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Circolare

Circolare numero 214 del 3-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le ulteriori provvidenze introdotte dall’ordinanza ministeriale n. 2617 del 28 giugno 1997 per i comuni di Lucca e Massa Carrara colpiti dall’alluvione del giugno 1996. Conferma le istruzioni già impartite con le circolari INPS n. 164/96 e n. 253/96, e chiarisce che la nuova sospensione riguarda i contributi con scadenza dal 20 giugno 1996 al 31 ottobre 1997, con recupero in unica soluzione entro il 3 novembre 1997 senza sanzioni o interessi. Sono indicati i soggetti beneficiari, le categorie interessate, le modalità operative e la codifica aziendale da utilizzare.

Sospensione contributiva per i soggetti colpiti dall’alluvione di Lucca e Massa Carrara

Sospensione dei contributi per l’alluvione di Lucca e Massa Carrara

La circolare illustra l’attuazione dell’ordinanza ministeriale n. 2617 del 28 giugno 1997, emanata per i soggetti colpiti dall’alluvione del giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. L’intervento integra le misure già previste dalla legge n. 569/96 e conferma le istruzioni operative già fornite con le circolari INPS n. 164/96 e n. 253/96, introducendo una nuova sospensione contributiva e precisandone condizioni, destinatari e modalità di recupero.

Quadro normativo e portata dell’intervento

La circolare chiarisce che l’ordinanza n. 2617/97 non sostituisce né modifica le precedenti disposizioni legislative, ma si aggiunge ad esse. Rimangono quindi ferme le istruzioni già emanate dall’Istituto per la precedente sospensione dei contributi relativa all’emergenza alluvionale del 1996.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alla sospensione:

  • le persone fisiche e giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nei comuni individuati dall’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2449 del 25 giugno 1996;
  • i soggetti aventi sede altrove, purché abbiano svolto la propria attività lavorativa nei comuni alluvionati.

La circolare precisa inoltre che chi stava già beneficiando della precedente sospensione e stava versando ratealmente i contributi sospesi può avvalersi anche della nuova misura.

Ambito della sospensione per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro la sospensione riguarda:

  • i contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti;
  • i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale;
  • i termini per la presentazione della modulistica collegata al versamento.

Per le aziende che operano con il DM10, la sospensione si estende ai contributi correnti con scadenza legale dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1997, corrispondenti alle denunce da maggio 1996 a settembre 1997. La presentazione di DM10 e O1/M deve avvenire al termine del periodo sospeso, entro il 3 novembre 1997.

Requisiti e documentazione per ottenere il beneficio

L’ordinanza non richiama più il requisito del "danno rilevante" previsto dalla normativa precedente. Per usufruire della sospensione è quindi sufficiente:

  • presentare apposita richiesta;
  • allegare la certificazione di residenza, oppure una certificazione attestante che l’attività si è svolta nelle zone alluvionate.

Codifica aziendale

Alle aziende aventi diritto deve essere attribuito il codice di autorizzazione "8J", con il nuovo significato di azienda operante nei comuni di Lucca e Massa Carrara colpiti dall’alluvione del giugno 1996.

Recupero dei contributi sospesi

Il recupero dei contributi sospesi deve avvenire senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri. In assenza di ulteriori istruzioni, il pagamento differito va eseguito in unica soluzione entro il 3 novembre 1997.

Per i contributi del periodo novembre 1996 - 31 ottobre 1997, le denunce devono essere compilate con le ordinarie modalità, senza usare il codice di sospensione "N928", che restava riferito alla precedente sospensione da maggio 1996 a settembre 1996.

Artigiani e commercianti

La sospensione si applica anche ad artigiani e commercianti residenti o domiciliati nei comuni colpiti, oppure che vi abbiano svolto attività lavorativa. Sono sospesi i bollettini con scadenza:

  • 20 giugno 1996;
  • 20 luglio 1996;
  • 20 ottobre 1996;
  • 20 gennaio 1997;
  • 20 aprile 1997;
  • 20 giugno 1997;
  • 20 luglio 1997;
  • 20 ottobre 1997.

Il recupero deve essere effettuato entro il 3 novembre 1997. Poiché per tali soggetti non opera il principio di automaticità delle prestazioni, i contributi non versati restano inutilizzabili fino al loro integrale pagamento.

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

La sospensione riguarda anche il lavoro domestico e familiare. Sono compresi i versamenti trimestrali relativi a:

  • 2° trimestre 1996, scadenza 10 luglio 1996;
  • 3° trimestre 1996, scadenza 10 ottobre 1996;
  • 4° trimestre 1996, scadenza 10 gennaio 1997;
  • 1° trimestre 1997, scadenza 10 aprile 1997;
  • 2° trimestre 1997, scadenza 10 luglio 1997;
  • 3° trimestre 1997, scadenza 10 ottobre 1997.

Il pagamento dei contributi sospesi deve avvenire in unica soluzione il 3 novembre 1997. La circolare suggerisce l’utilizzo della procedura LD15; se il versamento avviene tramite i bollettini ordinari e vengono generati rettificativi per sanzioni civili, questi devono essere annullati.

Settore agricolo

Per il settore agricolo la sospensione riguarda sia i datori di lavoro sia le figure del lavoro autonomo agricolo.

Per i datori di lavoro sono sospesi i contributi con scadenza:

  • 10 settembre 1996, 1° trimestre 1996;
  • 10 dicembre 1996, 2° trimestre 1996;
  • 10 marzo 1997, 3° trimestre 1996;
  • 10 giugno 1997, 4° trimestre 1996;
  • 10 settembre 1997, 1° trimestre 1997.

Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, compartecipanti familiari e piccoli coloni sono sospesi i contributi con scadenza:

  • 10 luglio 1996;
  • 10 settembre 1996;
  • 10 novembre 1996;
  • 10 gennaio 1997;
  • 10 luglio 1997;
  • 10 settembre 1997.

Anche per queste categorie i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al completo versamento, non operando il principio di automaticità delle prestazioni.

Modalità operative e contabili

La circolare distingue tra due ipotesi per i soggetti che avevano già iniziato il versamento rateale del primo periodo sospeso:

  • se il pagamento rateale è proseguito, restano valide le istruzioni della circolare n. 253/1996;
  • se il pagamento rateale è stato interrotto, il saldo del periodo 20 giugno 1996 - 20 ottobre 1996 va eseguito con bollettino di c/c postale per "riscossioni varie" per i contributi previdenziali e con mod. DM20/REG codice "T" per i contributi SSN.

Per i contributi scadenti tra novembre 1996 e 31 ottobre 1997 il versamento in unica soluzione deve seguire le ordinarie modalità:

  • DM10 e DM10/S per le aziende;
  • bollettini di c/c postale delle rispettive procedure per artigiani e commercianti;
  • per il lavoro domestico, le modalità specificamente richiamate al relativo punto della circolare.

Per il settore agricolo, i versamenti in unica soluzione devono essere effettuati con i bollettini di c/c postale intestati alla Direzione Generale o alle sedi provinciali, secondo che i contributi siano riferiti alla tariffazione 1996 o 1997.

Punti principali

Quadro normativo e conferma delle precedenti istruzioni

L’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2617 del 28 giugno 1997, pubblicata in G.U. n. 152 del 2 luglio 1997, ha introdotto ulteriori misure per i soggetti colpiti dall’alluvione del giugno 1996 nelle zone di Lucca e Massa Carrara. La circolare precisa che tale ordinanza non modifica né sostituisce le disposizioni della legge n. 569/96 di conversione del D.L. n. 467/96, né le istruzioni già fornite con le circolari INPS n. 164/96 e n. 253/96, che restano integralmente confermate.

Beneficiari della sospensione

Possono beneficiare della sospensione le persone fisiche e giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nei comuni individuati dall’ordinanza ministeriale n. 2449 del 25 giugno 1996, nonché i soggetti aventi sede altrove che svolgano attività lavorativa nei predetti comuni. La circolare chiarisce inoltre che possono avvalersi della nuova sospensione anche coloro che abbiano già usufruito della precedente sospensione e stiano versando ratealmente i contributi sospesi.

Ambito oggettivo della sospensione per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro, la sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, e i contributi per il Servizio sanitario nazionale. Sono sospesi anche i termini per la presentazione della modulistica connessa al versamento. Per le aziende che utilizzano il DM10, la sospensione interessa i contributi correnti con scadenza legale dal 20 giugno 1996 al 20 ottobre 1997, cioè le denunce relative ai mesi da maggio 1996 a settembre 1997.

Modalità di accesso al beneficio e documentazione

Ai fini dell’accesso alla nuova sospensione non è più richiesto il requisito del "danno rilevante" previsto dal D.L. n. 467/96 convertito nella legge n. 569/96. È sufficiente presentare la richiesta di sospensione corredata dalla certificazione di residenza oppure da una certificazione attestante che l’attività si è svolta nelle zone alluvionate.

Codifica aziendale e recupero dei contributi sospesi

Alle posizioni contributive delle aziende interessate deve essere attribuito il codice di autorizzazione "8J", con il significato di azienda operante nei comuni di Lucca e Massa Carrara colpiti dall’alluvione del giugno 1996. Il recupero dei contributi sospesi deve avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. In assenza di ulteriori disposizioni, il versamento differito va effettuato in unica soluzione entro il 3 novembre 1997, poiché il 1° e 2 novembre cadono in giorni festivi.

Artigiani e commercianti

La sospensione si applica anche ad artigiani e commercianti residenti o domiciliati nei comuni colpiti, oppure che vi abbiano svolto attività lavorativa. I bollettini sospesi riguardano le scadenze del 20 giugno 1996, 20 luglio 1996, 20 ottobre 1996, 20 gennaio 1997, 20 aprile 1997, 20 giugno 1997, 20 luglio 1997 e 20 ottobre 1997. Il pagamento dei contributi sospesi deve essere effettuato entro il 3 novembre 1997. Per tali categorie, non operando il principio di automaticità delle prestazioni, i contributi non versati non sono utilizzabili fino al completo pagamento.

Lavoro domestico e familiare

La sospensione si estende ai contributi per lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, con riferimento ai versamenti trimestrali del 2° trimestre 1996 fino al 3° trimestre 1997, secondo le scadenze indicate in circolare. Il recupero deve avvenire in unica soluzione il 3 novembre 1997. La circolare suggerisce l’uso della procedura LD15; se il pagamento avviene con i bollettini ordinari e vengono emessi rettificativi per sanzioni civili, questi ultimi devono essere annullati.

Settore agricolo

Per il settore agricolo la sospensione riguarda, per i datori di lavoro, i contributi con scadenza 10 settembre 1996, 10 dicembre 1996, 10 marzo 1997, 10 giugno 1997 e 10 settembre 1997. Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, compartecipanti familiari e piccoli coloni, la sospensione riguarda le rate con scadenza 10 luglio 1996, 10 settembre 1996, 10 novembre 1996, 10 gennaio 1997, 10 luglio 1997 e 10 settembre 1997. Anche per queste categorie i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al completo versamento, non operando l’automaticità delle prestazioni.

Istruzioni operative e contabili

Per i soggetti che proseguono il pagamento rateale dei contributi del primo periodo sospeso restano valide le indicazioni della circolare n. 253/1996. Per i contributi scadenti da novembre 1996 a 31 ottobre 1997 il versamento in unica soluzione deve avvenire con le consuete modalità: DM10 e DM10/S per le aziende, bollettini di c/c postale delle rispettive procedure per artigiani e commercianti, secondo quanto già previsto per il lavoro domestico. Se il pagamento rateale del primo periodo è stato interrotto, il saldo del periodo 20 giugno 1996 - 20 ottobre 1996 va effettuato con bollettino per "riscossioni varie" per i contributi previdenziali e con DM20/REG codice "T" per i contributi SSN, mentre i contributi del periodo successivo seguono le modalità ordinarie. Per il settore agricolo, i versamenti in unica soluzione dei contributi sospesi devono essere eseguiti con i bollettini intestati alla Direzione Generale o alle sedi provinciali, a seconda che i contributi si riferiscano alla tariffazione 1996 o 1997.

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