Circolare numero 212 del 29-10-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione del divieto di prestazione d'opera e della relativa sospensione della pensione per i lavoratori del gruppo Alitalia che accedono ai pensionamenti anticipati. In particolare, per i soggetti già titolari di pensione anticipata al 23 ottobre 1996, il divieto opera solo per il periodo residuo di anticipazione del trattamento pensionistico. La sospensione della pensione, in caso di violazione, coincide temporalmente con il periodo di divieto e riguarda solo il tempo necessario all'esaurimento della maggiorazione contributiva. Viene inoltre precisato che il divieto si estende a qualsiasi prestazione o rapporto, anche se iniziato prima del 23 ottobre 1996.
Divieto di prestazione d'opera e sospensione della pensione per i prepensionati Alitalia
Divieto di prestazione d'opera e sospensione della pensione per i prepensionati Alitalia
La circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione del divieto di svolgere prestazioni d'opera e sulla sospensione del trattamento pensionistico per i lavoratori del gruppo Alitalia ammessi al pensionamento anticipato. Il contenuto si concentra soprattutto sulla decorrenza delle misure, sulla loro durata nei confronti di chi era già pensionato al 23 ottobre 1996 e sull'ampiezza del divieto rispetto ai rapporti di lavoro o alle collaborazioni in corso.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda i lavoratori del gruppo Alitalia che fruiscono dei pensionamenti anticipati riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 640. La circolare richiama il comma 3 dell'articolo 1 di quest'ultima legge, che prevede il divieto di prestazione d'opera e la sospensione dell'erogazione della pensione in caso di violazione del divieto.
Decorrenza delle misure
Viene precisato che il divieto e la sospensione operano dal 23 ottobre 1996, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 546. Tale indicazione vale come criterio temporale di riferimento per l'applicazione delle conseguenze connesse alla violazione del divieto.
Soggetti già titolari di pensione anticipata al 23 ottobre 1996
Per i soggetti che risultavano già titolari di pensione anticipata alla data del 23 ottobre 1996, la circolare, in conformità al parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiarisce che il divieto è limitato al solo periodo residuo di anticipazione del trattamento pensionistico. In altri termini, il vincolo non si estende oltre la durata della maggiorazione contributiva ancora da godere.
Rapporto tra divieto e sospensione della pensione
Secondo le indicazioni ministeriali richiamate, esiste una coincidenza temporale tra il periodo in cui vige il divieto e quello in cui opera la sospensione della pensione. La sospensione, pertanto, riguarda esclusivamente il periodo compreso tra il momento in cui si verifica la violazione e quello in cui si esaurisce la maggiorazione contributiva attribuita al prepensionato.
Portata del divieto rispetto ai rapporti già in essere
La circolare chiarisce infine che l'espressione normativa relativa all'"assumere incarichi o intrattenere rapporti ..." deve essere intesa in senso ampio, come riferita a prestazioni di qualsiasi natura e instauratesi in qualsiasi momento. Di conseguenza, dal 23 ottobre 1996 il divieto si applica anche alle attività che avevano avuto inizio prima di tale data.
Punti principali
Ambito soggettivo e normativo
La circolare riguarda i lavoratori del gruppo Alitalia che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 640. Viene richiamato anche il comma 3 dell'articolo 1 di quest'ultima legge, che introduce il divieto di prestazione d'opera e la conseguente sospensione della pensione in caso di violazione.
Decorrenza del divieto e della sospensione
Si conferma che il divieto e la sospensione si applicano a decorrere dal 23 ottobre 1996, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 546. Tale decorrenza vale anche per i rapporti di lavoro o le prestazioni già in corso alla medesima data, secondo l'interpretazione ministeriale richiamata nella circolare.
Durata del divieto per i già pensionati al 23 ottobre 1996
Per coloro che erano già titolari di pensione anticipata alla data del 23 ottobre 1996, il divieto opera soltanto per il periodo residuo di anticipazione del trattamento pensionistico. Non si estende dunque oltre il termine in cui residua la maggiorazione contributiva riconosciuta al prepensionato.
Rapporto tra divieto e sospensione della pensione
La circolare, sulla base del parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, evidenzia un'identità temporale tra il periodo di divieto e quello in cui si applica la sospensione della pensione. La sospensione riguarda esclusivamente il periodo compreso tra il verificarsi della violazione e l'esaurimento della maggiorazione contributiva attribuita al prepensionato.
Portata del divieto di assumere incarichi o intrattenere rapporti
L'espressione normativa "assumere incarichi o intrattenere rapporti ..." viene interpretata in senso ampio, come riferita a prestazioni di qualsiasi natura e instauratesi in qualsiasi momento. Ne consegue che, dal 23 ottobre 1996 in poi, il divieto si applica anche alle attività iniziate prima di tale data.
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