Cassazione Civile, Ordinanza n. 36071/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con riprese a IVA, IRPEF e IRAP. L'Ufficio contestava, da un lato, l'indebita applicazione del regime del margine nell'acquisto di autoveicoli importati dall'estero; dall'altro, sulla base di indagini bancarie su due conti correnti intestati al contribuente e alla moglie, riteneva omesse registrazioni di corrispettivi e maggiori redditi non dichiarati. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso; in appello la CTR riformava la decisione limitatamente alle riprese IVA, ritenendo non provati i presupposti del regime del margine, e confermava invece le riprese fondate sulle movimentazioni bancarie, già ridotte in primo grado per la parte riferibile a spese personali o a operazioni non commerciali. In cassazione il contribuente deduceva: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e generica, anche in relazione alla reiezione implicita dell'appello incidentale; (2) violazione dell'art. 36 d.l. 41/1995 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova sul regime del margine; (3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i libretti di proprietà non dimostravano che i precedenti intestatari fossero soggetti passivi d'imposta che avevano detratto il relativo onere fiscale; (4) omessa pronuncia sui motivi dell'appello incidentale. Il ricorrente chiedeva dunque la cassazione della sentenza della CTR.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, spiegando che la motivazione della CTR non era apparente o meramente generica, poiché aveva chiarito che il contribuente non poteva avvalersi del regime del margine sulla base delle sole fatture di acquisto, essendo necessario verificare i libretti di proprietà, dai quali risultava che i veicoli erano stati importati da altri operatori economici soggetti passivi d'imposta che avevano già detratto a monte l'imposta. Ha inoltre affermato che l'onere della prova era stato correttamente distribuito e che il contribuente non aveva dimostrato la propria buona fede, intesa anche come adozione della massima diligenza esigibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Il quarto motivo è stato respinto perché dalla sentenza impugnata emergeva che la CTR aveva esaminato congiuntamente appello principale e incidentale sulle riprese bancarie, con rigetto implicito delle doglianze incidentali. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la deduzione in cassazione della nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia, ma nel caso concreto i vizi non sono stati ravvisati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in tema di regime del margine e onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, non potendo trasformarsi in una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in L. 22 marzo 1995, n. 85
disciplina il regime del margine; per applicarlo il contribuente deve dimostrare i relativi presupposti, non essendo sufficiente la sola indicazione in fattura.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare i presupposti del regime fiscale agevolato grava sul contribuente che lo invoca.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o incomprensibile; non bastano insufficienza o contraddittorietà.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se manca l'indicazione del criterio logico della decisione o la disamina del quadro probatorio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per dedurre l'apparenza della motivazione.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma richiamata dal ricorrente per denunciare vizi della motivazione della sentenza tributaria.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva deciso, almeno implicitamente, anche sui motivi incidentali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato al minimo costituzionale della motivazione, che manca solo se la sentenza è del tutto assente, apparente, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la parte ritenga errata o sintetica l'argomentazione.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione delle prove: se il giudice di merito ha esaminato il fatto storico e ne ha tratto una conclusione, la censura è inammissibile anche se mira a contestarne il peso probatorio.
- In materia di regime del margine per autoveicoli, il contribuente che pretende l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole deve provare tutti i presupposti sostanziali dell'agevolazione; la mera indicazione formale in fattura non è di regola sufficiente.
- La prova della buona fede richiesta per fruire di un regime fiscale agevolato non si esaurisce nell'assenza di consapevolezza di partecipare a un'evasione, ma implica anche l'adozione della diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di appello esamini congiuntamente l'impugnazione principale e quella incidentale e la decisione sulle questioni controverse consenta di desumere, anche implicitamente, il rigetto delle censure incidentali.
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