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Circolare

Circolare numero 213 del 30-10-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare le nuove regole di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo telefonici con l27AGO, distinguendo le pensioni con decorrenza prima e dopo il 1b0 luglio 1997 e i casi in cui continua o meno a operare l27arrotondamento. Definisce inoltre i criteri di calcolo delle quote di pensione A, B, C e D, i limiti massimi di importo, le regole per l27opzione ex art. 6 delle leggi n. 54/1982 e n. 407/1990, nonche9 la disciplina delle prestazioni di invalidite0, di inabilite0, delle prestazioni privilegiate, dell27assegno di assistenza e dei trattamenti ai superstiti. Sono infine fornite istruzioni operative per l27aggiornamento delle procedure informatiche di liquidazione.

Criteri applicativi del d.lgs. n. 658/1996 per le pensioni del Fondo telefonici

Criteri applicativi del d.lgs. n. 658/1996 per il Fondo telefonici

La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, in materia pensionistica per gli iscritti al Fondo telefonici, integrando e chiarendo quanto gi�e0 illustrato con la precedente circolare n. 94 del 17 aprile 1997. Il documento disciplina soprattutto il nuovo regime di calcolo delle pensioni, i limiti di importo, l�27incidenza dell�27arrotondamento, nonch�e9 la normativa sulle prestazioni di invalidit�e0, inabilit�e0 e sulle prestazioni ai superstiti.

Regime pensionistico e decorrenze

La circolare distingue nettamente tre fasce temporali. Per le pensioni con decorrenza dal 1�b0 febbraio 1997 al 1�b0 giugno 1997 e per quelle con decorrenza dal 1�b0 luglio 1997 in poi, il calcolo segue le regole dettate dal decreto di armonizzazione, con diversa rilevanza dell�27arrotondamento. In particolare, l�27art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 658/1996 ha abrogato, per gli iscritti in servizio al 1�b0 luglio 1997 che non abbiano presentato entro il 30 giugno 1997 una domanda di dimissioni accettata dall�27azienda, le disposizioni del Fondo che consentivano di non valutare la frazione dell�27ultimo anno se inferiore a sei mesi e un giorno, ovvero di valutarla come anno intero se superiore a sei mesi.

Per tali pensioni, l�27anzianit�e0 contributiva deve essere espressa in settimane sia ai fini del diritto sia ai fini della misura. La circolare richiama i parametri di trasformazione da adottare nell�27AGO: un contributo mensile equivale a 4,333 contributi settimanali e un contributo annuo a 52 contributi settimanali, con arrotondamento all�27unit�e0 per eccesso dell�27eventuale frazione.

Nei casi in cui l�27arrotondamento continua a operare, le anzianit�e0 rimangono espresse in anni, mesi e giorni e si applicano i criteri gi�e0 richiamati dalle precedenti circolari per le quote A, B e C.

Determinazione delle quote di pensione

Il documento illustra in modo analitico il calcolo delle singole quote di pensione:

  • Quota A: riguarda le anzianit�e0 contributive maturate fino al 31 dicembre 1992. La retribuzione pensionabile si ottiene secondo le norme del Fondo telefonici, assumendo come base le retribuzioni dell�27ultimo anno di servizio ragguagliate alla media del triennio, aumentata del 12 per cento.
  • Quota B: concerne le anzianit�e0 dal 1�b0 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994. La retribuzione pensionabile si determina considerando il periodo previsto dalla normativa ante d.lgs. n. 503/1992, aumentato del 50 per cento del periodo 1�b0 gennaio 1993-31 dicembre 1995 e del 66,6 per cento del periodo dal 1�b0 gennaio 1996 alla decorrenza della pensione.
  • Quota C: riguarda le anzianit�e0 dal 1�b0 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 e utilizza la stessa retribuzione pensionabile della quota B.
  • Quota D: si riferisce alle anzianit�e0 dal 1�b0 gennaio 1997 in poi. Anche qui si usa il medesimo periodo di riferimento della quota B e C, ma con distinzione tra retribuzioni del Fondo e retribuzioni AGO a seconda del momento considerato.

Le retribuzioni pensionabili, salvo quelle della quota A, devono essere rivalutate ai sensi dell�27art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 503/1992.

Limiti massimi del trattamento pensionistico

Il trattamento complessivo risultante dalla somma delle quote non pu�f2 superare il pi�f9 favorevole tra:

  • l�2780 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme dell�27assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • il 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota relativa alle anzianit�e0 maturate nel Fondo prima del 1�b0 gennaio 1996.

Per l�27applicazione di questi parametri va presa a riferimento la retribuzione utilizzata per il calcolo della quota B. Se la pensione �e8 liquidata esclusivamente sulla base di anzianit�e0 maturate entro il 31 dicembre 1992, il limite applicabile resta quello dell�27art. 20 della legge n. 1450/1956.

La circolare spiega anche come reperire le retribuzioni necessarie al confronto con i limiti: per il parametro AGO si utilizzano le retribuzioni imponibili AGO dal 1�b0 gennaio 1997 in poi e le retribuzioni imponibili del Fondo per i periodi precedenti; per il parametro Fondo si usano le retribuzioni imponibili del Fondo fino al 31 dicembre 1996 e le retribuzioni teoriche del Fondo per i periodi successivi.

Aliquote di rendimento

Le aliquote di rendimento per anno di contribuzione sono differenziate per quota:

  • quota A: si applicano le disposizioni dell�27art. 20 della legge n. 1450/1956, come modificato dall�27art. 13 della legge n. 672/1973;
  • quota B: si applica l�27art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 503/1992;
  • quota C: si applica l�27art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994;
  • quota D: trova applicazione l�27art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per le retribuzioni eccedenti il tetto retributivo, indicato per il 1997 in L. 63.054.000.

Opzione ex art. 6 l. n. 54/1982 e l. n. 407/1990

La circolare affronta il tema dei lavoratori che abbiano esercitato l�27opzione per rimanere in servizio ai sensi delle citate norme. Poich�e9 il d.lgs. n. 658/1996 ha elevato a 40 anni l�27anzianit�e0 massima computabile nel Fondo, la maggiorazione prevista dall�27art. 6 della legge n. 407/1990 opera solo per le anzianit�e0 maturate oltre il quarantesimo anno nelle pensioni con decorrenza dal 1�b0 febbraio 1997.

Per chi aveva gi�e0 esercitato l�27opzione prima dell�278 gennaio 1997, continuano a essere attribuiti i benefici maturati prima di tale data; l�27anzianit�e0 maturata dal 9 gennaio 1997 entra invece nel calcolo ordinario della pensione. Il trattamento complessivo, comprensivo della maggiorazione maturata nel periodo tra la facolt�e0 di recesso e l�27entrata in vigore del decreto, va confrontato con il trattamento di garanzia previsto dalla circolare n. 94/1997, pagando l�27importo pi�f9 favorevole.

Prestazioni di invalidit�e0

La disciplina delle prestazioni di invalidit�e0 dipende dalla data di presentazione della domanda. Le domande presentate fino all�278 gennaio 1997 restano soggette alla normativa previgente del Fondo telefonici, compresi requisiti, decorrenza e criteri di calcolo; quelle presentate dal 9 gennaio 1997 in poi sono invece regolate integralmente dalla disciplina AGO.

Per le domande pregresse, la circolare ricorda che:

  • la pensione ordinaria di invalidit�e0 e la pensione di invalidit�e0 per causa di servizio restano disciplinate dalla legge n. 1450/1956;
  • alle prestazioni continua ad applicarsi la disciplina dell�27art. 20 della legge n. 1450/1956 e dell�27art. 13 della legge n. 672/1973;
  • per le decorrenze successive al 30 giugno 1997 si applica l�27abrogazione dell�27arrotondamento;
  • per le pensioni con decorrenza dal 1�b0 febbraio 1997 in poi, se l�27importo risulta inferiore al trattamento minimo, si applica la disciplina AGO dell�27integrazione al minimo, essendo stato abrogato il previgente incremento di L. 13.000 annue per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo.

Assegno ordinario di invalidit�e0

L�27assegno ordinario di invalidit�e0 �e8 regolato, per requisiti contributivi, decorrenza, accertamento sanitario e cumulo con redditi da lavoro o rendite INAIL, dalla disciplina AGO. �c8 soggetto a revisione triennale e non �e8 reversibile ai superstiti.

Il documento distingue due ipotesi di liquidazione:

  • per soggetti con almeno 18 anni di anzianit�e0 contributiva intera al 31 dicembre 1995, si applicano i criteri del sistema retributivo e il limite di importo di cui all�27art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 658/1996;
  • per soggetti con anzianit�e0 inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, si applica il sistema misto, con parte retributiva fino al 31 dicembre 1995 e parte contributiva dal 1�b0 gennaio 1996.

Se l�27importo �e8 inferiore al minimo, si applica l�27integrazione secondo l�27art. 1 della legge n. 222/1984. Al compimento dell�27et�e0 pensionabile, l�27assegno si trasforma d�27ufficio in pensione di vecchiaia, purch�e9 sussistano i requisiti assicurativi e contributivi e sia cessata l�27attivit�e0 lavorativa dipendente.

I titolari di assegno possono continuare a lavorare e ottenere i supplementi di pensione, che sono calcolati secondo le regole della pensione e seguono, quanto al sistema di calcolo, la posizione contributiva del titolare alla data del 31 dicembre 1995.

Pensione di inabilit�e0

Anche la pensione di inabilit�e0 segue la disciplina AGO per requisiti contributivi, decorrenza e accertamento sanitario. Il riconoscimento presuppone la rinuncia del richiedente a ogni trattamento retributivo o sostitutivo della retribuzione; in caso di incompatibilit�e0 sopravvenuta, la pensione viene revocata e, se ne ricorrono i presupposti, si verifica d�27ufficio il diritto all�27assegno ordinario di invalidit�e0.

Per i soggetti con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, la pensione di inabilit�e0 �e8 composta dall�27assegno di invalidit�e0 pi�f9 la maggiorazione convenzionale di cui all�27art. 2 della legge n. 222/1984, calcolata con sistema retributivo e comunque entro il limite massimo di 40 anni di anzianit�e0. Per i soggetti con anzianit�e0 inferiore, la maggiorazione si determina con il sistema contributivo ai sensi della legge n. 335/1995, assumendo come et�e0 di riferimento i 60 anni e applicando il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti di almeno 57 anni quando l�27interessato sia pi�f9 giovane.

Incumulabilit�e0 con redditi da lavoro e con rendite INAIL

Ai titolari di assegno di invalidit�e0 e di pensione di inabilit�e0 si applicano le regole dell�27art. 1, commi 42 e 43, della legge n. 335/1995. L�27assegno ordinario di invalidit�e0 viene ridotto del 25 per cento o del 50 per cento in caso di superamento di specifiche soglie di reddito, pari rispettivamente a 4 e 5 volte il trattamento minimo annuo.

La circolare precisa inoltre che le prestazioni di inabilit�e0, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidit�e0 liquidati a seguito di infortunio o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL per il medesimo evento, fino a concorrenza della rendita stessa, salvi i trattamenti pi�f9 favorevoli gi�e0 in godimento.

Prestazioni privilegiate

Per le domande presentate dal 9 gennaio 1997 in poi, gli iscritti al Fondo hanno titolo all�27assegno privilegiato di invalidit�e0 e alla pensione privilegiata di inabilit�e0. Il diritto sussiste solo se l�27invalidit�e0 o l�27inabilit�e0 sono direttamente causate dal servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all�27obbligo assicurativo e se risulta versato o dovuto almeno un contributo settimanale.

Non spetta il beneficio se l�27evento d�e0 diritto a rendita INAIL o ad altri trattamenti continuativi a carico dello Stato o di enti pubblici.

Per la pensione privilegiata indiretta di inabilit�e0, spettante ai superstiti, sono richiesti analoghi presupposti: morte direttamente causata dal servizio, almeno un contributo versato o dovuto alla data del decesso e assenza di altre prestazioni per lo stesso evento. L�27importo si calcola con i criteri della pensione ordinaria di inabilit�e0 e, se inferiore al minimo, �e8 integrato secondo la disciplina AGO.

Assegno per assistenza personale e continuativa

I titolari di pensione di inabilit�e0, ordinaria o privilegiata, che non possano deambulare senza accompagnatore oppure non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto all�27assegno mensile per assistenza personale e continuativa. L�27assegno non �e8 reversibile, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda o al perfezionamento dei requisiti e non spetta durante i ricoveri in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione.

L�27assegno �e8 incompatibile con quello corrisposto dall�27INAIL per la stessa finalit�e0 ed �e8 ridotto in presenza di analoghe prestazioni continuative di altri enti previdenziali.

Trattamenti ai superstiti

Per la liquidazione delle pensioni ai superstiti di assicurati invalidi o inabili si richiamano le precedenti circolari, precisando che i superstiti di assicurato hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilit�e0 alle condizioni sopra descritte. Inoltre, ai sensi dell�27art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, la pensione ai superstiti pu�f2 essere ridotta in base ai redditi del beneficiario secondo la Tabella F allegata alla legge stessa.

Cristallizzazione del requisito contributivo minimo

Gli iscritti al Fondo che abbiano maturato entro il 31 dicembre 1992 il requisito minimo contributivo di 14 anni, 6 mesi e 1 giorno, pari a 15 anni, e siano cessati dal servizio entro tale data, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell�27et�e0 pensionabile vigente per la generalit�e0 dei soggetti al momento della domanda.

Istruzioni operative

La procedura di acquisizione e calcolo delle pensioni del Fondo telefonici �e8 stata aggiornata per consentire l�27applicazione delle nuove regole. La circolare distingue i casi da segnalare con codice "SI" e quelli con codice "NO" nel campo 09C del pannello FS03, in funzione della permanenza o meno dell�27arrotondamento.

Nei casi con arrotondamento, i dati contributivi si acquisiscono nel pannello FSB5TT in anni e mesi; nei casi senza arrotondamento si utilizza il pannello FSA7CO richiamato dall�27opzione 7 del pannello FSFOND, inserendo le retribuzioni medie settimanali, le settimane di contribuzione e la retribuzione annua AGO.

Le pensioni provvisorie sono contraddistinte dal codice "P" nel terzo sottocampo del codice natura pensione della maschera FSA5TT. Per le domande di invalidit�e0 presentate dopo l�278 gennaio 1997 sono previsti i codici specifici "P" per assegno ordinario e assegno privilegiato di invalidit�e0 e "Q" per pensione di inabilit�e0 e pensione privilegiata di inabilit�e0; le pensioni privilegiate sono individuate con il codice "1" nel campo 02 del pannello FSA5TT.

Infine, i dati elementari di calcolo delle pensioni liquidate sulla base di settimane effettive senza arrotondamento sono evidenziati nel modello FS13 nel riquadro "Notizie assicurative AGO".

Punti principali

Regime pensionistico e arrotondamento

Per le pensioni con decorrenza dal 1b0 luglio 1997 occorre distinguere tra i casi in cui l27arrotondamento non opera pif9, per effetto dell27abrogazione delle previgenti norme per gli iscritti in servizio al 1b0 luglio 1997 senza dimissioni accettate entro il 30 giugno 1997, e quelli in cui l27arrotondamento continua ad applicarsi. Nei casi senza arrotondamento, l27anzianite0 contributiva va espressa in settimane; negli altri casi resta la rappresentazione in anni, mesi e giorni secondo le regole gie0 richiamate dalle precedenti circolari.

Calcolo delle quote di pensione A, B, C e D

La circolare dettaglia le modalite0 di determinazione delle quote: A per le anzianite0 fino al 31 dicembre 1992, B per il periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre 1994, C per il periodo 1 gennaio 1995-31 dicembre 1996 e D per le anzianite0 dal 1b0 gennaio 1997 in poi. Sono indicate le retribuzioni da assumere a base, distinguendo tra retribuzioni del Fondo e retribuzioni teoriche o AGO per i periodi successivi al 1997, nonche9 le regole di rivalutazione. La quota D segue criteri specifici di arrotondamento o, nei casi senza arrotondamento, viene espressa in settimane e calcolata con i parametri AGO.

Limiti di importo e confronto tra parametri

Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema retributivo, l27importo complessivo non puf2 superare il pif9 favorevole tra l2780% della retribuzione pensionabile AGO e il 90% della retribuzione pensionabile del Fondo riferita alle anzianite0 ante 1 gennaio 1996. La circolare precisa che, ai fini del confronto, va utilizzata la retribuzione della quota B; se la pensione riguarda sole anzianite0 maturate entro il 31 dicembre 1992, si applica invece il limite dell27art. 20 della legge n. 1450/1956.

Opzione ex art. 6 l. 54/1982 e l. 407/1990

Con l27elevazione a 40 anni dell27anzianite0 massima computabile nel Fondo telefonici, la maggiorazione prevista per i lavoratori optanti opera solo per le anzianite0 oltre il quarantesimo anno per le pensioni con decorrenza dal 1b0 febbraio 1997. Per i soggetti che avevano gie0 esercitato l27opzione prima dell278 gennaio 1997, i benefici maturati prima di tale data restano attribuibili; il trattamento complessivo viene confrontato con il trattamento di garanzia della circolare n. 94/1997, e si mette in pagamento l27importo pif9 favorevole.

Prestazioni di invalidite0 e inabilite0

Le domande presentate fino all278 gennaio 1997 restano regolate dalla normativa previgente del Fondo, compresi decorrenza, misura e arrotondamenti, mentre per le domande dal 9 gennaio 1997 in poi si applica integralmente la disciplina AGO. Sono poi disciplinati l27assegno ordinario di invalidite0, la pensione di inabilite0, la trasformazione dell27assegno in pensione di vecchiaia, l27integrazione al minimo, i supplementi e le maggiorazioni convenzionali, con distinzione fra soggetti con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 e soggetti con anzianite0 inferiore.

Cumulo, incumulabilite0 e prestazioni privilegiate

La circolare applica ai titolari di assegno o pensione di inabilite0 le regole di incumulabilite0 con redditi da lavoro e con rendite INAIL previste dalla legge n. 335/1995. Inoltre, per le domande dal 9 gennaio 1997, sono riconosciuti l27assegno privilegiato di invalidite0, la pensione privilegiata di inabilite0 e la pensione privilegiata indiretta di inabilite0, purche9 l27evento sia direttamente causato dal servizio e sussistano i requisiti contributivi minimi; sono esclusi i casi coperti da rendita INAIL o da trattamenti continuativi pubblici.

Assegno per assistenza personale e trattamenti ai superstiti

I titolari di pensione di inabilite0 che necessitano di assistenza continua hanno diritto all27assegno mensile per assistenza personale e continuativa, non reversibile e sospeso durante i ricoveri a carico della pubblica amministrazione. Per i superstiti di assicurati invalidi o inabili si richiamano le precedenti istruzioni e si precisa che la pensione ai superstiti puf2 essere soggetta a riduzioni in base ai redditi del beneficiario secondo la legge n. 335/1995.

Istruzioni operative e procedure informatiche

La procedura di acquisizione e calcolo e8 stata aggiornata. La circolare indica i codici da utilizzare nei pannelli informatici FS03, FSB5TT, FSA7CO e FSA5TT, distinguendo i casi con o senza arrotondamento, le pensioni provvisorie, le domande di invalidite0 anteriori e successive all278 gennaio 1997 e i nuovi codici per assegno ordinario, assegno privilegiato, pensione di inabilite0 e pensione privilegiata. Sono inoltre richiamati i dati da inserire, espressi in anni, mesi o settimane, e l27evidenziazione dei dati elementari di calcolo nel modello FS13.

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