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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09230/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero relativo a indebite compensazioni di crediti d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate per gli anni 2012-2013, seguito dall’iscrizione a ruolo e dalla notifica di una cartella di pagamento per euro 467.257,02, comprensivi di imposta, sanzioni e interessi. La società ha impugnato la cartella sostenendo che la pretesa non fosse definitiva perché l’atto di recupero era stato già impugnato, e che la cartella fosse nulla per difetto di motivazione, in quanto recava la dicitura "ruolo ordinario" senza richiamare la disciplina speciale che consentirebbe l’iscrizione a ruolo dell’intero importo anche in pendenza di giudizio. In appello la società aveva anche dedotto l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in ruolo ordinario anziché straordinario. In Cassazione ha proposto due motivi: il primo per violazione degli artt. 27, comma 19, d.l. 185/2008, 7 L. 212/2000, 15 e 15-bis d.P.R. 602/1973, lamentando la nullità della cartella per carenza di motivazione e per indebita iscrizione dell’intero importo; il secondo per error in procedendo ex art. 57 d.lgs. 546/1992, censurando la declaratoria di inammissibilità, per novità, del motivo di appello relativo alla natura ordinaria anziché straordinaria del ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’art. 27, comma 19, d.l. 185/2008 consente, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base all’atto di recupero anche se non definitivo, ai sensi dell’art. 15-bis d.P.R. 602/1973. Ha inoltre escluso che la cartella fosse invalida per il richiamo al "ruolo ordinario" o per il mancato richiamo espresso dell’art. 15-bis, poiché nel frontespizio era chiaramente indicato il titolo del recupero del credito d’imposta e quindi erano comprensibili le ragioni della riscossione dell’intero importo. Ha aggiunto che l’obbligo di motivazione rafforzata vale solo quando la cartella è il primo atto notificato al contribuente e assume natura impositiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato rigettato il primo motivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 19, d.l. 185/2008

    "In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602"

    La norma speciale consente l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base all’atto di recupero anche se non definitivo, decorso il termine assegnato per il pagamento.

  • art. 7, L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione della cartella; la Corte non ne ha ravvisato violazione, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem contenuta nell’atto.

  • art. 15, d.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle regole sulla riscossione, ma ritenuto non dirimente rispetto alla disciplina speciale dell’art. 27, comma 19, d.l. 185/2008.

  • art. 15-bis, d.P.R. 602/1973

    È la disposizione richiamata dalla norma speciale per l’iscrizione a ruolo delle somme derivanti dall’atto di recupero, anche se non definitivo.

  • art. 57, d.lgs. 546/1992

    Invocato per censurare la declaratoria di novità del motivo di appello; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per difetto di interesse, dopo il rigetto del primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del secondo motivo di ricorso per dedurre error in procedendo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale consente l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base a un atto di recupero anche se non definitivo, la pendenza dell’impugnazione dell’atto presupposto non impedisce, di per sé, la riscossione dell’intero importo decorso il termine per il pagamento.
  • La validità della cartella non è esclusa dalla mera indicazione impropria della tipologia di ruolo, se dall’atto risulta comunque identificabile il titolo della pretesa e sono comprensibili le ragioni della riscossione.
  • L’obbligo di motivazione particolarmente rafforzato dell’atto di riscossione opera quando la cartella costituisce il primo atto notificato al contribuente e assume funzione sostanzialmente impositiva; in tale ipotesi, la motivazione deve rendere intellegibile la pretesa tributaria.
  • Una censura processuale sulla novità di un motivo di appello può restare assorbita o priva di interesse se il motivo di ricorso che investe il nucleo decisivo della controversia viene rigettato.
  • In sede di legittimità, la doglianza va esaminata in relazione alla ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, non a profili secondari che, anche se evocati, non incidono sull’esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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