Sentenza n. 914/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1157/2024, pubblicata il 30 maggio 2024 e resa nel giudizio n. 925/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza spontanea alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1157/2024, relativa al pagamento dovuto alla ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza n. 1157/2024. La controversia riguardava l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del titolo giudiziale e, in particolare, nel pagamento delle somme dovute. Nelle more del giudizio, con memoria depositata l'11 maggio 2026, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto all'ottemperanza del titolo.
La decisione
Il TAR ha accertato che il pagamento effettuato dall'amministrazione era pienamente satisfattivo e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La condanna alle spese è stata fondata sulla soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha richiamato l'art. 34, comma 5, c.p.a. e il principio secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese devono essere regolate considerando quale parte avrebbe avuto ragione in assenza della sopravvenuta soddisfazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale è stata richiesta l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile presupposta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale
La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa non esclude la decisione sulle spese, che devono essere liquidate applicando il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale del dovuto da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere quando l'adempimento è pienamente satisfattivo della pretesa azionata.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese del giudizio; queste devono essere determinate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- L'amministrazione che adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso può essere condannata alle spese, anche se l'adempimento sopravvenuto rende improcedibile la domanda di ottemperanza.
Come è indicizzato
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