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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51040/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato richiamato (ex art. 385 cod. pen.). Le censure erano: a) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per non avere riconosciuto la particolare tenuità del fatto (sosteneva che l'allontanamento era minimo: vicino all'abitazione, con buste della spesa, in orario prossimo a quello consentito e dopo un periodo di detenzione domiciliare senza violazioni); b) vizio di motivazione nella mancata disapplicazione della recidiva reiterata e richiesta che le circostanze attenuanti generiche prevalessero sulla recidiva, nonché contestazione che le condotte pregresse fossero lontane nel tempo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul punto (a) la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la particolare tenuità ex art. 131-bis va valutata con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e può essere decisa indicando gli elementi ritenuti decisivi; qui la Corte d'appello ha motivato adeguatamente l'esclusione della tenuità rilevando l'assenza di giustificazioni da parte dell'imputato e l'esistenza di alternative lecite (es. segnalare all'U.E.P.E. esigenze diverse sull'orario). Sul punto (b) la Corte ha ritenuto infondato il motivo sia sul piano del merito (il giudice di merito ha discrezionalità nelle valutazioni sulle attenuanti generiche e sul confronto con la recidiva, con motivazione anche sintetica) sia sul piano dell'ammissibilità (la richiesta volta a contestare la recidiva con argomenti nuovi è stata avanzata nelle note di trattazione scritta e non era enunciata nell'atto di impugnazione originario, per cui non poteva essere introdotta come motivo nuovo). Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di reato contestato nella imputazione; la condanna per tale reato è stata confermata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che non fosse applicabile: la fattispecie di evasione non era caratterizzata da offensività minima, l'imputato non ha fornito giustificazioni e poteva utilizzare vie lecite alternative.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per valutare la gravità del fatto e la colpevolezza; la Corte ricorda che per la tenuità dell'offesa si applicano tali criteri e che non è necessario esaminare tutti gli indicatori purché siano indicati quelli decisivi.

  • art. 581, lett. a) cod. proc. pen.

    art. 581, lett. a) cod. proc. pen.

    Regola i requisiti formali dell'atto di impugnazione: i motivi nuovi in sede di trattazione non possono introdurre questioni che non siano state enunciate nell'atto di impugnazione originario; ciò ha inciso sull'ammissibilità del motivo sulla recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) si valuta congiuntamente su condotta, danno e colpevolezza secondo i criteri dell'art. 133: non è necessario esaminare ogni singolo indicatore se il giudice indica chiaramente quelli decisivi.
  • Nei reati di evasione, un allontanamento 'minimo' non è automaticamente causa di esclusione della punibilità: conta l'offensività complessiva, l'assenza di giustificazioni e la disponibilità di alternative lecite (es. richiesta di modifica delle condizioni al U.E.P.E.).
  • Le valutazioni sulle circostanze attenuanti generiche e sul loro confronto con aggravanti o recidiva sono giudizi di fatto riservati alla discrezionalità del giudice; la motivazione può essere anche sintetica ma deve consentire di comprendere il ragionamento.
  • In sede di impugnazione è fondamentale enunciare nell'atto originario tutti i motivi che si intendono proporre: questioni nuove sollevate solo successivamente (es. nelle note di trattazione) possono essere inammissibili rispetto ai limiti formali dell'appello.
  • Se si ritiene che la recidiva sia illegittimamente applicata, è opportuno inserire espressamente tale censura nell'atto di appello iniziale e produrre elementi probatori o argomentazioni già in quella sede, per evitare il vizio di inammissibilità.

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