Sentenza n. 910/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali del 2025 con cui è stata ritenuta necessaria una nuova autorizzazione paesaggistica, sul presupposto della decadenza quinquennale dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2017
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto nel 2014 il permesso di costruire per la realizzazione di una civile abitazione in sopraelevazione e aveva ottenuto nel 2017 l’autorizzazione paesaggistica n. 106, oltre alla comunicazione comunale di accoglimento della richiesta di permesso di costruire, con richiesta di pagamento del contributo di costruzione e dei diritti di segreteria. Dopo il pagamento delle somme e il deposito della documentazione richiesta, il Comune non aveva rilasciato il permesso di costruire. Nel 2025 l’amministrazione aveva chiesto conferma dell’autorizzazione paesaggistica e poi aveva ritenuto necessario avviare un nuovo procedimento autorizzatorio, assumendo che fosse decorso il termine quinquennale di efficacia. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il termine quinquennale decorre dal momento in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario e che il ritardo era imputabile esclusivamente all’amministrazione. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per sviamento, contestando la richiesta di una irrituale conferma dell’autorizzazione già rilasciata e la successiva dichiarazione della sua inefficacia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, assorbendo il secondo per ragioni di economia processuale. Ha chiarito che l’autorizzazione paesaggistica, pur essendo perfetta dal momento del rilascio, acquista efficacia per cinque anni soltanto dal giorno in cui diviene efficace il titolo edilizio eventualmente necessario, salvo che il ritardo nel rilascio dipenda da circostanze imputabili al privato. Nel caso concreto il permesso di costruire non era mai stato rilasciato; dagli atti risultava che il ricorrente aveva consegnato la documentazione richiesta e non vi erano elementi per imputargli il ritardo, mentre il Comune era rimasto inerte. Di conseguenza il termine quinquennale non aveva mai iniziato a decorrere e non poteva essere dichiarata la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica. È stato annullato il provvedimento comunale n. 32868 del 10 ottobre 2025. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio; è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario, salvo che il ritardo nel rilascio e nella conseguente efficacia dipenda da circostanze imputabili all’interessato.
Il termine quinquennale non decorre dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma dall’acquisto di efficacia del titolo edilizio necessario. Se il titolo edilizio non viene rilasciato per inerzia dell’amministrazione e il ritardo non è imputabile al privato, il termine non inizia a decorrere.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Tribunale, all’esito della fase cautelare, ha fissato l’udienza pubblica per la definizione del giudizio.
art. 73 c.p.a.
La parte ricorrente ha depositato memoria in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- L’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, ma il termine quinquennale della sua efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario, non dal giorno del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
- Quando il titolo edilizio necessario non viene rilasciato per inerzia dell’amministrazione, e non è provato che il ritardo dipenda da circostanze imputabili al privato, il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica non inizia a decorrere.
- Non può essere dichiarata la decadenza dell’autorizzazione paesaggistica né può essere imposto il rinnovo dell’autorizzazione quando il privato non ha ancora avuto l’effettiva possibilità di utilizzare il titolo paesaggistico a causa del mancato rilascio del titolo edilizio imputabile all’amministrazione.
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