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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29483/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La società ricorrente ha proposto opposizione agli atti esecutivi nell'ambito di una espropriazione immobiliare relativa a un immobile sito in Rivisondoli, assumendo di non aver ricevuto la notifica del precetto, del pignoramento e del titolo esecutivo. Ha dedotto che l'atto di precetto sarebbe stato notificato in modo invalido e non idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente nullità degli atti successivi; ha inoltre contestato la ritualità della notificazione sia del precetto sia del pignoramento, sostenendo di non avere sede né legale rappresentante abilitato al ricevimento degli atti in Italia, e in particolare a Rozzano. Il Tribunale aveva però rigettato l'opposizione ritenendo provata la conoscenza di fatto della procedura esecutiva già dal marzo 2021, sulla base di documentazione relativa a trattative avviate con il condominio per la conversione del pignoramento. In cassazione la società ha denunciato, con due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 156, 480 e 617 c.p.c. e, con il secondo motivo, anche degli artt. 77, 142, 145, 160, 555, 617 c.p.c. e 2697 c.c., insistendo sulla nullità/inesistenza delle notifiche e sull'assenza di prova della rituale notifica in Italia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: ciò che rileva, ai fini del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, è la conoscenza di fatto della pendenza della procedura o dell'atto asseritamente viziato, e nel caso concreto il Tribunale aveva accertato documentalmente che la società ricorrente era a conoscenza della procedura almeno dal marzo 2021 per avere intrattenuto trattative con il condominio ai fini della conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. Conseguentemente la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, o almeno contestare specificamente, l'inesistenza o la diversa collocazione temporale di تلك trattative. Il rigetto del primo motivo ha comportato l'assorbimento del secondo, poiché l'opposizione era comunque inammissibile/decaduta per tardività alla luce della conoscenza di fatto già acquisita. La Corte ha inoltre escluso la ritualità della memoria di costituzione del condominio intimato per difetto dei requisiti richiesti dopo la riforma del 2023. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la nullità degli atti notificati e il raggiungimento dello scopo.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione del precetto.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma sull'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ribadisce che il termine di decadenza decorre dalla conoscenza di fatto dell'atto o della procedura asseritamente viziati.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, in relazione alla legittimazione processuale/ai poteri del rappresentante.

  • art. 142 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla notificazione all'estero o fuori dal territorio nazionale.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla notificazione alle persone giuridiche.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle nullità della notificazione.

  • art. 555 c.p.c.

    Richiamato in relazione al pignoramento immobiliare.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova sulla ritualità/notifica e sulla conoscenza della procedura.

  • art. 495 c.p.c.

    Richiamato come istituto della conversione del pignoramento, rispetto al quale le trattative documentate sono state valorizzate come indice di conoscenza di fatto della procedura.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'opposizione agli atti esecutivi, ciò che rileva per la decorrenza del termine di decadenza è la conoscenza di fatto della pendenza della procedura esecutiva o dell'atto asseritamente viziato, anche indipendentemente da una formale notificazione regolare.
  • Quando il giudice di merito accerta documentalmente la conoscenza di fatto dell'esecuzione attraverso circostanze oggettive, chi impugna deve specificamente contestare tali circostanze o dimostrarne l'inesattezza; non è sufficiente limitarsi a negare la ritualità della notificazione.
  • Se il primo motivo di ricorso non scalfisce la ratio decidendi fondata sulla tardività/inammissibilità dell'opposizione, le censure successive che attengono al merito della notificazione restano assorbite.
  • In sede di legittimità, la censura deve confrontarsi con la ragione decisiva posta dal giudice di merito; in caso contrario è infondata perché non decisiva rispetto all'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveNotificazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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