Cassazione Civile, Ordinanza n. 01430/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un soggetto sanzionato/ingiunto, di una seconda ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Puglia in relazione al medesimo rapporto già oggetto di una precedente ordinanza annullata con sentenza passata in giudicato del giudice di pace. Il giudice di pace aveva dichiarato cessata la materia del contendere; il tribunale, investito dell'appello della Regione, ha ritenuto che la seconda ordinanza fosse una rettifica di errore materiale del primo provvedimento e che, essendo già intervenuto giudicato di annullamento, la Regione avesse consumato il potere sanzionatorio e non potesse più esercitare né la rettifica né l'autotutela in modo da eludere il giudicato. Con il ricorso per cassazione la Regione ha dedotto, in sintesi, che: la seconda ordinanza non sarebbe una rettifica ma un nuovo e autonomo provvedimento di recupero; anche in ipotesi di rettifica, essa sarebbe stata legittima perché adeguatamente motivata e notificata; il tribunale non avrebbe spiegato perché il provvedimento non rispettasse i criteri della giurisprudenza amministrativa; l'art. 21-nonies l. 241/1990 non imporrebbe di agire in autotutela prima del giudicato né fisserebbe un termine rigido; l'amministrazione conserverebbe il potere di autotutela anche in pendenza di giudizio; la disciplina applicabile sarebbe quella del R.D. 639/1910 e non della l. 689/1981; infine, il richiamo a un termine di due anni sarebbe errato perché la norma richiede solo un termine ragionevole. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili per difetto di autosufficienza e specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto o adeguatamente localizzato gli atti decisivi (in particolare entrambe le ordinanze e la sentenza di primo annullamento) e le censure non si confrontavano in modo effettivo con la ratio decidendi del giudice di merito, fondata sul limite del giudicato all'esercizio del potere di autotutela e di rettifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Puglia. Ha ritenuto che le doglianze fossero inidonee a scalfire la decisione impugnata, perché non autosufficienti e non specifiche: mancava la trascrizione o una compiuta esposizione degli atti necessari a verificare se il secondo provvedimento fosse davvero una rettifica o un nuovo esercizio del potere sanzionatorio/riscossivo, e soprattutto non era possibile controllare l'effettivo contenuto del giudicato formatosi sulla prima ordinanza. La Corte ha inoltre ribadito che il potere di autotutela non può essere utilizzato per eludere il giudicato e che la rettifica non è ammissibile dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore dello Stato, essendo il controricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, e la Corte ha dato atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241
La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'autotutela e l'assenza di un termine rigido; la Corte chiarisce però che, nel caso concreto, non è in discussione il mero termine ragionevole per l'annullamento d'ufficio, ma il limite del giudicato, che impedisce di usare l'autotutela per eludere una decisione definitiva.
R.D. 14 aprile 1910, n. 639
È evocato dalla ricorrente come disciplina applicabile alla riscossione; la Corte non sviluppa un autonomo principio su tale norma, rilevando che la censura non è autosufficiente e non consente di verificare il reale inquadramento del provvedimento.
art. 133, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La rettifica di un provvedimento amministrativo non può essere utilizzata dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato il provvedimento originario, poiché il giudicato consuma il potere e impedisce all'amministrazione di rinnovare o correggere l'atto in modo elusivo.
- Il potere di autotutela della pubblica amministrazione incontra il limite del giudicato di merito: non può essere esercitato per aggirare o neutralizzare gli effetti di una decisione giurisdizionale definitiva.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile un adeguato requisito di autosufficienza e specificità: quando la censura dipende dal contenuto di atti o provvedimenti, il ricorrente deve trascriverli o comunque localizzarli e riassumerli in modo sufficiente a consentire il controllo di legittimità.
- Se il ricorrente prospetta che un atto sia un nuovo provvedimento e non una rettifica, deve mettere la Corte in condizione di verificare integralmente il contenuto degli atti rilevanti e del precedente giudicato; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il riferimento al termine ragionevole dell'annullamento d'ufficio è inconferente quando la questione non riguarda la tempestività dell'autotutela, ma la sua incompatibilità con un giudicato già formatosi.
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