Regolamento (UE) 2017/495
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/495 della Commissione, del 21 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico e di applicazione, adottato in base al regolamento (UE) n. 543/2011, che aggiorna quotidianamente tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. L’allegato riporta, per ciascun prodotto e origine, il valore forfettario in EUR/100 kg. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato per specifici codici NC, provenienti dai paesi terzi indicati mediante codice paese, ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina dell'OCM agricola. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; i valori fissati riguardano il giorno di pubblicazione e, per loro natura, sono destinati a essere aggiornati quotidianamente nei giorni feriali. Non disciplina altri prodotti né altri aspetti dell'importazione diversi dal prezzo di entrata per le merci elencate.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/495 della Commissione: valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento costituisce un atto di esecuzione tecnico nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) n. 1308/2013 e soprattutto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, fissa i valori forfettari all’importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli provenienti da paesi terzi.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che il sistema dei valori forfettari all’importazione deriva dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round ed è previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. Il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per tale ragione il regolamento entra in vigore immediatamente il giorno della pubblicazione.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli freschi identificati nell’allegato mediante codici NC specifici e talune origini indicate con codici paese terzi. I valori sono espressi in EUR/100 kg e servono alla determinazione del prezzo di entrata nell’ambito della disciplina doganale e di mercato applicabile agli ortofrutticoli.
Contenuto dell’articolo 1
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del regolamento. L’allegato contiene una tabella con i codici NC dei prodotti e i corrispondenti valori per le diverse origini, tra cui, a titolo esemplificativo:
- 0702 00 00, con valori distinti per EG, IL, MA, SN, TR e ZZ;
- 0707 00 05, con valori per EG, TR e ZZ;
- 0709 93 10, con valori per MA, TR e ZZ;
- 0805 10 22, 0805 10 24 e 0805 10 28, con valori per EG, IL, MA, TN, TR, ZA e ZZ;
- 0805 50 10, con valori per AR, TR e ZZ;
- 0808 10 80, con valori per CL, CN, ZA e ZZ;
- 0808 30 90, con valori per AR, CL, CN, TR, ZA e ZZ.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore nella data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Indicazioni operative per il professionista
Per operatori doganali, importatori e consulenti fiscali/commerciali, il dato essenziale è che il prezzo di entrata dei prodotti elencati va determinato sulla base dei valori forfettari vigenti alla data rilevante, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’allegato del regolamento costituisce quindi il riferimento operativo immediato per l’importazione dei prodotti interessati.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dell’atto
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell’articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all’importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Valori forfettari all’importazione dell’allegato
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato. L’allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per determinate origini (codici paese), tra cui, ad esempio, EG, IL, MA, SN, TR, ZZ e altri, per prodotti quali 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criterio di aggiornamento dei valori
Nei considerando si precisa che, in conformità all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, il valore forfettario all’importazione è calcolato ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili; per questo motivo l’atto entra in vigore immediatamente alla pubblicazione.
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