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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34283/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

La persona sottoposta a misura alternativa aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che le aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale. La revoca era stata disposta perché, dopo la concessione della misura, la soggetta aveva riportato una denuncia per furto ed era stata sottoposta a custodia cautelare in carcere; il giudice di sorveglianza aveva ritenuto non decisiva la consulenza antropologica prodotta dalla difesa, che la indicava come non identificabile tra le tre autrici del fatto, valorizzando anche la pendenza di un ulteriore procedimento per un altro furto commesso pochi giorni dopo la concessione della misura alternativa. Successivamente, la ricorrente ha depositato memoria con cui ha revocato il ricorso, producendo l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale di sorveglianza ha revocato il precedente provvedimento, ritenendo plausibile la sua estraneità al furto in questione dopo la confessione di un'altra donna. Il ricorso è quindi divenuto privo di interesse per sopravvenuta revoca dell'atto impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato dallo stesso Tribunale di sorveglianza e la ricorrente aveva già ottenuto l'accoglimento sostanziale delle proprie doglianze. La Corte ha inoltre precisato che, in tale ipotesi, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali né della somma in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di carenza di interesse non imputabile a colpa della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende non si applica quando l'inammissibilità del ricorso dipende da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni, la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché viene meno l'utilità concreta della decisione di legittimità.
  • La carenza di interesse sopravvenuta, quando non dipende da condotta colpevole del ricorrente, non integra una forma di soccombenza e non giustifica la condanna alle spese processuali né al versamento alla Cassa delle ammende.
  • Se il ricorrente ottiene in sede procedimentale successiva l'accoglimento sostanziale delle proprie doglianze, il ricorso contro il precedente provvedimento perde oggetto e deve essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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