 c.p.p.
Richiamato nel testo del MAE come norma per la notifica al difensore; la Corte non attribuisce a tale richiamo rilievo autonomo ai fini della decorrenza del termine per la rescissione.
art. 175 cod. proc. pen., comma 2 e comma 2-bis
Norma che riguarda la rimessione in termini per la impugnazione delle sentenze contumaciali; la Corte osserva che gli errori del MAE possono essere valutati nell'ambito di un'eventuale istanza di rimessione in termini, ma non giustificano la rescissione del giudicato. Inoltre, per la formulazione antecedente alla legge n. 67/2014 la conoscenza dell'accusa ai fini della rimessione deve riferirsi a provvedimento formale di vocatio in iudicium e non al MAE.
legge n. 67 del 28 aprile 2014
Richiamata come modifica normativa rilevante alla disciplina della rimessione in termini; la Corte richiama la distinzione tra la disciplina anteriore e posteriore alla modifica nell'ambito della giurisprudenza citata.
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del procedimento; la decorrenza non è legata alla mera ricezione degli atti o alla consegna del condannato.
- Il mandato di arresto europeo (MAE) è atto esecutivo esterno al procedimento penale e, salvo casi particolari, non equivale alla 'vocatio in iudicium' ai fini della decorrenza dei termini per impugnare o per la rimessione in termini.
- Errori o omissioni formali presenti nel MAE possono rilevare ai fini di altri rimedi processuali (ad esempio rimessione in termini), ma non giustificano automaticamente la rescissione del giudicato.
- In presenza di riferimenti fuorvianti nel MAE, il soggetto interessato dovrebbe valutare tempestivamente le possibili azioni (anche la richiesta di rimessione in termini) e non attendere la consegna in Italia per non rischiare la decadenza dei termini.
- In vicende processualmente complesse, è possibile chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente i rimedi straordinari, ma tale rimedio ha requisiti e presupposti distinti dalla rescissione del giudicato.
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