Cassazione Civile, Ordinanza n. 27685/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La lite nasce da una scrittura privata dell'11 ottobre 2010 relativa alla cessione di tutte le attività mobiliari e immobiliari, materiali e immateriali, di un gruppo cantieristico e delle società collegate, per un corrispettivo di 30.500.000 euro. La promissaria acquirente ha chiesto di accertare che quel documento non fosse una proposta contrattuale, o comunque che non fosse stato accettato, oltre al risarcimento dei danni ex art. 1337 c.c. e alla declaratoria di illegittimità dell'escussione di garanzie a prima richiesta prestate da due banche. La promittente venditrice ha sostenuto invece che si fosse perfezionato un contratto preliminare di vendita e che il rifiuto della controparte di stipulare il definitivo, legato alla questione del subentro nelle concessioni demaniali, integrasse inadempimento tale da legittimare l'escussione delle garanzie e da giustificare la risoluzione del preliminare. Dopo il rigetto in primo e secondo grado delle domande e, in appello, una motivazione ritenuta dalla ricorrente contraddittoria e illogica, il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme sostanziali e interpretative, assumendo che le concessioni demaniali non potessero rientrare nell'oggetto del preliminare e che la controparte non potesse subordinare il definitivo al subentro nelle concessioni; 2) violazione delle regole sull'inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, per non avere la Corte d'appello comparato i reciproci comportamenti e individuato la parte inadempiente; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte avrebbe affermato in modo solo apparentemente coerente l'esistenza del preliminare, la mancanza di inadempimenti e l'insussistenza dei presupposti per l'escussione delle garanzie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la sentenza d'appello era internamente contraddittoria: prima dava atto dell'avvenuto perfezionamento del contratto preliminare, poi lo trattava come un accordo incompleto e quasi precontrattuale; prima evocava inadempimenti della promittente venditrice, poi escludeva comportamenti sleali o scorretti di entrambe le parti; infine concludeva per l'assenza dei presupposti dell'escussione delle garanzie e per il rigetto della domanda di risoluzione senza una reale e intelligibile ricostruzione del ragionamento decisorio. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, per un nuovo esame coerente della vicenda e delle domande connesse.
Norme richiamate
art. 1337 c.c.
richiamato come fondamento della domanda di responsabilità precontrattuale e dei danni dedotti dalla parte attrice originaria
art. 1218 c.c.
evocato nei motivi per contestare o sostenere la configurabilità dell'inadempimento contrattuale e la sua imputabilità
art. 1321 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di qualificazione del negozio e formazione del contratto
art. 1346 c.c.
richiamato in relazione alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto negoziale
art. 1351 c.c.
richiamato in relazione al preliminare di vendita e alla sua funzione rispetto al definitivo
art. 1362 c.c.
evocato ai fini dell'interpretazione della scrittura privata e della volontà negoziale
art. 1366 c.c.
evocato come criterio di interpretazione secondo buona fede
art. 1453 c.c.
richiamato per la domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento
art. 1455 c.c.
richiamato per la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento
art. 1460 c.c.
evocato per sostenere o contestare la legittimità del rifiuto di adempiere in presenza di reciproche pretese inadempienze
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato dalla Corte per affermare il necessario minimo costituzionale della motivazione, violato dalla sentenza impugnata
art. 2555 c.c.
citato nel motivo per sostenere che le concessioni demaniali non rientrano nel concetto di azienda
art. 823, primo comma, c.c.
richiamato per affermare che i beni demaniali sono oggetto di diritti di terzi solo nei limiti stabiliti dalla legge
art. 46 cod. nav.
richiamato per sostenere che il subentro nelle concessioni richiede autorizzazione dell'autorità concedente
art. 47 cod. nav.
richiamato per collegare il tema delle concessioni alla decadenza per non uso
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per denunciare un omesso esame/una pronuncia non coerente con le domande e le eccezioni
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
base formale dei motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
base formale del motivo di nullità per motivazione apparente
art. 700 c.p.c.
richiamato incidentalmente con riferimento al provvedimento cautelare che aveva inibito l'escussione delle garanzie
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito afferma l'esistenza di un contratto preliminare, deve poi verificare in modo coerente se e quale parte sia inadempiente rispetto all'obbligo di stipulare il definitivo; non è logicamente sufficiente oscillare tra qualificazione negoziale e fase precontrattuale senza spiegare il passaggio decisivo.
- In presenza di reciproche contestazioni sull'adempimento di un preliminare, il giudice deve comparare i comportamenti delle parti e individuare, con motivazione chiara, l'eventuale inadempimento imputabile che legittima rimedi come risoluzione o escussione di garanzie.
- La motivazione è apparente quando il percorso argomentativo contiene affermazioni tra loro incompatibili e non consente di comprendere quale sia la ratio decidendi effettiva, impedendo il controllo di legittimità.
- Il tema della cedibilità o del subentro in concessioni demaniali non può essere risolto in modo astratto e incoerente rispetto al regolamento contrattuale concretamente raggiunto: occorre stabilire prima se l'obbligo di cooperazione o di trasferimento fosse effettivamente incluso nell'accordo e con quale contenuto.
- Nel giudizio su un contratto a prestazioni corrispettive, il rifiuto di stipulare il definitivo può essere giustificato solo se collegato a un inadempimento altrui rilevante e provato; altrimenti il rifiuto può integrare esso stesso inadempimento.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non riguarda soltanto la completezza formale, ma anche la sua intelligibilità logica, che deve raggiungere il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
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