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Decreto dirigenziale n. 159 del 05/07/2022

Con questo Decreto sono determinati i benefici di cui all’articolo 89 del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 e successive modifiche ed integrazioni, per i danni subiti come conseguenza diretta dell’evento eccezionale dell’epidemia da COVID-19 dalle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, che, alla data del 31 gennaio 2020, siano state impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva. Con Decreto Interministeriale numero 499 del 07/12/2021 sono stati individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione suddetta.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto rimodula, alla luce della decisione della Commissione UE dell’8 giugno 2022, gli importi spettanti alle imprese di navigazione marittima per la riduzione dei ricavi tariffari dei passeggeri causata dall’emergenza COVID-19. Viene confermata la compensazione ex art. 89 del d.l. 104/2020, con riparametrazione delle somme entro la dotazione di 70 milioni di euro e con distinzione tra risorse 2020 e 2021. Il provvedimento dispone inoltre il pagamento delle somme alle imprese risultate in regola con la situazione contributiva e fiscale e prevede il recupero coattivo di eventuali eccedenze rispetto al danno effettivamente subito.

Rimodulazione e pagamento della compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari delle imprese di navigazione marittima ex art. 89 d.l. 104/2020

Rimodulazione e pagamento della compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari delle imprese di navigazione marittima

Il decreto definisce la rimodulazione degli importi spettanti alle imprese di navigazione marittima per la perdita di ricavi tariffari dei passeggeri causata dall’emergenza COVID-19, in attuazione dell’art. 89 del d.l. 104/2020 e del decreto interministeriale n. 499 del 7 dicembre 2021. Il provvedimento recepisce gli esiti della procedura di aiuto di Stato SA 100553, conclusa con la decisione della Commissione UE C(2022) 3922 final dell’8 giugno 2022, che ha ritenuto l’aiuto compatibile con l’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE.

Base normativa e quadro europeo

La misura discende dal fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni per il 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari dei passeggeri trasportati dalle imprese di navigazione marittima nel periodo 23 febbraio 2020-31 dicembre 2020 rispetto alla media del precedente biennio. Il decreto richiama inoltre lo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e le successive misure di contenimento adottate nel corso del 2020 e 2021.

La Commissione UE, a seguito della notifica del 4 novembre 2021 e delle successive interlocuzioni, ha chiarito che la compensazione poteva riguardare:

  • il periodo 10 marzo 2020-2 giugno 2020 per le limitazioni generalizzate alla movimentazione dei passeggeri;
  • il periodo 3-30 giugno 2020 solo per i collegamenti marittimi con Tunisia, Marocco e Albania, interessati da proroghe delle restrizioni.

Criteri di determinazione dell’aiuto

Il decreto richiama la metodologia del "danno subito" indicata dalla Commissione UE. L’importo dell’aiuto è calcolato come riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo di compensazione rispetto alla media dei ricavi del medesimo periodo del biennio precedente, al netto:

  • dei costi evitati connessi alla riduzione dei collegamenti;
  • dei minori costi operativi derivanti dalle reti di sicurezza sociale attivate durante la pandemia;
  • degli importi recuperabili da assicurazioni, controversie, arbitrati o altre fonti di ristoro del medesimo danno.

La Decisione della Commissione precisa inoltre che il ristoro non può superare la differenza di EBITDA tra il periodo di indennizzo e il corrispondente periodo del 2019, secondo la formula richiamata nel decreto. È altresì previsto che eventuali eccedenze emerse da verifiche successive siano recuperate coattivamente, con applicazione degli interessi.

Istruttoria, certificazioni e esclusioni

Il provvedimento dà atto che i dati utilizzati sono stati certificati da un esperto indipendente e che la relazione tecnica contiene anche la descrizione del nesso causale tra aiuto e danno da restrizioni COVID-19. Sono richiamate inoltre le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui è stata attestata l’assenza di responsabilità nelle cause che hanno generato il danno da risarcire.

Il precedente DDG n. 143 del 24 giugno 2022 aveva già rimodulato gli importi sulla base della decisione europea e delle risorse disponibili sul capitolo 1269 p.g. 1, pari a 70.000.000,00 euro, ed aveva escluso:

  • DELCOMAR, per rinuncia espressa al contributo;
  • S. Andrea s.r.l., per mancata produzione degli elementi necessari al completamento dell’istruttoria;
  • Marina della Lobra, perché i contributi già percepiti ai sensi del DD 68 del 4 aprile 2022 eccedevano l’importo spettante per la presente misura.

Determinazione degli importi definitivi

L’articolo 1 approva la tabella con gli importi definitivi spettanti alle imprese beneficiarie, riparametrati in modo da ricondurre la spesa complessiva alla dotazione di 70.000.000,00 euro. Tra le imprese indicate figurano, tra le altre, Adria Ferries, Alilauro Gruson, Alilauro Spa, BN Navigazione, BN Sardegna, Caronte & Tourist, Cartour, Compagnia Italiana di Navigazione, Forship Spa, Grandi Navi Veloci, Grimaldi Euromed, Maddalena Lines srl, Maregiglio, Medmar, Moby, Navigazione Libera del Golfo e SNAV.

Pagamento delle somme e imputazione contabile

Gli articoli 2 e 3 dispongono il pagamento delle somme spettanti alle imprese in regola con la situazione contributiva e fiscale, con imputazione sul capitolo 1269 p.g. 1 del bilancio MIMS per l’esercizio 2022, a valere su specifiche partite EPR 2020 ed EPR 2021.

Per la partita n. 7490 EPR 2020 è autorizzato il pagamento di complessivi 39.755.921,19 euro, tra cui:

  • Adria Ferries: 565.211,12 euro;
  • Alilauro Gruson: 2.968.690,00 euro;
  • Cartour: 330.849,02 euro;
  • Compagnia Italiana di Navigazione: 8.015.496,88 euro;
  • Forship Spa: 998.522,95 euro;
  • Grandi Navi Veloci: 20.897.363,98 euro;
  • Grimaldi Euromed: 5.979.787,24 euro.

Per la partita n. 7490 EPR 2021 è autorizzato il pagamento di complessivi 12.671.809,31 euro, tra cui:

  • Grimaldi Euromed: 8.392.919,22 euro;
  • Maddalena Lines srl: 135.485,26 euro;
  • Maregiglio: 84.220,57 euro;
  • Navigazione Libera del Golfo: 4.059.184,26 euro.

Controlli successivi e recuperi

L’articolo 4 ribadisce che, ove dalle verifiche della Direzione generale emerga un’eccedenza rispetto al danno subito come conseguenza diretta della pandemia, tale importo dovrà essere recuperato coattivamente. Sulle somme restituite o accertate saranno calcolati anche gli interessi.

Il decreto si chiude con la sottoscrizione del Direttore generale e costituisce atto gestionale di determinazione e pagamento della compensazione, nel quadro degli aiuti di Stato autorizzati per il settore del trasporto marittimo.

Punti principali

Base normativa e finalità della misura

Il decreto attua l’art. 89 del d.l. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020, come modificato dal d.l. 121/2021 convertito dalla legge 156/2021, che istituisce un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari dei passeggeri trasportati dalle imprese di navigazione marittima nel periodo di emergenza COVID-19. La misura è stata definita anche alla luce del decreto interministeriale n. 499 del 7 dicembre 2021, che ha fissato criteri e modalità di riconoscimento della compensazione.

Intervento della Commissione UE e rimodulazione degli importi

A seguito della notifica alla Commissione UE e delle interlocuzioni con le autorità nazionali, la Commissione ha adottato la decisione C(2022) 3922 final dell’8 giugno 2022, relativa al procedimento SA 100553, dichiarando compatibile l’aiuto ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE. Il decreto rimodula quindi gli importi del precedente DDG n. 143 del 24 giugno 2022 per rispettare le indicazioni europee e la limitazione della misura ai periodi considerati ammissibili.

Beneficiari, criteri di calcolo e esclusioni

La compensazione viene calcolata sulla base della riduzione dei ricavi tariffari rispetto alla media del biennio precedente, con riferimento ai periodi di limitazione individuati dalla Commissione UE: dal 10 marzo 2020 al 2 giugno 2020 per le restrizioni generalizzate e dal 3 al 30 giugno 2020 per i collegamenti con Tunisia, Marocco e Albania. Il calcolo tiene conto del metodo del "danno subito", al netto dei costi evitati, dei minori costi operativi e dei costi aggiuntivi sostenuti, con limite massimo pari alla differenza di EBITDA tra il periodo di indennizzo e il 2019. Sono richiamate anche le esclusioni di DELCOMAR, S. Andrea s.r.l. e Marina della Lobra per rinuncia, mancata istruttoria o superamento del limite rispetto ad altri contributi.

Riparto delle somme e pagamenti

L’articolo 1 determina per ciascuna impresa beneficiaria l’importo definitivo, riparametrato sulle risorse complessive pari a 70.000.000,00 euro. Gli articoli 2 e 3 dispongono il pagamento con imputazione sul capitolo 1269 p.g. 1 del bilancio MIMS per l’esercizio 2022, distinguendo le quote a valere sulla partita n. 7490 EPR 2020 e sulla partita n. 7490 EPR 2021. I pagamenti complessivi autorizzati sono pari a 39.755.921,19 euro per l’EPR 2020 e 12.671.809,31 euro per l’EPR 2021, solo per le imprese in regola con la situazione contributiva e fiscale.

Controlli e recupero di eventuali eccedenze

Il decreto prevede che, qualora dalle verifiche della Direzione generale emerga un importo eccedente il danno subito come conseguenza diretta della pandemia, la somma eccedente sia recuperata coattivamente, con applicazione degli interessi sulle somme restituite o accertate. È inoltre richiamata la documentazione istruttoria, comprensiva di relazione di esperto indipendente e dichiarazioni degli operatori economici ai sensi del DPR 445/2000.

Come è indicizzato

Materietrasporto marittimofinanziamenti e contributiaiuti di statoemergenza covid-19

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