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Ordinanza

Ordinanza n. 5235/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento/verbale di accertamento dell'inidoneità psico-fisica redatto ed emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in data 22 ottobre 2025, codice ID M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS-, rilasciato e consegnato in copia ai fini della notifica nella medesima data, con il quale il ricorrente è risultato non idoneo alla partecipazione al concorso per il reclutamento nell'Esercito di n. 6500 Volontari, in Ferma Iniziale - VFI - 1,2 e 3 Blocco 2025, bandito dal Ministero della Difesa, indetto con decreto del Direttore Generale del 25 ottobre 2024 (codice bando "M_D AB05933 REG2024 -OMISSIS- 25-10-2024"), per riscontrato "…tatuaggio, in fase di rimozione oltre la linea blistoidea" (della mano sinistra), ritenuto asseritamente "non compatibile con le normative vigenti" (ALL. 1); - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di inidoneità, incluse le risultanze degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente, ancorché non noti; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 7, co.3 punto 1 e dell'art. 10, co.11e 20 del bando di concorso , rispettivamente rubricati "Esclusioni" e "Prove di efficienza fisica e accertamenti fisio-psico-attitudinali", nella parte in cui prevedono che "le commissioni di cui all'Allegato B, comma 1, lettera b) giudicheranno altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche (esemplificate nell'immagine presente sul sito di Forza Armata all'indirizzo www.esercito.difesa.it//concorsi-e- arruolamenti/ufficiali/Documents/Slide-tatuaggi_1.pdf )" e conseguentemente "Le commissioni…, giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 11"; - ove occorrer possa, della lex specialis e dei suoi relativi allegati e atti normativi presupposti ivi richiamati, in parte qua, laddove interpretati in senso escludente per l'odierno ricorrente. - di ogni altro atto comunque presupposto, precedente, connesso, collegato e consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, con ogni statuizione consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 27/02/2026: - della Graduatoria di merito, relativa al 3° blocco 2025, dei VFI dell’Esercito per incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata, redatta dalla commissione valutatrice M_D AB05933 REG2025 0587869 17-12-2025 (ALL.1) - dell’elenco convocati ai RAV per l’ incorporamento VFI 3° blocco 2025 e Recuperi del 24.12.2025 e degli atti connessi e consequenziali (ALL.2)

Giustizia amministrativa202600250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per la presenza di un tatuaggio sulla mano sinistra, nonché gli atti concorsuali successivi e la graduatoria di merito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dell’inidoneità psico-fisica adottato nell’ambito del concorso per il reclutamento di volontari in ferma iniziale nell’Esercito, deducendo che la causa di esclusione fosse stata erroneamente individuata nella presenza di un tatuaggio, mentre sulla mano sinistra sarebbero stati presenti soltanto residui cicatriziali conseguenti alla rimozione del tatuaggio, iniziata prima degli accertamenti sanitari. Sono stati inoltre impugnati gli atti della commissione sanitaria, le disposizioni del bando relative ai tatuaggi e gli atti successivi, inclusa la graduatoria di merito e l’elenco dei convocati per l’incorporamento. La questione centrale riguarda l’effettiva natura e riconoscibilità del segno presente sulla mano, nonché la sua eventuale riconducibilità alla causa di non idoneità prevista dalla lex specialis. L’Amministrazione non ha prodotto documentazione fotografica; il ricorrente ha depositato una fotografia dalla quale, secondo il Collegio, non è possibile stabilire con certezza se il segno sia qualificabile come tatuaggio.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e ha disposto un incombente istruttorio mediante verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata all’Ispettorato di Sanità della Marina Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti propri. L’Amministrazione dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, comprese le norme e le regole tecniche applicabili agli accertamenti sanitari e al giudizio di idoneità. L’organo verificatore dovrà accertare se sussista concretamente la causa di non idoneità rilevata in sede concorsuale e, in particolare, se il segno sia visibile e immediatamente riconoscibile come tatuaggio, acquisendo idonea documentazione fotografica. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno parteciparvi mediante i propri difensori e consulenti tecnici, con verbalizzazione delle osservazioni. La relazione dovrà essere depositata entro il 30 aprile 2026; la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere del giudice di disporre la verificazione necessaria per l’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato per disciplinare le modalità della verificazione, l’individuazione dell’organo verificatore, la partecipazione delle parti e il deposito della relazione.

  • art. 7, comma 3, punto 1, del bando di concorso

    le commissioni ... giudicheranno altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico ... se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare

    Disposizione della lex specialis richiamata quale base della causa di esclusione connessa alla presenza di tatuaggi.

  • art. 10, commi 11 e 20, del bando di concorso

    Le commissioni ... giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 11

    Disposizioni del bando applicate per valutare la compatibilità del tatuaggio con i requisiti psico-fisici e attitudinali del concorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante l’oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità concorsuale dipende dalla qualificazione di un segno fisico come tatuaggio e la documentazione disponibile non consente un accertamento certo, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per acquisire una valutazione tecnica obiettiva.
  • La verificazione relativa a una causa di non idoneità connessa a un tatuaggio deve accertare, alla luce delle regole tecniche applicabili, se il segno sia visibile e immediatamente riconoscibile come tatuaggio e se integri concretamente la causa di esclusione prevista dalla lex specialis.
  • Nello svolgimento della verificazione le parti devono essere previamente avvisate delle operazioni e possono partecipare tramite i propri difensori e consulenti tecnici, con verbalizzazione dei rilievi formulati.
  • Quando l’Amministrazione non ha prodotto documentazione fotografica e quella depositata dal candidato non consente di stabilire con certezza la natura del segno fisico, l’accertamento istruttorio può essere esteso all’acquisizione di documentazione fotografica idonea.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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