Sentenza del 11/10/2017 n. 4063 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Agevolazione per ristrutturazioni edilizie - Ipotesi - Comunicazione di inizio lavori al COP - Invio entro il periodo di imposta di competenza ma dopo l'inizio dei lavori - Sussiste - Perdita del beneficio fiscale - Non sussiste - Condizione - Intenzione di avvalersi dell'agevolazione - Necessaria - Esempio - Compilazione dei bonifici secondo i requisiti di legge - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'effetto della comunicazione di inizio lavori inviata al Centro Operativo di Pescara successivamente all'inizio delle opere di ristrutturazione. L'Amministrazione riteneva che tale tardività comportasse la perdita dell'agevolazione. La questione era se l'invio entro il periodo d'imposta, pur non anteriore all'inizio dei lavori, fosse sufficiente quando l'intenzione di usufruire del beneficio risultasse da comportamenti concludenti del contribuente, come l'utilizzo di bonifici conformi ai requisiti previsti dalla normativa.
La decisione
La tardiva comunicazione non comporta automaticamente la perdita del beneficio fiscale, purché sia stata trasmessa entro il periodo d'imposta di competenza e l'intenzione di avvalersi dell'agevolazione risulti in modo concreto da fatti concludenti. È stato ritenuto rilevante, in particolare, il pagamento delle fatture mediante bonifici compilati secondo i requisiti prescritti dal d.m. n. 41/1998. L'obbligo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara è stato successivamente soppresso dall'art. 7, comma 2, lett. q), del d.l. n. 70/2011.
Norme richiamate
D.M. 18 febbraio 1998, n. 41
I pagamenti delle spese di ristrutturazione devono essere effettuati mediante bonifico contenente gli elementi richiesti dalla disciplina agevolativa; la corretta compilazione del bonifico può dimostrare concretamente la volontà del contribuente di avvalersi della detrazione.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. q)
Ha soppresso l'obbligo di inviare preventivamente la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
Massime di principio
- La tardiva comunicazione di un adempimento formale non determina necessariamente la decadenza da un'agevolazione fiscale, soprattutto quando la comunicazione è stata comunque effettuata entro il periodo d'imposta interessato e la legge non prevede espressamente una decadenza automatica.
- L'intenzione di usufruire del beneficio può essere dimostrata anche attraverso comportamenti concludenti, come pagamenti eseguiti con modalità espressamente previste dalla normativa.
- Per tutelare una detrazione edilizia è essenziale conservare fatture, ricevute dei bonifici parlanti e ogni comunicazione richiesta, verificando che i pagamenti contengano correttamente causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o partita IVA del destinatario.
- La valutazione deve tenere conto della normativa vigente al momento dei lavori e degli adempimenti: la soppressione successiva di un obbligo non elimina automaticamente gli effetti delle regole applicabili alle annualità precedenti.
- La regola non implica che ogni omissione formale sia irrilevante: se la normativa collega espressamente l'adempimento alla decadenza o se non è possibile dimostrare l'effettiva volontà di accedere al beneficio, l'agevolazione può essere negata.
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