Ordinanza n. 2549/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, nell’ambito della controversia sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda il payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nell’appello, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e del rinvio delle questioni al merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato l’esistenza di un consolidato orientamento cautelare della Sezione sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, richiamando espressamente l’ordinanza n. 1360/2026, e ha ritenuto di non ravvisare ragioni per discostarsene. Ha inoltre escluso la sussistenza di un periculum attuale. Le questioni dedotte sono state riservate alla fase di merito, già calendarizzata per l’udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta per l’assenza di un periculum attuale e in continuità con il consolidato orientamento cautelare della Sezione.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone la sussistenza di un periculum attuale; in sua assenza, l’istanza deve essere respinta anche quando le questioni prospettate siano riservate alla successiva fase di merito.
- La Sezione può dare continuità a un consolidato orientamento cautelare su una determinata controversia, respingendo la richiesta di sospensione quando non siano prospettate ragioni per discostarsene.
- La definizione cautelare negativa non pregiudica l’esame delle questioni dedotte nel merito, che possono essere espressamente riservate alla fase decisoria successiva.
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