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Circolare

Circolare numero 38 del 27-10-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 166/1997 al regime contributivo degli sportivi professionisti iscritti al Fondo, con decorrenza 3 luglio 1997. Vengono definiti aliquote, ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore, base imponibile, contributo di solidarietà, aliquota aggiuntiva dell’1% e modalità operative di denuncia e versamento. La disciplina distingue tra lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 e lavoratori iscritti successivamente, con differenti regole di applicazione del massimale giornaliero o annuo e con esempi di calcolo e istruzioni sui modelli 031/R e 031/CM.

Nuovo regime contributivo e pensionistico per gli sportivi professionisti iscritti al Fondo Enpals dal 3 luglio 1997

Nuovo regime contributivo e pensionistico per gli sportivi professionisti iscritti al Fondo ENPALS

La circolare illustra le conseguenze applicative del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 166, che ha modificato il regime contributivo e pensionistico degli sportivi professionisti iscritti al Fondo, con decorrenza dal 3 luglio 1997. Vengono chiarite aliquote, base imponibile, contributo di solidarietà, aliquota aggiuntiva e adempimenti operativi per i datori di lavoro.

Quadro normativo e decorrenza

Il decreto legislativo, attuativo della delega di cui all’art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge n. 335/1995, introduce tre innovazioni principali in materia contributiva:

  • incremento dell’aliquota contributiva e nuova ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore;
  • ampliamento della base imponibile;
  • introduzione di un contributo di solidarietà nella misura dell’1,2%, ripartito in parti uguali tra datore di lavoro e lavoratore.

La circolare richiama inoltre la rilevanza della data del 31 dicembre 1995, dalla quale dipende il diverso trattamento contributivo e pensionistico dei lavoratori, anche ai fini dell’applicazione del massimale giornaliero o annuo di retribuzione imponibile.

Aliquote contributive dal 3 luglio 1997

A decorrere dal 3 luglio 1997, per il personale iscritto al Fondo:

  • l’aliquota a carico del datore di lavoro è fissata al 9,11%;
  • l’aliquota a carico del lavoratore è pari all’8,89%, in linea con quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’A.G.O.;
  • si aggiunge lo 0,10% per asili nido comunali, a carico del datore di lavoro.

Ne deriva, per il periodo 3 luglio 1997 - 31 dicembre 1997, un’aliquota complessiva pari al 18,10%, così composta:

  • 18,00% di contribuzione IVS, di cui 8,89% a carico del lavoratore;
  • 0,10% per asili nido comunali, a carico del datore di lavoro.

Incremento progressivo dal 1° gennaio 1998

Dal 1° gennaio 1998, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro aumenta annualmente di 2 punti percentuali fino a raggiungere l’aliquota vigente nell’A.G.O., secondo la tabella riportata nella circolare. La progressione indicata arriva fino al periodo 1.1.2005, con un incremento ridotto a 0,70 nell’ultimo passaggio riportato.

Criterio distintivo tra lavoratori ante e post 31 dicembre 1995

La circolare distingue due categorie di lavoratori:

  • lavoratori già iscritti al Fondo o ad altre forme pensionistiche obbligatorie alla data del 31 dicembre 1995;
  • lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva pregressa.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva si intendono coloro che si iscrivono con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 e non vantano anzianità maturata in precedenti gestioni obbligatorie. Per l’individuazione della corretta disciplina, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione del lavoratore, resa ai sensi della normativa sull’autocertificazione, attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996.

Lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995, le aliquote della tabella A si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera entro il massimale giornaliero imponibile vigente nell’A.G.O.

Per l’anno 1997:

  • massimale annuo di retribuzione imponibile: L. 137.148.000;
  • massimale di retribuzione giornaliera imponibile: L. 439.577.

Sulla retribuzione giornaliera eccedente tale importo e fino a L. 3.205.128 giornaliere si applica:

  • contributo di solidarietà dell’1,2%;
  • più 0,10% per asili nido comunali;
  • totale: 1,30%.

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, prevista dall’art. 3-ter del D.L. 384/1992, convertito dalla legge 438/1992, è dovuta sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente L. 202.096 e fino a L. 439.577.

La circolare propone due esempi di calcolo, uno per una retribuzione mensile pari a L. 250.000.000 e uno per una retribuzione mensile pari a L. 4.166.667, con indicazione degli importi dovuti per contribuzione ordinaria, contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva, nonché dei codici causale di versamento da utilizzare.

Lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995

Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, e quindi privi di anzianità contributiva, le aliquote del 18,10% si applicano sulla retribuzione annua entro il massimale annuo imponibile pari a L. 137.148.000 per il 1997.

Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale e fino a lire un miliardo si applica il contributo di solidarietà:

  • 1,2% complessivo;
  • di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore;
  • più 0,10% per asili nido comunali;
  • totale: 1,30%.

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore è dovuta sulla retribuzione annua eccedente L. 63.053.952 e fino a L. 137.148.000.

Anche in questa ipotesi la circolare riporta un esempio di calcolo per un lavoratore con retribuzione annua pari a L. 250.000.000, distinguendo la quota soggetta a aliquota ordinaria, la quota soggetta a contributo di solidarietà e la quota soggetta ad aliquota aggiuntiva.

Massimale annuo, rapporti successivi e gestione delle eccedenze

La circolare chiarisce che il massimale annuo di retribuzione imponibile e pensionabile:

  • non è frazionabile a mese;
  • va considerato anche se l’anno solare risulta solo parzialmente retribuito.

In caso di più rapporti di lavoro nel corso del 1997, i datori di lavoro successivi devono tener conto delle retribuzioni già assoggettate a contribuzione in base alla precedente normativa, al fine di verificare il raggiungimento del massimale annuo di L. 137.148.000.

Nel caso illustrato, il lavoratore deve esibire il libretto personale di iscrizione (mod. 051) ai datori di lavoro successivi al primo. L’impresa deve registrare sul libretto i periodi di occupazione, la retribuzione corrisposta e i contributi versati.

Sanzioni per omissioni o irregolarità nel libretto personale

La mancata, inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale comporta una sanzione amministrativa fino a L. 2.000.000 per ciascun lavoratore, ai sensi dell’art. 11 del D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni e integrazioni.

Istruzioni operative per la denuncia e il versamento

La circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 30 del 6 agosto 1997 per la regolarizzazione delle partite connesse ai mutamenti introdotti dal D.Lgs. 166/1997 e precisa che, per l’anno 1997, va utilizzata la modulistica allora in uso.

Modello 031/R - Quadro A

Nel quadro A del modello 031/R, per ciascuna colonna devono essere indicati:

  • numero dei lavoratori;
  • totale delle retribuzioni imponibili;
  • aliquota applicabile;
  • totale della contribuzione dovuta.

Le colonne considerate sono:

  • Fondo speciale sportivi professionisti;
  • aliquota aggiuntiva;
  • eccedenza vigente massimale;
  • trattenute pensioni.

Per la colonna "Fondo speciale sportivi professionisti" si indicano le retribuzioni soggette alla contribuzione ordinaria entro il massimale applicabile. Per la colonna "aliquota aggiuntiva" si indicano le retribuzioni assoggettabili all’1% a carico del lavoratore. Per la colonna "eccedenza vigente massimale" si indicano le retribuzioni eccedenti i massimali, soggette al contributo di solidarietà. Per la colonna "trattenute pensioni" vanno riportati i lavoratori pensionati e le relative trattenute da versare.

Codici causale di versamento

I codici da utilizzare sono:

  • 020: contribuzione e contributo di solidarietà;
  • 022: contributi per aliquota aggiuntiva 1%;
  • 098: trattenute pensioni.

Modello 031/CM

I dati da indicare nel modello 031/CM restano invariati, ma il datore di lavoro deve aggiungere, nella riga bianca alla fine dei dati anagrafici di ciascun lavoratore, una delle seguenti diciture:

  • lavoratore iscritto ante 31.12.95;
  • lavoratore iscritto post 31.12.95.

La circolare precisa inoltre che, nel caso di lavoratore iscritto post 31.12.95, la denuncia deve essere presentata integralmente anche se sia stato raggiunto il massimale annuo imponibile di L. 137.148.000 e/o il massimale annuo assoggettabile al contributo di solidarietà pari a lire un miliardo, e quindi non sia dovuta alcuna contribuzione all’Ente.

Aggiornamento dei massimali

Il massimale annuo di retribuzione imponibile è rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT. Di conseguenza, anche il contributo di solidarietà e l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva devono essere adeguati in funzione dei nuovi massimali determinati annualmente.

Punti principali

Decorrenza e innovazioni del D.Lgs. 166/1997

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, in vigore dal 3 luglio 1997, modifica il regime contributivo e pensionistico degli sportivi professionisti iscritti al Fondo ENPALS. Le principali novità riguardano l’aumento dell’aliquota contributiva, l’ampliamento della base imponibile e l’introduzione di un contributo di solidarietà dell’1,2%, ripartito al 50% tra datore di lavoro e lavoratore.

Aliquote contributive e loro ripartizione

Dal 3 luglio 1997 l’aliquota a carico del datore di lavoro è pari al 9,11%, mentre quella a carico del lavoratore è pari all’8,89%, per un totale del 18,00%. A tale importo si aggiunge lo 0,10% per asili nido comunali, a carico del datore di lavoro, per un totale complessivo del 18,10% nel periodo 3 luglio 1997 - 31 dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1998 l’aliquota datoriale aumenta annualmente di 2 punti percentuali fino a raggiungere l’aliquota AGO, secondo la tabella riportata nella circolare.

Distinzione tra lavoratori ante e post 31 dicembre 1995

La disciplina si applica in modo diverso ai lavoratori già iscritti al Fondo o ad altre forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995 e a quelli iscritti successivamente. Per individuare correttamente il regime applicabile, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione del lavoratore, resa ai sensi della normativa sull’autocertificazione, che attesti l’esistenza o meno di periodi utili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996.

Regole per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995

Per questi lavoratori le aliquote si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera entro il massimale giornaliero imponibile, pari nel 1997 a L. 439.577 (ricavato dal massimale annuo di L. 137.148.000 diviso 312). Sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente tale limite e fino a L. 3.205.128 giornaliere si applica il contributo di solidarietà dell’1,2% più lo 0,10% per asili nido, per un totale dell’1,30%. L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota giornaliera eccedente L. 202.096 e fino a L. 439.577.

Regole per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dopo il 31 dicembre 1995, le aliquote del 18,10% si applicano sulla retribuzione annua entro il massimale annuo imponibile di L. 137.148.000 per il 1997. Sulle quote eccedenti tale massimale e fino a lire un miliardo si applica il contributo di solidarietà dell’1,2% più lo 0,10% per asili nido, per un totale dell’1,30%. L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore è dovuta sulla retribuzione annua eccedente L. 63.053.952 e fino a L. 137.148.000.

Massimali, non frazionabilità e rapporti successivi

Il massimale annuo di retribuzione imponibile e pensionabile non è frazionabile a mese e va considerato anche in caso di anno solare parzialmente retribuito. In presenza di più rapporti di lavoro nel corso del 1997, i datori di lavoro successivi devono tener conto delle retribuzioni già assoggettate a contribuzione secondo la normativa previgente, fino al raggiungimento del massimale annuo.

Libretto personale e sanzioni

Il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi il libretto personale di iscrizione (mod. 051). Il datore di lavoro è tenuto a registrare sul libretto i periodi di occupazione, la retribuzione corrisposta e i contributi versati. La mancata, inesatta o incompleta registrazione comporta una sanzione amministrativa fino a L. 2.000.000 per ciascun lavoratore.

Esempi di calcolo e codici di versamento

La circolare fornisce esempi numerici per un lavoratore con retribuzione mensile di L. 250.000.000 e per uno di L. 4.166.667, illustrando l’applicazione delle diverse aliquote, del contributo di solidarietà e dell’aliquota aggiuntiva. I codici causale di versamento sono: 020 per contribuzione e contributo di solidarietà, 022 per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, 098 per trattenute pensioni.

Istruzioni per i modelli 031/R e 031/CM

Nel modello 031/R, quadro A, devono essere riportati distintamente i dati relativi a Fondo speciale sportivi professionisti, aliquota aggiuntiva, eccedenza vigente massimale e trattenute pensioni, con indicazione del numero dei lavoratori, delle retribuzioni imponibili, delle aliquote e degli importi dovuti. Nel modello 031/CM i dati anagrafici restano invariati, ma va aggiunta la dicitura "lavoratore iscritto ante 31.12.95" oppure "lavoratore iscritto post 31.12.95"; anche quando non sia dovuta alcuna contribuzione perché raggiunti i massimali, la denuncia deve essere comunque presentata integralmente.

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