Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1886/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - del decreto del 16 dicembre 2023, notificato il 19 dicembre 2023, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n.-OMISSIS-, rilasciato il 15 marzo 2019; - della comunicazione di avvio del procedimento del 13 luglio 2023, notificata il 14 luglio 2023; - nonché di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.

Giustizia amministrativa202400132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato il 16 dicembre 2023 e notificato il 19 dicembre 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta sul presupposto della sua pericolosità sociale, desunta da precedenti penali e di polizia. Nel corso del giudizio ha rappresentato di aver contratto matrimonio con una cittadina italiana e di aver presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche in considerazione della presenza della figlia in tenerissima età. Ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso; l’Amministrazione si è associata alla richiesta di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La presentazione, nelle more del giudizio e con prova documentale, dell’istanza di permesso per motivi familiari comporta che l’Amministrazione debba rivalutare la posizione del ricorrente e adottare un nuovo provvedimento; di conseguenza, non permane un interesse all’annullamento del precedente decreto di revoca. Le spese sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e della sostanziale assenza di attività difensiva dell’Amministrazione prima della richiesta di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    L’avvenuta presentazione (nelle more del giudizio) dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari – documentalmente comprovata – comporta che l’Amministrazione debba rivalutare la posizione del ricorrente e quindi emettere un nuovo provvedimento, ragion per cui il ricorrente non vanta più alcun interesse all’annullamento del decreto in epigrafe indicato.

    La sopravvenuta presentazione di un’istanza che impone all’Amministrazione una nuova valutazione della posizione dell’interessato fa venir meno l’interesse all’annullamento del precedente provvedimento, determinando l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, un’istanza documentata impone all’Amministrazione di rivalutare la posizione dell’interessato e di adottare un nuovo provvedimento, facendo venir meno l’utilità concreta dell’annullamento dell’atto originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.