Cassazione Penale, Ordinanza n. 27692/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorreva una situazione tale da escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 21/10/2025. Dalla motivazione disponibile risulta che erano stati articolati cinque motivi, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti generici e meramente riproduttivi di censure già dedotte, riferite sia al giudizio di responsabilità sia al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p. La Corte di merito aveva già esaminato e disatteso tali doglianze con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
È richiamato solo quale attenuante di cui era stato chiesto il riconoscimento; la Corte dà atto che il diniego era già stato correttamente motivato dalla sentenza di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione del diniego di una circostanza attenuante deve misurarsi con gli argomenti della decisione di merito; in mancanza di specificità, la doglianza non è scrutinabile nel merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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