Sentenza n. 1279/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 15/2025 depositata in data 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 15/2025, relativa all’assegnazione della Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione a ciascuno della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l’a.s. 2023/2024, mediante emissione dei relativi buoni elettronici del valore di 500 euro, oltre interessi. Deducevano la mancata esecuzione del titolo, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’esistenza o l’entità del credito e non ha fornito indicazioni sull’adempimento, mentre dalla documentazione e dalle dichiarazioni dei ricorrenti risultava l’assenza di pagamenti, anche parziali. L’ottemperanza non comprendeva le spese della sentenza civile, distratte in favore dei difensori, poiché tale parte del titolo non era stata azionata nel giudizio amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, senza che l’amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. L’assenza di contestazioni ministeriali sull’an e sul quantum del credito ha confermato l’inadempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ulteriore eventuale inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese del giudizio, escluse quelle del processo civile non azionate in ottemperanza, sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio deve essere decorso prima di poter procedere in via esecutiva o di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice; decorso tale termine senza pagamento, l’inadempimento può essere accertato dal giudice dell’ottemperanza.
DPCM 28.11.2016
modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016
Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei buoni elettronici riconosciuti in esecuzione del titolo sono quelle previste dal DPCM richiamato nella sentenza civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata quando sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento da parte dell’amministrazione.
- L’amministrazione incorre in inottemperanza quando, decorso il termine dilatorio, non esegue la condanna pecuniaria o l’obbligo di attribuzione imposto dal titolo, neppure parzialmente.
- La mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’esistenza e dell’entità del credito, unitamente alla documentazione dell’assenza di pagamenti, consente di accertare l’inadempimento e di ordinare l’integrale esecuzione del titolo.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per l’intervento sostitutivo e ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le relative spese.
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