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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33221/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia originava da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005, notificata alla società contribuente. La società aveva impugnato la cartella deducendo, in sintesi, vizi della notifica e difetti di prova: mancata prova dell'invio della comunicazione di avviso bonario; inesistenza o invalidità della notificazione della cartella per carenze formali delle relate; mancata produzione della matrice o copia della cartella con prova della notifica; omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi; inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall'agente della riscossione perché priva di conformità legale; mancanza della data di notifica nella relata; omesso esame critico dei documenti posti a base della decisione di merito. Tutti i motivi erano formulati come violazioni di legge e omessa pronuncia/motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La decisione

La Corte ha preso atto che, dopo il deposito del ricorso, la società ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., rilevando che la rinuncia al ricorso produce effetti processuali anche senza accettazione e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese sono state compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai motivi per dedurre omessa pronuncia; non è stata però affrontata nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova nei motivi di ricorso; la decisione finale non entra nel merito delle doglianze probatorie.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato per contestare la mancata prova dell'avviso bonario.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale base del controllo automatizzato che ha generato la cartella.

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale base del controllo automatizzato in materia IVA.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    Richiamato in relazione alla procedura di liquidazione e comunicazione dell'esito del controllo automatizzato.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nei motivi per contestare la notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nei motivi per contestare la notificazione e la sua prova.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato nei motivi con riguardo ai requisiti formali della relata di notificazione.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato in relazione alla motivazione e alla trasparenza dell'atto impositivo.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato in relazione alla motivazione della cartella e degli interessi pretesi.

  • art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiamato per contestare la conformità legale della documentazione prodotta dall'agente della riscossione.

  • art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiamato nel settimo motivo sulla prova della notifica e sull'esame della documentazione.

  • art. 391 c.p.c.

    Base normativa della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Esclusa la sua applicazione perché limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta depositata, determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, poiché fa venir meno l'interesse a proseguire il contrasto sull'impugnazione e comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • Nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso, con conseguente assorbimento delle censure relative alla validità della notifica e alla prova documentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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