Sentenza n. 234/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 538 del 19 maggio 2022 del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Lavoro, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di contributi previdenziali e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva condannato le due amministrazioni al pagamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente quale psicologa e delle spese di lite liquidate in favore delle parti vittoriose. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato alle amministrazioni, ma queste non avevano dimostrato di aver adempiuto. La ricorrente ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo successivo all’ordine giudiziale di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale e del Comune di Cessaniti di dare integrale esecuzione al giudicato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha ritenuto provata l’inerzia delle amministrazioni, sulle quali gravava l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento. Ha inoltre ritenuto ammissibile la penalità di mora anche nell’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato il Prefetto di Vibo Valentia quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che provveda entro i successivi 90 giorni dall’istanza della ricorrente. Le amministrazioni sono state condannate anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; il giudice ha ritenuto integrati i relativi presupposti, essendo il titolo passato in giudicato e non risultando l’adempimento delle amministrazioni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora; il giudice ha ritenuto ammissibile tale misura anche per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
art. 1, comma 781, l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione novellatrice dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a sostegno dell’applicabilità della penalità di mora anche alle condanne pecuniarie.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giurisdizionale sia passato in giudicato, sia stato portato a conoscenza dell’amministrazione e quest’ultima non dimostri di avervi dato integrale esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’esecuzione, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, ove non sussistano profili di iniquità o altre cause ostative.
- La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e cessando con l’adempimento spontaneo o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare integrale esecuzione al giudicato; il relativo compenso grava sull’amministrazione inadempiente.
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