Sentenza n. 474/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno ex art. 27, comma 1, lett. a), TUI e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque pertinenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari ex art. 27, comma 1, lett. a), TUI
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro in casi particolari ex art. 27 TUI e titolare di un permesso di soggiorno rinnovato fino al 3 aprile 2023, aveva ottenuto il nulla osta al distacco presso la società distaccataria. Prima della scadenza del titolo, il rapporto di lavoro era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato con la stessa società. L'Amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo o conversione ritenendo necessario un nuovo o prorogato nulla osta dello Sportello Unico dell'Immigrazione e richiamando una circolare ministeriale secondo cui la conversione del titolo sarebbe consentita soltanto a dirigenti e quadri. Il ricorrente ha dedotto: l'illegittimità del diniego fondato sulla mera assenza di risposta del SUI, anziché su un espresso diniego; la qualificabilità dell'assenza del nulla osta come irregolarità amministrativa sanabile; l'irrilevanza, nel caso di ingresso ex art. 27, dei controlli connessi alle quote-flussi; la possibilità di rilascio del nulla osta decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 22, comma 5.01, TUI; la permanenza della possibilità di proroga entro il limite complessivo di cinque anni; l'illegittima introduzione, nel provvedimento conclusivo, del limite ai soli dirigenti e quadri, non indicato nel preavviso di rigetto; la violazione dell'art. 5, comma 5, TUI per mancata considerazione dei nuovi elementi sopravvenuti, tra cui la continuità lavorativa, il contratto a tempo indeterminato, il reddito e il radicamento sul territorio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Prefettura, ritenendola articolazione del Ministero dell'Interno e competente al rilascio del nulla osta. Nel merito ha accolto il ricorso. Il Collegio ha riconosciuto che, in via generale, il rilascio e il rinnovo del permesso ex art. 27 TUI richiedono il previo nulla osta al distacco dello Sportello Unico dell'Immigrazione, vincolante per il rilascio del titolo. Tuttavia, ha ritenuto illegittimo il diniego nel caso concreto perché il lavoratore aveva continuato a prestare servizio presso la medesima società distaccataria, rispettando la ratio dell'art. 40 del d.P.R. n. 394/1999, e aveva stipulato con essa un contratto a tempo indeterminato prima della scadenza del permesso. Poiché non era ancora decorso il limite massimo complessivo di cinque anni, il nulla osta avrebbe potuto essere rilasciato, in assenza di ulteriori ragioni ostative, e avrebbe potuto essere acquisito d'ufficio dall'Amministrazione secondo i principi di leale collaborazione e semplificazione. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto non indicava la ragione ostativa concernente la limitazione della conversione a dirigenti e quadri, introdotta soltanto nel provvedimento finale. Ha comunque escluso nel merito la correttezza di tale interpretazione ministeriale: il riferimento dell'art. 27, comma 1, lett. a), TUI a dirigenti e personale altamente specializzato non consente di escludere il personale operaio dotato di elevata specializzazione, in mancanza di un'esplicita limitazione normativa ai quadri. L'atto è stato annullato, con consolidamento del titolo eventualmente rilasciato in esecuzione della misura cautelare o, in mancanza, con ordine di rilascio di un permesso di soggiorno ora per allora. Spese compensate per la novità della controversia.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato
La disposizione disciplina ingressi per lavoro in casi particolari, al di fuori delle quote, riferiti a dirigenti e personale altamente specializzato di società distaccato presso imprese operanti in Italia; il riferimento al personale altamente specializzato non è limitato ai quadri e può comprendere personale operaio dotato di elevata specializzazione.
art. 40, comma 5, d.P.R. n. 394/1999
per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico … il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria
Il nulla osta al distacco può essere prorogato fino al limite complessivo di cinque anni; prima del decorso di tale limite, e in assenza di ulteriori ostacoli, l'Amministrazione deve considerare possibile il rilascio della proroga quando permane la prestazione presso la stessa azienda distaccataria.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il diniego o la revoca del permesso non possono fondarsi automaticamente su irregolarità amministrative sanabili e devono tenere conto degli elementi sopravvenuti rilevanti per la posizione dello straniero; nel caso concreto l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la continuità lavorativa e il contratto a tempo indeterminato.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286/1998
decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per il pronunciamento da parte del SUI, il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo
La disciplina valorizza il rilascio del nulla osta anche in caso di inerzia dello Sportello Unico, ove non siano state acquisite tempestivamente dalla Questura le informazioni ostative previste dalla legge.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il provvedimento conclusivo non può fondarsi su una specifica ragione ostativa non previamente comunicata nel preavviso di rigetto, poiché ciò impedisce al destinatario di partecipare effettivamente al procedimento e di presentare osservazioni su quel profilo.
art. 60 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti e sentite le parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari ex art. 27, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 richiedono in via generale il previo nulla osta al distacco dello Sportello Unico dell'Immigrazione, ma l'assenza materiale della proroga non giustifica il diniego quando il lavoratore continua a prestare attività presso la stessa società distaccataria, il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità e il limite massimo complessivo di cinque anni non è decorso.
- Quando il diniego del permesso dipende esclusivamente dalla mancata acquisizione del nulla osta, l'Amministrazione deve valutare se il nulla osta possa essere acquisito d'ufficio, in applicazione dei principi di leale collaborazione e semplificazione dell'azione amministrativa.
- Il limite temporale del trasferimento previsto dall'art. 40, comma 5, d.P.R. n. 394/1999 è costituito dalla durata complessiva massima di cinque anni, incluse le proroghe; prima del suo decorso, la proroga del nulla osta può essere rilasciata quando permangono l'effettiva esigenza dell'azienda e l'assenza di ulteriori ragioni ostative.
- L'art. 27, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, riferendosi a dirigenti e personale altamente specializzato, non consente di limitare la conversione del titolo ai soli quadri mediante una circolare amministrativa, se la legge non prevede tale esclusione; il personale operaio dotato di elevata specializzazione può rientrare nella nozione di personale altamente specializzato.
- La Pubblica amministrazione viola l'art. 10-bis l. n. 241/1990 quando introduce nel provvedimento finale una ragione ostativa non indicata nel preavviso di rigetto, impedendo al destinatario di controdedurre specificamente su di essa.
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