Circolare numero 215 del 4-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per effetto della legge 7 agosto 1997, n. 266, le "lavanderie industriali" sono ricondotte al settore industria, salvo quelle già incluse nel ciclo produttivo tessile. La qualifica spetta solo alle attività che svolgono l’intero ciclo di lavorazione con macchinari automatici, senza intervento manuale, e rivolte a committenze come comunità, alberghi, ospedali e simili. La classificazione ha efficacia dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge (1 agosto 1997) e le S.A.P. devono procedere rapidamente alle variazioni classificatorie per i datori di lavoro interessati.
Classificazione delle lavanderie industriali nel settore industria
Classificazione delle lavanderie industriali nel settore industria
La circolare interviene per precisare il corretto inquadramento contributivo e classificatorio delle "lavanderie industriali" a seguito della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha ricondotto tale attività al settore industria. Il documento delimita anche i casi esclusi e indica la decorrenza degli effetti classificatori.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 266/1997, all’art. 16, comma 5, integra l’art. 49, comma 1, lettera a), della legge n. 88/1989, riconducendo al settore industria l’attività delle lavanderie industriali, fino ad allora classificate nel settore terziario. Rimane ferma l’esclusione delle lavanderie che operano nel ciclo produttivo tessile (cod. ISTAT 17.30.0), già inserite nel settore industria manifatturiera tessile.
Ambito di applicazione della nozione di "lavanderie industriali"
Poiché la legge non fornisce una definizione autonoma più ampia, la circolare chiarisce che rientrano nella categoria solo le attività che svolgono l’intero ciclo di lavorazione, dal lavaggio alla stiratura, tramite macchinari e apparecchiature automatiche tali da escludere l’intervento manuale nel processo. La qualificazione dipende quindi dal carattere integralmente automatizzato dell’attività.
Committenza e modalità operative
Le lavanderie interessate sono quelle che operano per committenti quali comunità, alberghi, caserme, enti, ospedali, ristoranti, scuole e soggetti analoghi. La circolare precisa inoltre che, ai fini classificatori nel settore industria, non assume rilievo il fatto che la lavanderia fornisca o meno in noleggio la biancheria trattata.
Classificazione contributiva e decorrenza
Per le attività in esame viene disposta la classificazione nel settore industria con attribuzione del CSC 1.16.01 e con esclusione del C.A. 2P - categoria "attività industriali non altrove classificate" cod. ISTAT 93.01.1. La decorrenza degli effetti è fissata al periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266/1997, cioè al 1 agosto 1997.
Adempimenti delle S.A.P. e esclusione dell’artigianato
Le S.A.P. sono invitate ad attivarsi tempestivamente per aggiornare la classificazione dei datori di lavoro interessati. Infine, la circolare esclude che tali lavanderie possano essere ricondotte al settore artigianato ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge n. 88/1989, proprio in ragione del requisito della lavorazione interamente automatizzata.
Punti principali
Inquadramento normativo
La legge 7 agosto 1997, n. 266, all’art. 16, comma 5, integra l’art. 49, comma 1, lettera a), della legge n. 88/1989 e ricomprende nel settore industria l’attività delle "lavanderie industriali". Restano escluse solo quelle lavanderie che operano nel ciclo produttivo tessile (cod. ISTAT 17.30.0), già incluse nell’industria manifatturiera tessile.
Definizione di lavanderie industriali
Sono considerate "lavanderie industriali" soltanto quelle che effettuano l’intero ciclo di lavorazione, dal lavaggio alla stiratura, mediante macchinari e apparecchiature automatici che escludano l’intervento manuale nel ciclo produttivo. La nozione è quindi legata al grado di automazione dell’attività.
Destinatari dell’attività
L’attività di tali lavanderie è normalmente rivolta a committenze quali comunità, alberghi, caserme, enti, ospedali, ristoranti, scuole e soggetti analoghi. Ai fini della classificazione nel settore industria, non rileva se la lavanderia fornisca o meno a noleggio la biancheria trattata.
Decorrenza della classificazione
La classificazione nel settore industria, con attribuzione del CSC 1.16.01 e esclusione del C.A. 2P - categoria "attività industriali non altrove classificate" cod. ISTAT 93.01.1, decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 266/1997, ossia dal 1 agosto 1997.
Adempimenti delle S.A.P.
Le S.A.P. devono attivarsi sollecitamente per effettuare le variazioni della classificazione nei confronti dei datori di lavoro interessati dalla legge n. 266/1997.
Esclusione del settore artigianato
In presenza del requisito della lavorazione interamente automatizzata, la circolare esclude che le "lavanderie industriali" possano essere classificate nel settore artigianato ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge n. 88/1989.
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