Ordinanza n. 117/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio finale con cui il consiglio di classe ha deliberato la non ammissione dell’alunno alla classe successiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori del minore hanno impugnato il verbale di scrutinio finale del 12 giugno 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure riferite alla non ammissione alla classe successiva, contestata in relazione alle carenze scolastiche dell’alunno e alla mancata attivazione di corsi di recupero nella seconda parte dell’anno scolastico. Il giudizio negativo era fondato su quattro insufficienze: voto 4 in Lingue e Culture Straniere (Inglese) e in Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica, nonché voto 5 in Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) e in Lingua e Letteratura Italiana.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo che, a una sommaria delibazione, il ricorso apparisse infondato. Il consiglio di classe aveva evidenziato con motivazione sufficiente lo scarsissimo impegno, l’atteggiamento poco collaborativo e le assenze sistematiche nei giorni di sabato, nonché gravi e diffuse carenze non recuperabili nel periodo estivo. Inoltre, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di insufficienza in quattro materie, situazione ritenuta sussistente. Il TAR ha escluso che la mancata attivazione dei corsi di recupero nella seconda parte dell’anno scolastico inficiasse il giudizio di non ammissione, poiché la decisione era stata adottata in ragione dell’insufficiente rendimento e le carenze non avrebbero comunque potuto essere colmate nel periodo estivo in misura tale da consentire all’alunno di affrontare adeguatamente la classe superiore. Il periculum non è stato oggetto di autonoma analisi, essendo sufficiente il difetto del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e il potere del giudice di disporre la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato; nel caso concreto la domanda è stata respinta in ragione della ritenuta infondatezza prima facie del ricorso.
art. 52, commi 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei genitori in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base di una sommaria delibazione, il ricorso appaia infondato per la sufficiente motivazione dell’atto impugnato e per la sua coerenza con i criteri previamente stabiliti dall’istituzione scolastica.
- La non ammissione alla classe successiva può risultare adeguatamente motivata quando il consiglio di classe dia conto delle gravi e diffuse carenze, dell’insufficiente rendimento, dell’impegno e della partecipazione dell’alunno e valuti non realisticamente recuperabili le lacune nel periodo estivo.
- La mancata attivazione di corsi di recupero nella seconda parte dell’anno scolastico non determina, di per sé, l’illegittimità del giudizio di non ammissione quando la decisione sia fondata sull’insufficiente rendimento complessivo e sulle carenze ritenute non recuperabili nel periodo estivo.
- È legittimo fondare il giudizio di non ammissione anche sulla previsione contenuta nel piano dell’offerta formativa dell’istituto che stabilisca la non ammissione in presenza di insufficienze in un determinato numero di materie, purché tale criterio trovi riscontro nella situazione scolastica concretamente accertata.
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