Sentenza del 26/06/2015 n. 13263 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'indebita applicazione del regime IVA del margine previsto dal D.L. n. 41/1995 per gli acquisti intracomunitari di autoveicoli usati ceduti da Europa Trading a Romagna Store. L'Ufficio riteneva che non fosse provata la sussistenza dei presupposti sostanziali del regime speciale, in particolare la mancata detrazione dell'IVA a monte da parte dei cedenti, e valorizzava l'identità della sede legale e il collegamento societario riconducibile alla famiglia Ferri. Contestava inoltre che la contribuente avesse fatto affidamento esclusivamente sulla dicitura apposta nelle fatture, senza verificare la regolarità sostanziale delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'accertamento e ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare se la società abbia provato i presupposti del regime del margine e se abbia adempiuto all'obbligo di diligenza nella verifica della regolarità sostanziale delle operazioni.
Norme richiamate
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
Il regime del margine di utile costituisce, in relazione agli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, un regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario.
Il regime del margine è eccezionale e può essere applicato soltanto se il contribuente dimostra concretamente la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui la mancata detrazione dell'IVA a monte da parte del cedente.
Sesta direttiva IVA, art. 26-bis, introdotto dalla direttiva 94/5/CE
Le cessioni di beni d'occasione compiute da un soggetto passivo-rivenditore sono assoggettate a imposta limitatamente all'utile realizzato.
Il regime mira a evitare doppie imposizioni e distorsioni della concorrenza, ma non si applica quando il rivenditore ha acquistato il bene in regime ordinario potendo detrarre l'IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il regime ordinario IVA rappresenta la disciplina generale; il regime del margine opera come deroga e alternativa, secondo le condizioni previste dalla normativa speciale.
Art. 2697 c.c.
In presenza di contestazioni attendibili dell'Amministrazione finanziaria, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'applicazione del regime IVA agevolato o speciale.
Art. 1176, comma 2, c.c.
Il cessionario professionale deve adottare una diligenza qualificata, commisurata alla propria competenza e alle concrete circostanze dell'operazione, verificando non solo la regolarità formale della fattura ma anche quella sostanziale.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La mancata indicazione degli atti e documenti rilevanti comporta l'inammissibilità soltanto quando tali documenti siano indispensabili per comprendere la censura e valutarne la decisività.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine per beni usati è una disciplina speciale e derogatoria: non basta che la fattura riporti formalmente la dicitura relativa al regime del margine.
- Quando l'Amministrazione contesta la correttezza del regime applicato, il contribuente deve dimostrare i presupposti sostanziali, soprattutto che l'IVA a monte non sia stata detratta dal cedente.
- Un operatore professionale del settore deve svolgere verifiche preventive proporzionate alla propria competenza e alle anomalie dell'operazione, controllando anche la posizione e il comportamento del cedente.
- La buona fede del cessionario non esonera dall'onere di provare la legittimità del regime; può incidere eventualmente sulla responsabilità sanzionatoria, ma non rende automaticamente detraibile o applicabile un regime fiscale privo dei presupposti.
- Collegamenti societari, identità di sedi, rapporti familiari o altre circostanze anomale possono aumentare il livello di diligenza richiesto e rendere insufficiente il semplice affidamento sulla documentazione formale.
- In caso di contestazione, la valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica e fiscale delle operazioni, non soltanto sulla loro regolarità documentale.
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