Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2549/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, nell’ambito della controversia sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda il payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nell’appello, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e del rinvio delle questioni al merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha rilevato l’esistenza di un consolidato orientamento cautelare della Sezione sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, richiamando espressamente l’ordinanza n. 1360/2026, e ha ritenuto di non ravvisare ragioni per discostarsene. Ha inoltre escluso la sussistenza di un periculum attuale. Le questioni dedotte sono state riservate alla fase di merito, già calendarizzata per l’udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta per l’assenza di un periculum attuale e in continuità con il consolidato orientamento cautelare della Sezione.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone la sussistenza di un periculum attuale; in sua assenza, l’istanza deve essere respinta anche quando le questioni prospettate siano riservate alla successiva fase di merito.
  • La Sezione può dare continuità a un consolidato orientamento cautelare su una determinata controversia, respingendo la richiesta di sospensione quando non siano prospettate ragioni per discostarsene.
  • La definizione cautelare negativa non pregiudica l’esame delle questioni dedotte nel merito, che possono essere espressamente riservate alla fase decisoria successiva.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.