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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25059/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Salerno che, in rinnovata valutazione a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, aveva disposto la misura cautelare custodiale nei confronti del ricorrente per i reati di omicidio aggravato (concorso con i fratelli Celso Giuseppe e Celso Gaetano) e detenzione/porto illegale di arma. Il ricorrente contestava: 1) la presunta inosservanza delle direttive impartite dalla sentenza rescindente; 2) l'utilizzabilità e l'attendibilità del verbale di interrogatorio reso da Marotta Walter (prodotto tardivamente dal p.m. e, secondo la difesa, inutilizzabile ai sensi dell'art. 430-bis c.p.p. e di valore di relato); 3) contraddizioni e carenze della perizia balistica e delle testimonianze; 4) l'interpretazione alternativa secondo cui il comportamento del ricorrente (le grida dal balcone: "ECCOLI, ECCOLI" o "VAI, VAI ECCOLI, ECCOLI") sarebbe stato un avvertimento per i fratelli e non un contributo all'azione delittuosa; 5) la mancata prova della premeditazione, posto che il fatto si sarebbe verificato il giorno successivo all'aggressione subita e senza preparazione tale da integrare la circostanza aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come, nel complesso, inammissibile e infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, nel procedimento di rinvio, abbia correttamente rivalutato e motivato il quadro indiziario, ammettendo legittimamente il verbale di interrogatorio di Marotta Walter (acquisito in altro procedimento e in epoca anteriore al deposito della lista testimoniale della difesa nel dibattimento) e integrando con congrui riscontri dichiarativi, intercettivi e investigativi il quadro probatorio. La Corte ha condiviso la valutazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e della partecipazione concorsuale di Celso Felice (anche quale contributo morale e determinante ai sensi dell'art.110 c.p.), nonché la configurabilità della circostanza aggravante della premeditazione sulla base della prova logica (modalità del fatto, concorso di più persone, movente e antecedenti). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello cautelare: il pubblico ministero aveva proposto appello cautelare avverso l'ordinanza del G.I.P., poi accolto dal Tribunale della Libertà.

  • art. 430-bis cod. proc. pen.

    La difesa ha invocato il divieto di utilizzazione di dichiarazioni rese dopo la chiusura della lista testi, ma la Corte ha ritenuto che il verbale fosse stato acquisito in altro procedimento in epoca anteriore al deposito della lista difensiva, perciò non incide il divieto richiamato.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a fondamento dell'acquisizione del verbale di interrogatorio reso da terzo (Marotta Walter) in altro procedimento; la Corte ha ritenuto ammissibile il suo utilizzo nel giudizio incidentale sulla cautela.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Norme richiamate come criteri di censura in cassazione (vizi di motivazione e inosservanza di legge). La Corte ha escluso che le doglianze ricomprendessero censure specifiche idonee a travolgere la motivazione del provvedimento impugnato, dichiarandole aspecifiche e dunque inammissibili/infondate.

  • art. 110 cod. pen.

    Applicata per ritenere penalmente rilevante il concorso di persone nell'azione delittuosa: il contributo morale e materiale del ricorrente è stato ritenuto idoneo a integrare il concorso necessario per l'imputazione.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Riferimento alla prova della circostanza aggravante della premeditazione (oggetto di prova): la Corte ricorda che la premeditazione può essere dimostrata anche mediante prova logica e indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 192 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nei limiti del procedimento probatorio: la valutazione della premeditazione è soggetta alle regole di valutazione probatoria di cui all'art.192 c.p.p. (prova libera e apprezzamento degli indizi).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il rigetto del ricorso: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità controlla soltanto la congruità e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato; le questioni di fatto e di valutazione della credibilità delle prove sono principalmente di competenza del giudice di merito e difficilmente riescono a superare il vaglio di cassazione se non specificamente e dettagliatamente dedotte.
  • Dichiarazioni rese in altro procedimento possono essere utilizzate nel giudizio cautelare se la loro acquisizione è anteriore al deposito della lista testimoniale della difesa nel dibattimento: il divieto dell'art.430-bis c.p.p. non opera automaticamente in ogni sede.
  • La premeditazione può essere provata anche con prova logica e indiziari (modalità del fatto, ripartizione dei ruoli, movente, antecedenti), non essendo necessario identificare con precisione il momento esatto della formazione del proposito criminoso, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Comportamenti apparentemente neutri o funzionali all'avvertimento (es. grida dal balcone) possono essere interpretati come contributo concorsuale se inseriti in un quadro di concertazione e di ripartizione dei ruoli tra più soggetti; il contesto e i riscontri investigativi ne determinano la valutazione.
  • Le censure generiche sull'attendibilità di perizie e testimonianze devono essere documentate e specifiche per poter essere accolte in cassazione; l'assenza di autosufficienza probatoria nei motivi ne determina spesso l'inammissibilità.
  • In caso di rinvio da parte della Cassazione, il giudice del rinvio è libero di riconsiderare il compendio probatorio purché non ripeta il percorso logico già censurato e si conformi alle direttive della sentenza rescindente.

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