Decreto dirigenziale n. 156 del 30/06/2022
Il Decreto approva l’elenco delle imprese ammesse al contributo di cui all’articolo 88, comma 1 del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020, come da ultimo modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, con indicazione dei relativi importi di sgravio concesso per le imprese con posizione contributiva separata per singola unità navale. (3.10 TF)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva l’elenco delle imprese armatoriali ammesse al beneficio contributivo previsto dall’art. 88, comma 1, del d.l. 104/2020, come modificato dalla l. 156/2021, relativo al personale marittimo impiegato su navi utilizzate per cabotaggio, rifornimento e attività connesse. L’atto dà conto dell’istruttoria svolta sulla base delle domande presentate entro il 22 febbraio 2022, della quantificazione INPS degli importi spettanti e della previa autorizzazione della Commissione europea con decisione del 27 giugno 2022. Sono ammesse 40 posizioni contributive, con importi distinti per anno 2020 e 2021, e resta fermo il potere di recupero di eventuali somme indebite o sovracompensazioni.
Approvazione dell’elenco delle imprese armatoriali ammesse al contributo per esonero contributivo ex art. 88, comma 1, d.l. 104/2020
Approvazione dell’elenco delle imprese ammesse al contributo ex art. 88, comma 1, d.l. 104/2020
Il decreto approva l’elenco delle imprese armatoriali ammesse all’esonero contributivo previsto dall’art. 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. La misura è attuata nel quadro delle disposizioni emergenziali COVID-19 e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Base normativa e finalità
L’intervento si fonda sulle norme che hanno esteso i benefici contributivi alle imprese armatoriali con sede legale o stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte nei registri UE/SEE e svolgono attività di cabotaggio, rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo, nonché attività di deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. La finalità dichiarata è quella di mitigare gli effetti negativi della pandemia, salvaguardare l’occupazione e sostenere la continuità dei servizi marittimi essenziali.
Quadro europeo e autorizzazione dell’aiuto
Per le imprese la cui richiesta di beneficio superava la soglia minima di aiuto di 2,3 milioni di euro, è stata effettuata notifica alla Commissione europea in data 10 maggio 2022, nell’ambito della sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19, con richiamo anche ai requisiti della sezione 3.10. La Commissione, con decisione C(2022) 4583 final del 27 giugno 2022, procedimento SA.102962(2022/N), ha concluso per la non opposizione, ritenendo l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE.
Istruttoria amministrativa e dati acquisiti
Le domande di ammissione al beneficio risultano presentate entro il termine del 22 febbraio 2022. La Direzione generale ha trasmesso all’INPS, con PEC del 14 aprile 2022, l’elenco degli importi derivanti dalle domande; l’INPS, con comunicazione acquisita al protocollo n. 19571 del 17 giugno 2022, ha quantificato l’esonero spettante al netto:
- del contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo;
- degli eventuali benefici contributivi già fruiti e non cumulabili con l’esonero in oggetto.
Esito delle verifiche sulle posizioni INPS
L’istruttoria ha riguardato 406 posizioni INPS. Dalle risultanze richiamate nel decreto emerge che:
- 381 posizioni riguardano singole navi, con importo distinto per annualità;
- 12 posizioni riguardano più navi;
- 3 posizioni si riferiscono ad attività diverse da quelle previste dall’art. 88 del d.l. 104/2020;
- 9 posizioni riguardano aziende che, nel periodo interessato dallo sgravio, non risultano aver presentato denuncia contributiva;
- 1 posizione riguarda una nave iscritta al Registro internazionale già beneficiaria di esonero totale del versamento contributivo ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 30/1998.
All’esito di tali verifiche, il decreto dispone l’ammissione al beneficio di 40 posizioni contributive.
Elenco allegato e importi concessi
L’art. 1 approva l’elenco allegato delle imprese ammesse al contributo, con indicazione dei relativi importi di sgravio concessi. L’allegato riporta i benefici distinti per anno 2020 e anno 2021.
Il totale complessivo degli sgravi indicati nell’allegato è pari a 16.496.788,92 euro, di cui:
- 5.092.339,26 euro per il 2020;
- 11.404.449,66 euro per il 2021.
Controlli successivi e recuperi
L’art. 2 prevede che, a seguito di verifiche puntuali svolte in sede di monitoraggio, siano recuperati gli eventuali importi percepiti in eccesso, comprensivi di interessi, ove derivanti da sovracompensazione. Il decreto precisa inoltre che la Direzione generale, sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, effettuerà controlli ulteriori e, in caso di carenza dei requisiti, darà comunicazione all’INPS per il recupero delle somme indebitamente fruite.
Soggetti interessati
Il provvedimento riguarda imprese armatoriali, tra cui operatori del trasporto marittimo passeggeri e merci, soggetti impegnati in attività di cabotaggio e collegamenti insulari, nonché imprese che impiegano personale marittimo su navi ammesse al beneficio secondo i criteri del quadro normativo richiamato.
Punti principali
Base normativa e finalità dell’intervento
Il decreto attua l’art. 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. La misura è finalizzata a mitigare gli effetti del COVID-19 e a sostenere le imprese armatoriali operanti nel cabotaggio marittimo, nel rifornimento di prodotti petroliferi, nelle attività di deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, con riferimento al personale marittimo avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione.
Presupposti europei e quadro autorizzatorio
Per i benefici che superano la soglia minima di aiuto di 2,3 milioni di euro è stata effettuata notifica alla Commissione UE il 10 maggio 2022 nell’ambito del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per la pandemia. La Commissione, con decisione C(2022) 4583 final del 27 giugno 2022 nel procedimento SA.102962(2022/N), ha deciso di non sollevare obiezioni, ritenendo l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE.
Istruttoria, domande e quantificazione INPS
Le domande di ammissione al beneficio erano state presentate entro il termine del 22 febbraio 2022. La Direzione generale ha trasmesso all’INPS, con PEC del 14 aprile 2022, l’elenco degli importi richiesti; l’INPS, con comunicazione acquisita al prot. n. 19571 del 17 giugno 2022, ha quantificato l’ammontare dell’esonero spettante al netto del contributo al Fondo di solidarietà del settore marittimo e degli eventuali benefici non cumulabili già fruiti.
Esito dell’istruttoria sulle posizioni esaminate
Su 406 posizioni INPS risultano: 381 posizioni relative a singole navi; 12 posizioni relative a più navi; 3 posizioni riferite ad attività diverse da quelle dell’art. 88 del d.l. 104/2020; 9 posizioni di aziende che, nel periodo interessato, non risultano aver presentato denuncia contributiva; 1 posizione relativa a nave iscritta al Registro internazionale già beneficiaria di esonero totale ex art. 6, comma 1, l. 30/1998. All’esito dell’istruttoria, il decreto ammette al beneficio 40 posizioni contributive.
Contenuto dispositivo e importi
L’art. 1 approva l’elenco allegato delle imprese ammesse al contributo, con indicazione degli importi di sgravio concesso per ciascuna posizione contributiva. L’allegato riporta gli importi distinti per sgravio anno 2020 e sgravio anno 2021, con totale complessivo pari a 16.496.788,92 euro (5.092.339,26 euro per il 2020 e 11.404.449,66 euro per il 2021).
Controlli successivi e recupero somme indebite
L’art. 2 prevede che, a seguito di verifiche puntuali svolte in sede di monitoraggio, siano recuperati gli eventuali importi percepiti in eccesso, comprensivi di interessi, derivanti da sovracompensazione. Il decreto precisa inoltre che, qualora emergano carenze di requisiti sulla base dei dati acquisiti, la Direzione generale effettuerà apposita comunicazione all’INPS per le azioni di recupero.
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