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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11985/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per asserito impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie e per la connessa c.d. maxi sanzione. In primo grado l'opposizione del destinatario dell'atto era stata accolta solo in parte; in appello la corte territoriale aveva dichiarato tardivo l'appello incidentale dell'ispettorato e, sulla base di tale errata premessa, aveva ritenuto formato un giudicato interno sul capo sanzionatorio. Nel merito, la corte aveva poi escluso la prova della subordinazione per alcuni lavoratori e aveva accolto in parte l'appello principale dell'opponente. Il ricorso per cassazione censura: 1) l'erroneo computo del termine a ritroso per la proposizione dell'appello incidentale, ritenuto tardivo nonostante fosse stato depositato e notificato l'ultimo giorno utile; 2) l'erronea applicazione della normativa sulla c.d. maxi sanzione, poiché la corte d'appello avrebbe preteso la prova della natura subordinata dei rapporti di lavoro facendo applicazione di una disciplina successiva ai fatti, mentre per i fatti contestati doveva applicarsi la versione dell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002, come modificata nel 2006, che puniva l'impiego di lavoratori non registrati a prescindere dalla qualificazione del rapporto.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché l'appello incidentale dell'ispettorato era tempestivo: nel termine a ritroso ex art. 436 c.p.c. il giorno dell'udienza va escluso e il dies ad quem coincide con il decimo giorno, che nel caso concreto era il 21 giugno 2021; quel giorno non era festivo, sicché non operava alcuno slittamento. Ne è derivato che era erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale e l'affermazione del giudicato interno sul capo 1 dell'ordinanza. Ha accolto anche il secondo motivo nei limiti in cui la corte d'appello aveva ritenuto necessario accertare la subordinazione dei rapporti per i quattro lavoratori ancora controversi: secondo la Corte, per i fatti oggetto della contestazione era applicabile la formulazione dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, come sostituita nel 2006, che sanzionava l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie indipendentemente dalla natura subordinata, autonoma o parasubordinata del rapporto. La corte di rinvio dovrà quindi riesaminare la sussistenza delle violazioni secondo la disciplina pro tempore vigente e, se del caso, la misura delle sanzioni amministrative, regolando anche le spese.

Norme richiamate

  • art. 155 c.p.c.

    comma 4; richiamo anche al principio generale del computo dei termini

    nel computo del termine a ritroso il dies ad quem è computato, mentre il dies a quo coincide con il giorno dell'udienza e non si computa; la disciplina dello slittamento per il giorno festivo non era applicabile perché il giorno di scadenza non era festivo.

  • art. 436 c.p.c.

    termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione

    il termine per costituirsi e proporre appello incidentale è a ritroso; l'atto depositato e notificato nel decimo giorno utile è tempestivo.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione alla conseguenza processuale erroneamente tratta dalla tardività dell'appello incidentale, cioè la formazione del giudicato interno.

  • art. 360 c.p.c.

    norme sul sindacato di legittimità invocate a sostegno dei motivi di ricorso.

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002

    come sostituito dall'art. 36 bis, comma 7, lett. a), d.l. n. 223/2006

    la versione applicabile ai fatti puniva l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

  • L. n. 73/2002

    legge di conversione del d.l. n. 12/2002 richiamata come base originaria della disciplina sanzionatoria.

  • L. n. 689/1981

    richiamata per il principio di legalità e di applicazione della legge sanzionatoria vigente al tempo del fatto.

  • L. n. 248/2006

    legge di conversione del d.l. n. 223/2006, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 3 e ampliato la portata della fattispecie sanzionata.

  • L. n. 183/2010

    art. 4, comma 1, lett. a)

    ha ulteriormente modificato la norma, ma con disposizione innovativa e non retroattiva, applicabile solo ai fatti successivi al 24 novembre 2010.

  • Corte cost. n. 254/2014

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della seconda parte del comma 3, relativa alle sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi, profilo non rilevante nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel computo a ritroso del termine per la proposizione dell'appello incidentale previsto dall'art. 436 c.p.c., il giorno dell'udienza di discussione costituisce il dies a quo da escludere, mentre il giorno corrispondente al termine finale va computato come dies ad quem.
  • La scadenza del termine a ritroso non può essere spostata se il giorno di scadenza non è festivo; il diverso criterio opera solo quando il termine finale cada effettivamente in un giorno festivo o in un giorno cui la legge attribuisca tale trattamento.
  • In materia di c.d. maxi sanzione per lavoro irregolare, la disciplina applicabile dipende dalla data del fatto: la versione dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, come modificata nel 2006, punisce l'impiego di lavoratori non registrati indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, sicché il giudice non può pretendere la prova della subordinazione come presupposto della violazione.
  • Le modifiche normative successive che circoscrivono la sanzione ai soli lavoratori subordinati hanno natura innovativa e non possono essere applicate retroattivamente a fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
  • L'erronea declaratoria di tardività di un'impugnazione incidentale può determinare un falso giudicato interno e impone la cassazione della decisione ove tale errore abbia inciso sull'assetto del contraddittorio e sull'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppelloLicenziamentoAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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