Sentenza n. 1352/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del verbale del Consiglio di Classe -OMISSIS- dell’Istituto Tecnico Statale Tullio Buzzi di Prato del -OMISSIS- recante giudizio di non ammissione alla classe successiva del ricorrente, nonché di tutti gli atti al medesimo presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, se lesivi, fra cui la nota a firma del Dirigente Scolastico del -OMISSIS- recante comunicazione di non ammissione alla classe successiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità del giudizio di non ammissione né sono stati scrutinati eventuali motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: verbale del Consiglio di Classe recante la non ammissione alla classe successiva e relativa comunicazione del dirigente scolastico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente ha impugnato il verbale del Consiglio di Classe e la comunicazione del dirigente scolastico con cui era stata disposta la sua non ammissione alla classe successiva, chiedendo l’annullamento degli atti e di quelli presupposti, consequenziali o connessi. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria del 13 maggio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La disposizione è richiamata quale base processuale della dichiarazione di improcedibilità conseguente alla sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza che il testo espliciti una distinta applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando non residui un’utilità concreta e attuale conseguibile mediante la pronuncia giudiziale.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati.
- In caso di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, le spese di lite possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.
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